Cassazione Civile, Sentenza n. 17168/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di una rettifica d'imposta (IRPEF, IRAP, IVA per il 2004) operata dall'Agenzia mediante indagini bancarie sui conti del contribuente (commercio ambulante). La CTR aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo che l'Ufficio avesse erroneamente applicato la presunzione prevista dall'art. 32 D.P.R. 600/1973, sollevando profili formali e sostenendo che gravasse sull'Amministrazione la prova dell'esistenza di altri incassi non contabilizzati e criticando l'entità della presunzione usata dall'Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondati il secondo, il quinto, il sesto e il settimo motivo (tutti relativi alla corretta applicazione e al corretto onere probatorio connesso alla presunzione dell'art. 32 D.P.R. 600/1973 e a carenze motivazionali della CTR). Ha cassato la sentenza della CTR limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame. Ha rigettato il ricorso incidentale del contribuente (sulle autorizzazioni alle indagini bancarie e sulla sottoscrizione dell'avviso). La sentenza di merito è stata annullata per i profili indicati e sono state disposte le spese del giudizio di cassazione; inoltre la Corte ha richiamato l'applicazione delle norme sul contributo unificato ove pertinente.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La Corte ricorda che l'art. 32 autorizza l'uso delle risultanze bancarie per formare una presunzione relativa di maggior reddito; i versamenti hanno efficacia presuntiva per tutti i contribuenti, mentre i prelevamenti hanno efficacia presuntiva soprattutto nei confronti dei titolari di reddito d'impresa (onere per il contribuente di provare analiticamente la riferibilità di ogni operazione).
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato in relazione all'IVA: le risultanze bancarie possono avere riflessi anche ai fini IVA secondo le stesse regole di presunzione e con analogo onere probatorio a carico del contribuente.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Art. 36 richiamato in tema di motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ha censurato motivazioni apparenti o insufficienti. Art. 56 richiamato con riferimento alle deduzioni e all'istruttoria in sede tributaria.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4; art. 112
Art. 360 c.p.c. invocato per i vizî di violazione di norme e motivazione (nullità per motivazione apparente o per la sentenza che decide questioni non dedotte). Art. 112 sulla decisione su questioni non sollevate dalle parti.
Richiamato in relazione al contributo unificato e alla eventuale integrazione dovuta dal ricorrente incidentale in base alla normativa introdotta dalla legge n. 228/2012.
Legge 24 dicembre 2012, n. 228
Invoke per la decorrenza e per gli effetti sul contributo unificato in caso di ricorsi incidentali proposti dopo il 30/01/2013.
Massime di principio
- Le risultanze bancarie producono una presunzione relativa di maggior reddito: i versamenti sono presuntivamente reddito per tutti i contribuenti; i prelevamenti hanno effetto presuntivo soprattutto per titolari di reddito d'impresa o per soggetti tenuti a tenere scritture contabili.
- La presunzione prevista dall'art. 32 è superabile, ma il contribuente deve fornire prova analitica e specifica che colleghi ciascuna movimentazione bancaria a operazioni non imponibili o già dichiarate; prove generiche o affermazioni vaghe non sono sufficienti.
- Il giudice di merito deve valutare con rigore l'efficacia delle prove offerte per ogni singola operazione e dare conto esplicito in motivazione; motivazioni apparenti o contraddittorie sono causa di cassazione.
- L'assenza materiale di autorizzazione amministrativa alle indagini bancarie può rendere illegittime le indagini solo se ne derivi un concreto pregiudizio per il contribuente; l'autorizzazione ha natura prevalentemente organizzativa e non è sempre decisiva per l'annullamento dell'atto impositivo.
- Le censure formali (sottoscrizione, delega, produzione di documenti) sono valutate alla stregua dei fatti: se il giudice di appello ha accertato la regolarità formale, il rimedio è la contestazione dell'accertamento di fatto e non una statuizione automatica di illegittimità.
- In caso di applicazione difforme dei principi sul rapporto tra movimenti bancari e reddito, la Corte suprema può cassare e rinviare la controversia per un nuovo esame, e la parte vincente in cassazione può ottenere la rinnovazione del giudizio di merito.
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