Cassazione Civile, Ordinanza n. 28277/2021 del 15/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di liquidazione per imposta di donazione, ipotecaria e catastale emesso in relazione a un atto del 14 maggio 2012 con cui era stato sciolto parzialmente un trust, limitatamente a un immobile appartenente a una società della quale i contribuenti erano gli unici soci. L'Ufficio aveva ritenuto che l'atto fosse, nella sostanza, un nuovo trasferimento gratuito dell'immobile, soggetto a imposta sulle donazioni oltre che a imposte ipotecaria e catastale. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la CTR aveva invece dichiarato inammissibile il ricorso originario per nullità/inesistenza della notifica eseguita via PEC in epoca anteriore all'operatività del processo tributario telematico nella regione interessata. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione i contribuenti hanno denunciato violazione dell'art. 156 c.p.c. e degli artt. 48, comma 2, e 16 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che la costituzione dell'appellata avesse sanato il vizio della notificazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, nel processo tributario, la notificazione a mezzo PEC era consentita solo nelle ipotesi in cui fosse già operativa la disciplina del processo tributario telematico; al di fuori di tali casi la notificazione deve considerarsi giuridicamente inesistente e, quindi, non sanabile. Poiché nel caso concreto la notifica del ricorso introduttivo era del 10 luglio 2015 e la Regione Piemonte non rientrava tra quelle in cui il PTT era operativo, la notifica era inesistente e non suscettibile di sanatoria per costituzione della controparte. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con attivazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la sanatoria per raggiungimento dello scopo non opera quando la notificazione è inesistente e non meramente nulla.
art. 48, comma 2, d.lgs. 546/1992
richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla notificazione nel processo tributario.
richiamato dai ricorrenti e dalla Corte nel quadro delle regole sulle notificazioni nel processo tributario.
art. 16-bis, comma 3, d.lgs. 546/1992
le disposizioni sul processo tributario telematico si applicano con decorrenza e modalità previste dai decreti attuativi.
art. 3, comma 3, d.m. 23 dicembre 2013, n. 163
delega ai decreti attuativi la determinazione di decorrenza e modalità del processo tributario telematico.
art. 16 d.m. 4 agosto 2015
ha previsto l'entrata in vigore sperimentale del processo tributario telematico per Toscana e Umbria dal 10 dicembre 2015.
art. 20 TUR
richiamato nella ricostruzione dell'Ufficio come criterio per qualificare l'atto in base al suo contenuto e alla volontà delle parti.
richiamato per l'applicazione dell'imposta sulle donazioni nella misura dell'8% secondo la tesi dell'Ufficio.
la decorrenza del termine breve di impugnazione è ricollegata a una notificazione valida e formale, non a una mera conoscenza dell'atto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notificazione a mezzo PEC è valida solo quando la relativa disciplina telematica sia già operativa secondo la scansione normativa e territoriale prevista; al di fuori di tale ambito la notificazione è inesistente.
- La notificazione inesistente non è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo né per costituzione della parte destinataria; la sanatoria riguarda, al più, vizi di nullità della notificazione, non la sua inesistenza.
- Quando la legge collega la decorrenza del termine breve di impugnazione a una notificazione formale, una notificazione eseguita con modalità non ancora abilitate dall'ordinamento non produce tale effetto.
- Le norme che prevedono decadenze processuali sono di stretta interpretazione e non possono essere estese analogicamente per attribuire efficacia a forme notificatorie non consentite al momento dell'esecuzione.
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