Cassazione Penale, Ordinanza n. 00331/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa. I motivi erano due: con il primo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli artifici e raggiri; con il secondo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione rileva che entrambi i motivi riproducono sostanzialmente censure già formulate in appello e già disattese, senza offrire una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano non specifici e meramente reiterativi di quelli già dedotti in appello. Quanto al merito, ha ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato in modo corretto e immune dai vizi denunciati sia sulla sussistenza degli artifici e raggiri e della responsabilità per truffa, sia sul diniego della sospensione condizionale della pena, valorizzando i precedenti penali dell'imputato e una precedente condanna a pena già sospesa, ostativa a un nuovo beneficio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
La sentenza richiama la fattispecie di truffa, ritenendo integrati sia gli artifici e raggiri sia l'elemento soggettivo, sulla base della motivazione della Corte di merito.
art. 163 c.p.
Il beneficio della sospensione condizionale della pena è stato ritenuto non concedibile in ragione dei precedenti penali e di una precedente condanna già condizionalmente sospesa, considerata ostativa a una nuova applicazione del beneficio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si limitino a riprodurre pedissequamente quelle già formulate in appello, quando la sentenza impugnata le abbia specificamente esaminate e disattese.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; una critica solo apparente o meramente reiterativa è inammissibile.
- In materia di truffa, la motivazione di merito è sufficiente quando dia conto, con adeguata disamina probatoria, della sussistenza degli artifici e raggiri e dell'elemento soggettivo del reato.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena può essere legittimamente fondato sui precedenti penali dell'imputato e sulla presenza di una precedente condanna già sospesa condizionalmente, se ritenuta ostativa a una nuova concessione del beneficio.
Come è indicizzato
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