Cassazione Civile, Sentenza n. 17186/2023 del 15/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva ritenuto che la domanda di simulazione fosse stata proposta da Maria Luisa Lanari in qualità di creditrice surrogante di Massimo Lanari, applicando le relative limitazioni probatorie e decidendo di conseguenza. In cassazione si denunciava che la Corte d'appello non aveva pronunciato sulla domanda di simulazione proposta in via autonoma (ossia direttamente da Maria Luisa) ma aveva invece interpretato l'atto come se la simulazione fosse proposta solo in surroga, con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: dall'esame dell'atto di citazione risultava che la domanda di simulazione era proposta autonomamente e non soltanto in surroga. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata nella parte riguardante il motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione. I restanti motivi di ricorso sono stati dichiarati assorbiti. Sono state inoltre disposte le spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente nei termini indicati.
Norme richiamate
Riferimento alla disciplina della surrogazione: la Corte ha rilevato che solo la domanda di restituzione dell'immobile era fondata sull'art. 2900 c.c. (azione in surroga), mentre la domanda di simulazione aveva carattere autonomo e distinto.
Richiamato nel ragionamento della Corte d'appello (come limite alla prova della simulazione se proposta nella veste riconducibile a talune situazioni), nella motivazione della sentenza impugnata era stata invocata come presidio probatorio; la Corte di Cassazione ha però ritenuto irrilevante tale applicazione rispetto alla qualificazione autonoma della domanda di simulazione.
Citato nella doglianza di violazione e falsa applicazione; la cassazione ha rilevato un errore di interpretazione/processuale da parte del giudice di merito relativamente al contenuto della domanda (omessa pronuncia su questione posta).
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Fondamento della cassazione per 'nullità per omessa pronuncia' o per errore in procedendo: la Corte ha ritenuto configurabile il vizio deducibile ai sensi di questa norma, avendo il giudice di merito omesso di decidere correttamente sul petitum così come formulato.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Richiamato per giustificare l'esame dell'atto di citazione in cassazione ai fini dell'accertamento del vizio processuale dedotto (la Corte può esaminare l'atto per verificare l'errata determinazione del petitum).
Giurisprudenza citata (Cass. civ. Sez. III, 10/06/2020, n.11103)
Richiamata come principio secondo cui l'errata rilevazione del contenuto della domanda determina vizio attinente al petitum e legittima sindacato in cassazione per omessa pronuncia.
Giurisprudenza citata (Cass. civ. Sez. I, 30/07/2015, n.16164)
Citata per il principio che, in presenza di error in procedendo, la Corte di cassazione può procedere direttamente all'interpretazione degli atti di parte per accertare il vizio dedotto.
Massime di principio
- Occorre distinguere chiaramente in atto di citazione tra domanda di simulazione proposta in proprio e domanda fondata sulla surrogazione (art. 2900 c.c.): la qualificazione operata dalle parti vincola il giudice, che deve pronunciarsi sul petitum così formulato.
- Se il giudice di merito omette di decidere correttamente su una domanda così formulata (error in procedendo/omessa pronuncia), la questione può essere rimessa al sindacato di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.4 c.p.c. e la Cassazione può cassare la sentenza e rinviare.
- La corretta lettura dell'atto di citazione è essenziale: l'interpretazione delle domande può essere sindacata in Cassazione quando l'errata rilevazione incide sul petitum e sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Chi propone una domanda in surrogazione può essere soggetto a limiti probatori diversi rispetto a chi agisce in proprio; pertanto la qualificazione della posizione processuale del ricorrente incide sulle regole probatorie applicabili.
- In caso di vizio procedurale riconosciuto dalla Cassazione la pratica viene normalmente rimessa al giudice di merito in diversa composizione per un nuovo esame, con possibile riassegnazione delle spese processuali.
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