Cassazione Penale, Ordinanza n. 00311/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il procedimento riguardava un imputato condannato in appello per un fatto commesso il 18 febbraio 2012, qualificato ai sensi degli artt. 81-110 c.p. e 73, 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, in relazione all'importazione di un ingente quantitativo di marijuana. La Corte di cassazione, con sentenza del 19 novembre 2025, aveva rigettato il ricorso. Successivamente il difensore ha proposto istanza di correzione della sentenza, deducendo che la Corte era incorsa in un errore di fatto non avvedendosi che il reato era ormai prescritto, poiché il termine massimo di prescrizione sarebbe maturato il 18 dicembre 2024. A sostegno, la difesa ha evidenziato che all'addebito non era stata contestata la specifica ipotesi dell'art. 73, comma 4, aggravata dall'art. 80, comma 2, e che, al termine massimo, andavano aggiunti solo 120 giorni di sospensione risultanti dalla scheda ex art. 165-bis disp. att. c.p.p. La Corte ha acquisito i verbali del primo grado e ha rilevato che le sospensioni complessive erano invece pari a 235 giorni, da aggiungere al termine massimo di dodici anni e sei mesi. Ne è derivato che la prescrizione era maturata prima della decisione sul ricorso; trattandosi di errore di fatto emendabile ex art. 625-bis, terzo comma, c.p.p., la Corte ha corretto il dispositivo della precedente sentenza.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale/fatto contenuto nel dispositivo della sentenza del 19 novembre 2025. Ha sostituito la parte dispositiva che rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alle spese con la formula di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti dell'imputato, perché il reato era estinto per prescrizione. La correzione è stata disposta ai sensi dell'art. 625-bis, terzo comma, c.p.p., ritenendo che l'errore derivasse dalla erronea percezione di dati risultanti dagli atti e che l'istanza fosse stata proposta entro il termine di novanta giorni dalla decisione.
Norme richiamate
Richiamati per la contestazione del fatto e per la qualificazione giuridica della condotta nell'ambito del reato di stupefacenti.
Norma incriminatrice contestata per l'importazione di marijuana; il testo la richiama come base dell'addebito.
art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990
Aggravante richiamata nel capo d'imputazione e rilevante ai fini del termine di prescrizione massimo considerato dalla Corte.
art. 165-bis disp. att. c.p.p.
Fonte della scheda processuale da cui risultavano i periodi di sospensione del termine prescrizionale.
art. 625-bis, terzo comma, c.p.p.
Fondamento del potere della Corte di correggere l'errore di fatto contenuto nella precedente sentenza di legittimità, quando l'errore sia dedotto e rilevato entro novanta giorni dalla decisione.
Massime di principio
- L'errore di fatto della sentenza di cassazione è emendabile quando derivi dalla erronea percezione di dati risultanti dagli atti e sia stato dedotto entro il termine di legge.
- Ai fini della verifica della prescrizione, la Corte deve considerare correttamente sia il termine massimo astrattamente applicabile sia tutti i periodi di sospensione effettivamente risultanti dagli atti del procedimento.
- Se, all'esito del corretto computo del termine prescrizionale, il reato risulta estinto prima della decisione sul ricorso, il dispositivo va corretto nel senso dell'annullamento senza rinvio per prescrizione.
- La correzione ex art. 625-bis c.p.p. può incidere direttamente sul dispositivo della sentenza di legittimità quando l'errore abbia determinato un esito processuale incompatibile con la reale situazione emergente dagli atti.
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