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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00329/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero non specifici e solo apparenti, perché meramente ripetitivi di quelli già esaminati e respinti in appello, e comunque diretti a sollecitare una nuova valutazione delle prove, preclusa in cassazione. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 5 dicembre 2024, contestando la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati ascritti. La Corte di cassazione rileva però che le censure si risolvono nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e già disattesi dal giudice di merito, senza offrire una critica argomentata alla sentenza impugnata. Inoltre, il ricorso mira sostanzialmente a una rilettura del compendio probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si limitino a riprodurre in modo pedissequo i motivi già proposti in appello e già esaminati dal giudice di merito, senza una reale confutazione delle ragioni della decisione impugnata.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e argomentati, idonei a confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; motivi meramente apparenti o assertivi sono inammissibili.
  • È preclusa in cassazione la richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, poiché il giudizio di legittimità non consente una rilettura del merito delle prove già acquisite e apprezzate dai giudici di merito.
  • Quando la motivazione della sentenza di merito non è viziata nei termini dedotti, la Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso senza riesaminare il merito dell'affermazione di responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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