Cassazione Penale, Ordinanza n. 00293/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento definito con rito abbreviato, il Tribunale di Bologna aveva assolto l'imputato dal reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente, ritenendo non provata la natura stupefacente dei reperti rinvenuti nella sua abitazione. Secondo l'imputazione, erano stati sequestrati 20 involucri termosaldati contenenti complessivi 29 grammi lordi di sostanza di natura anfetaminica, altri 7,50 grammi della stessa sostanza parzialmente triturata, ulteriori 69 grammi in due confezioni distinte, oltre a materiale per il confezionamento. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, travisamento del fatto e vizio di motivazione: ha sostenuto che, pur essendo emerso dalle analisi che i reperti n. 1 e 2 contenevano talentandolo e che per essi non fosse stato possibile determinare il principio attivo né il numero di dosi ricavabili, la sostanza dovesse comunque qualificarsi come stupefacente; ha aggiunto che derivava da un farmaco somministrabile solo su prescrizione medica e cedibile solo a paziente in terapia, che era già sminuzzata e confezionata in dosi termosaldate, e che il reperto n. 3, contenente mannitolo, costituiva sostanza da taglio. Il ricorrente ha anche censurato il Tribunale per non essersi attivato ex art. 441, comma 5, c.p.p. mediante audizione del consulente tossicologo e formulazione di ulteriori quesiti.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato il ricorso nel merito perché lo ha qualificato come ricorso per saltum proposto avverso una sentenza assolutoria emessa all'esito di giudizio abbreviato, ma contenente doglianze non limitate alla sola violazione di legge. Richiamando il principio per cui il ricorso per cassazione per saltum non è consentito quando siano dedotti anche travisamento del fatto e vizio di motivazione, la Corte ha convertito l'impugnazione in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p. e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per la decisione.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
norma incriminatrice contestata per la detenzione illecita di sostanza stupefacente; il testo non decide nel merito sulla sua applicazione, ma la richiama quale titolo di reato dell'imputazione.
il ricorrente invoca il potere/dovere del giudice dell'abbreviato di assumere ulteriori elementi istruttori, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto sentire il consulente tossicologo e integrare l'accertamento tecnico.
consente la conversione del ricorso per cassazione proposto per saltum in appello quando l'impugnazione non sia ammissibile come ricorso diretto in cassazione.
Massime di principio
- Avverso una sentenza di primo grado emessa all'esito di giudizio abbreviato, il ricorso per cassazione proposto per saltum non è ammissibile quando la doglianza investa non solo la violazione di legge, ma anche il travisamento del fatto o il vizio di motivazione.
- Quando l'impugnazione per saltum sia proposta in violazione del divieto processuale, il rimedio non è la decisione nel merito della Corte di cassazione, ma la conversione dell'impugnazione in appello e la trasmissione degli atti al giudice competente.
- Nel giudizio abbreviato, la richiesta di integrazione probatoria ex art. 441, comma 5, c.p.p. può essere prospettata come profilo di censura della motivazione, ma in sede di legittimità non consente di superare i limiti del ricorso per saltum.
- La qualificazione come sostanza stupefacente richiede un accertamento tecnico idoneo, ma nella presente decisione la Corte non affronta il merito di tale tema perché assorbe la questione processuale dell'ammissibilità dell'impugnazione.
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