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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28277/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di liquidazione per imposta di donazione, ipotecaria e catastale emesso in relazione a un atto del 14 maggio 2012 con cui era stato sciolto parzialmente un trust, limitatamente a un immobile appartenente a una società della quale i contribuenti erano gli unici soci. L'Ufficio aveva ritenuto che l'atto fosse, nella sostanza, un nuovo trasferimento gratuito dell'immobile, soggetto a imposta sulle donazioni oltre che a imposte ipotecaria e catastale. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la CTR aveva invece dichiarato inammissibile il ricorso originario per nullità/inesistenza della notifica eseguita via PEC in epoca anteriore all'operatività del processo tributario telematico nella regione interessata. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione i contribuenti hanno denunciato violazione dell'art. 156 c.p.c. e degli artt. 48, comma 2, e 16 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che la costituzione dell'appellata avesse sanato il vizio della notificazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, nel processo tributario, la notificazione a mezzo PEC era consentita solo nelle ipotesi in cui fosse già operativa la disciplina del processo tributario telematico; al di fuori di tali casi la notificazione deve considerarsi giuridicamente inesistente e, quindi, non sanabile. Poiché nel caso concreto la notifica del ricorso introduttivo era del 10 luglio 2015 e la Regione Piemonte non rientrava tra quelle in cui il PTT era operativo, la notifica era inesistente e non suscettibile di sanatoria per costituzione della controparte. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con attivazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    la sanatoria per raggiungimento dello scopo non opera quando la notificazione è inesistente e non meramente nulla.

  • art. 48, comma 2, d.lgs. 546/1992

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla notificazione nel processo tributario.

  • art. 16 d.lgs. 546/1992

    richiamato dai ricorrenti e dalla Corte nel quadro delle regole sulle notificazioni nel processo tributario.

  • art. 16-bis, comma 3, d.lgs. 546/1992

    le disposizioni sul processo tributario telematico si applicano con decorrenza e modalità previste dai decreti attuativi.

  • art. 3, comma 3, d.m. 23 dicembre 2013, n. 163

    delega ai decreti attuativi la determinazione di decorrenza e modalità del processo tributario telematico.

  • art. 16 d.m. 4 agosto 2015

    ha previsto l'entrata in vigore sperimentale del processo tributario telematico per Toscana e Umbria dal 10 dicembre 2015.

  • art. 20 TUR

    richiamato nella ricostruzione dell'Ufficio come criterio per qualificare l'atto in base al suo contenuto e alla volontà delle parti.

  • d.lgs. 346/1990

    richiamato per l'applicazione dell'imposta sulle donazioni nella misura dell'8% secondo la tesi dell'Ufficio.

  • art. 326 c.p.c.

    la decorrenza del termine breve di impugnazione è ricollegata a una notificazione valida e formale, non a una mera conoscenza dell'atto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    consente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notificazione a mezzo PEC è valida solo quando la relativa disciplina telematica sia già operativa secondo la scansione normativa e territoriale prevista; al di fuori di tale ambito la notificazione è inesistente.
  • La notificazione inesistente non è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo né per costituzione della parte destinataria; la sanatoria riguarda, al più, vizi di nullità della notificazione, non la sua inesistenza.
  • Quando la legge collega la decorrenza del termine breve di impugnazione a una notificazione formale, una notificazione eseguita con modalità non ancora abilitate dall'ordinamento non produce tale effetto.
  • Le norme che prevedono decadenze processuali sono di stretta interpretazione e non possono essere estese analogicamente per attribuire efficacia a forme notificatorie non consentite al momento dell'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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