Cassazione Penale, Ordinanza n. 00330/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato in via definitiva la condanna per il reato di truffa, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità per truffa. Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli artifici e raggiri richiesti per il reato contestato, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel valorizzare gli elementi di prova; 2) decorso del termine di prescrizione, assumendo che il reato fosse estinto; 3) eccessività della pena. La Corte rileva che il primo motivo si limita a riproporre in modo pedissequo le censure già formulate in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione di merito; che il secondo motivo è generico per indeterminatezza, non indicando gli elementi posti a base della doglianza, ed è comunque manifestamente infondato perché la contestazione includeva la recidiva reiterata specifica; che il terzo motivo è non proponibile in sede di legittimità e, comunque, infondato poiché la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata nel caso concreto con adeguata motivazione.
Norme richiamate
Individua il reato contestato, rispetto al quale la Corte esclude che le censure sul difetto di artifici e raggiri siano state formulate con specificità e pertinenza in sede di legittimità.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere gli elementi necessari a fondare la censura; la mancanza di tali requisiti rende la doglianza generica e quindi inammissibile.
La determinazione della pena base e degli aumenti e diminuzioni rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché motivata in modo congruo.
La graduazione della pena deve essere effettuata in aderenza ai criteri di commisurazione legale, la cui applicazione è rimessa al giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile un vizio di motivazione quando il motivo si limiti a riproporre le stesse argomentazioni già svolte in appello senza una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se il motivo è generico o indeterminato, ossia se non indica con precisione i fatti, gli atti o le ragioni poste a fondamento della censura, come richiesto dall'art. 581 c.p.p.
- La doglianza sulla prescrizione è infondata quando non considera correttamente la presenza di circostanze aggravanti che incidono sul termine prescrizionale, ove risultanti dagli atti processuali.
- La quantificazione della pena, inclusa la scelta della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze, è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non può essere censurata in cassazione solo per asserita eccessività, se sorretta da motivazione congrua e non illogica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00293/2026 del 07/01/2026
- ordinanza_penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00310/2026 del 07/01/2026
- ordinanza_penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00311/2026 del 07/01/2026
- ordinanza_penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00328/2026 del 07/01/2026
- ordinanza_penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00329/2026 del 07/01/2026
- ordinanza_penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00331/2026 del 07/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →