Cassazione Penale, Ordinanza n. 00328/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda una richiesta di rimessione del processo proposta ai sensi degli artt. 45 e 46 c.p.p. nell'interesse di un imputato. L'istanza era stata trasmessa dal GIP del Tribunale di Palermo e sosteneva, in modo ritenuto dalla Corte generico e non lineare, l'esistenza di gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili. La richiesta faceva riferimento a una serie di accuse nei confronti di magistrati, professionisti ed esponenti delle forze dell'ordine, nonché a circostanze di fatto esposte senza un adeguato supporto fattuale e giuridico. Veniva inoltre chiesto il rinvio dell'udienza, ma tale domanda è stata ritenuta incompatibile con il rito applicato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per insufficienza delle allegazioni a fondamento dei presupposti della rimessione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione del processo, rilevando che le deduzioni erano generiche e prive di un adeguato corredo di ragioni di diritto e di dati di fatto idonei a dimostrare la sussistenza di gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili. Ha inoltre escluso l'accoglibilità della richiesta di rinvio dell'udienza, ritenendola incompatibile con il rito. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La rimessione del processo presuppone l'allegazione di gravi situazioni locali idonee a turbare lo svolgimento del giudizio e non altrimenti eliminabili; tali presupposti devono emergere da deduzioni specifiche e sufficientemente circostanziate.
La richiesta di rimessione deve essere proposta secondo le forme previste dal codice di rito; nel caso esaminato la Corte valuta l'istanza come inammissibile per genericità delle allegazioni e mancanza dei presupposti sostanziali.
Il richiamo alle norme processuali è utilizzato per fondare il giudizio di inammissibilità e la disciplina del rito applicabile, incluso il diniego del rinvio dell'udienza richiesto dalla parte.
Massime di principio
- La rimessione del processo richiede l'allegazione di fatti specifici, coerenti e idonei a dimostrare gravi situazioni locali capaci di compromettere lo svolgimento del giudizio; non sono sufficienti affermazioni generiche o apodittiche.
- Le accuse rivolte a soggetti dell'ambiente giudiziario o investigativo, se non accompagnate da una compiuta esposizione dei fatti e da un nesso chiaro con il turbamento del processo, non integrano di per sé i presupposti della rimessione.
- La domanda incidentale di rinvio dell'udienza può essere rigettata quando risulti incompatibile con il rito applicato o con la struttura del procedimento davanti alla Corte.
- L'inammissibilità della richiesta di rimessione comporta la condanna del richiedente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale applicabile.
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