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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17134/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bellavia aveva denunciato Pafumi e Marzullo per calunnia (assegni sottratti e attribuiti a lui). I giudici penali hanno condannato per calunnia e disposto il risarcimento; la Corte d'appello aveva poi dichiarato prescritto il reato confermando le statuizioni civili. La Cassazione (sent. 9429/2019) ha annullato la decisione di appello con riferimento alle statuizioni civili per difetto di motivazione e ha rinviato alla Corte d'appello civile. Il giudizio civile di rinvio ha rigettato la domanda di Bellavia per mancata prova del danno e lo ha condannato alle spese non solo del giudizio di rinvio ma anche delle fasi penali precedenti. Bellavia ha impugnato per violazione dell'art. 91 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio non poteva liquidare le spese dei precedenti giudizi penali che sarebbero spettate ai giudici penali o alla Corte di Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura. Ha chiarito che, poiché nei precedenti gradi (penali) era stata anche proposta e decisa la domanda civile di risarcimento del danno da reato e tale giudizio civile è poi proseguito davanti al giudice di rinvio in seguito all'annullamento della Cassazione, il giudice di rinvio aveva il potere di decidere sulle spese dell'intero processo relativo alla medesima domanda di risarcimento (comprese le spese sostenute nei precedenti gradi aventi il medesimo oggetto). La Corte ha richiamato il principio per cui la soccombenza si valuta sull'intero processo e la parte vittoriosa in sede di rinvio ha diritto alle spese dell'intero procedimento. Di conseguenza il rigetto del ricorso è stato confermato. Nulla in compensazione delle spese; la sentenza dà atto altresì degli adempimenti relativi al contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1‑quater d.P.R. n.115/2002 (come modificato).

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Il ricorrente denunciava violazione di questa norma (sulle spese del giudizio), ma la Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio potesse liquidare le spese dell'intero procedimento quando il medesimo oggetto (risarcimento del danno da reato) è stato trattato nei precedenti gradi

  • Cass. sentenza 9429/2019

    Questa pronuncia aveva annullato la decisione della Corte d'appello in relazione alle statuizioni civili e rinviato la causa per nuova decisione: motivo per cui il giudizio civile è proseguito davanti al giudice di rinvio

  • Cass. sentenza 1407/2020

    Richiamata per il principio che la parte soccombente nei precedenti gradi che poi risulti vittoriosa al giudizio di rinvio ha diritto alla liquidazione delle spese processuali relative all'intero processo, non solo a quelle del giudizio di rinvio o di Cassazione

  • Cass. sentenza 10153/1995

    Richiamata per l'affermazione che il giudice civile può decidere anche delle spese della precedente fase penale quando queste riguardano le statuizioni civili connesse

  • art. 13 comma 1‑quater d.P.R. n.115/2002 (introdotto dall'art.1, comma 17, l. n.228/2012)

    La sentenza dà atto degli obblighi relativi al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo la disciplina richiamata

Massime di principio

  • Se nei gradi precedenti di un procedimento penale è stata proposta e trattata anche la domanda civile di risarcimento del danno da reato, il giudice cui la Cassazione rinvia la decisione (giudice di rinvio) può decidere non solo sulle statuizioni del nuovo giudizio ma anche sulle spese relative alle fasi processuali precedenti aventi il medesimo oggetto
  • La regola della soccombenza e della liquidazione delle spese si applica all'intero processo: una parte soccombente nei gradi di merito precedenti che ottenga ragione al giudizio di rinvio può ottenere la liquidazione delle spese sostenute in tutti i gradi
  • Il giudice civile che conclude il giudizio sulle statuizioni civili iniziato in sede penale può anche liquidare le spese delle fasi penali precedenti nella parte in cui avevano ad oggetto le pretese civili connesse
  • Un rigetto della domanda per mancata prova del danno può comportare la condanna del ricorrente alle spese complessive del procedimento, incluse quelle delle fasi precedenti, se tali fasi avevano il medesimo oggetto civile
  • Le impugnazioni basate su vizi formali o di competenza (es. art. 91 c.p.c.) saranno valutate alla luce della sostanziale continuità del processo rispetto alla medesima domanda; se sussiste continuità, il giudice di rinvio ha potere anche sulle spese anteriori

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