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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13483/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

La contribuente aveva impugnato avvisi di accertamento IMU per le annualità 2014, 2015, 2016 e 2017 relativi a un cespite sito in un'area che il P.U.C. del Comune aveva inserito in una zona destinata a verde pubblico e, al contempo, in un comparto edificatorio perequativo con attribuzione di un indice edificatorio. I ricorsi riuniti erano stati accolti in primo grado, con esclusione della debenza del tributo; l'appello del Comune era stato rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che aveva annullato gli avvisi per difetto di motivazione ritenendo condivisibile la decisione di primo grado. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione incomprensibile e contraddittoria ex art. 360 n. 4 c.p.c. e artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992; (2) violazione della disciplina regionale sulla perequazione urbanistica e delle norme del P.U.C. di Salerno, sostenendo che la perequazione rende equivalenti i fondi con diverse vocazioni edificatorie; (3) violazione delle norme sull'edificabilità dei suoli ai fini IMU, deducendo che l'area non poteva essere ritenuta esclusivamente inedificabile per la sola destinazione a verde attrezzato; (4) omessa pronuncia/rettificazione della pretesa tributaria, in ragione del carattere di impugnazione-merito del processo tributario. La contribuente ha resistito e, in memoria, ha invocato un giudicato relativo ad altro comproprietario e una variante urbanistica successiva, elementi ritenuti irrilevanti per le annualità in causa.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, rilevando che la sentenza impugnata era affetta da motivazione obiettivamente incomprensibile: dopo aver esaminato la motivazione dell'avviso, il giudice di appello lo aveva poi annullato per difetto di motivazione, senza dare una risposta coerente alle censure del Comune e senza confrontarsi adeguatamente con la tesi centrale della controversia, ossia la rilevanza IMU dell'area inserita in un piano perequativo. La Corte ha precisato che il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è limitato al "minimo costituzionale" e ricorre quando la motivazione sia mancante, apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Ha quindi accolto il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    consente di censurare la nullità della sentenza per vizio di motivazione solo nei casi in cui la motivazione sia mancante, apparente o obiettivamente incomprensibile, non per mera insufficienza o contraddittorietà logica.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiede la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la sua violazione rileva quando la motivazione sia radicalmente incomprensibile o meramente apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    impone che la motivazione indichi in modo chiaro le ragioni della decisione, pena la nullità nei casi estremi di mancanza o incomprensibilità.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    la sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il mezzo dedotto per denunciare la violazione di legge sostanziale o processuale; i motivi così formulati sono rimasti assorbiti dall'accoglimento del primo motivo.

  • artt. 32 e 33 l. Regione Campania n. 16 del 2004

    richiamati dal ricorrente come base della disciplina regionale della perequazione urbanistica.

  • art. 12 regolamento regionale attuativo n. 5 del 2011

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'equivalenza dei fondi nell'ambito della perequazione urbanistica.

  • art. 11, quaterdecies, comma 16, d.l. n. 203 del 2005, conv. in l. n. 248 del 2005

    richiamato dal ricorrente in tema di edificabilità dei terreni ai fini tributari.

  • art. 36, comma 2, d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006

    richiamato dal ricorrente per la nozione fiscale di area edificabile.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare l'omessa pronuncia sulla rideterminazione del tributo da parte del giudice tributario.

  • art. 59, comma primo, lettera f), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    richiamato per affermare che eventuali variazioni urbanistiche incidono sulle annualità future e non danno luogo automaticamente a rimborso per gli anni pregressi.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    costituisce il parametro del "minimo costituzionale" della motivazione della sentenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di vizio motivazionale è ammissibile solo nei limiti del "minimo costituzionale": il controllo non riguarda più la sufficienza o la contraddittorietà logica della motivazione, ma solo la sua mancanza, apparenza, perplessità o la presenza di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
  • La sentenza è nulla quando, pur richiamando e apparentemente esaminando le questioni di merito, giunge a una conclusione incompatibile con il contenuto della stessa motivazione, rendendo impossibile comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Nel processo tributario il giudice deve confrontarsi con il nucleo effettivo della pretesa e delle difese, non potendo limitarsi a un recepimento acritico e tralatizio di precedenti decisioni di merito senza una autonoma risposta alle censure devolute in appello.
  • Le sopravvenienze urbanistiche rilevano, di regola, per le annualità d'imposta future e non incidono automaticamente sulla legittimità degli accertamenti relativi ad anni anteriori.
  • Se una pretesa fiscale appare eventualmente sovrastimata nel quantum, la conseguenza può essere una valutazione estimativa nel merito, non necessariamente l'annullamento per difetto assoluto di motivazione dell'avviso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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