Cassazione Civile, Ordinanza n. 25389/2022 del 26/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento catastale relativi a immobili adibiti a impianto di depurazione acque e a impianto di sollevamento acque. La società proprietaria/gestore aveva chiesto l'attribuzione in categoria del gruppo E; l'amministrazione catastale aveva invece rettificato la proposta classificazione in categoria D/1 determinando le rendite. La CTP aveva annullato gli avvisi e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo gli immobili classificabili in E/9 perché destinati a un servizio di interesse pubblico. In Cassazione l'Agenzia deduceva: (1) violazione del R.D. 652/1939 e del d.P.R. 1142/1949 per avere la CTR valorizzato la funzione di pubblica utilità dell'attività svolta dalla società anziché le caratteristiche oggettive dei beni; (2) violazione del D.M. 28/1988 e dell'art. 2, comma 40, d.l. 262/2006, conv. in l. 286/2006, per avere escluso l'autonomia funzionale e reddituale delle unità immobiliari solo perché adibite al servizio idrico integrato di due Comuni. La società ha resistito eccependo l'inammissibilità del primo motivo per asserita richiesta di rivalutazione del merito e per difetto di autosufficienza.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla resistente, ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha accolti. Ha richiamato un precedente tra le stesse parti e su fattispecie sostanzialmente analoga, ribadendo che gli impianti di depurazione e smaltimento reflui, quando inseriti in una gestione del servizio idrico con natura economica, non rientrano nella categoria catastale E ma nel gruppo D; nel caso del depuratore la categoria corretta è D/7. Ha inoltre precisato che la destinazione a servizio pubblico non esclude la natura imprenditoriale dell'attività, ove il servizio sia gestito secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e con tariffa corrispettiva idonea alla copertura dei costi. Di conseguenza la sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, per l'esame delle questioni rimaste assorbite e per la liquidazione delle spese dell'intero processo.
Norme richiamate
Richiamato come disciplina della classificazione catastale; la Corte lo legge in combinazione con la normativa successiva nel senso che conta la destinazione funzionale e le caratteristiche oggettive del bene.
d.P.R. 1142/1949
Richiamato come fonte della disciplina catastale; non consente di classificare in E immobili aventi caratteristiche e destinazione proprie del gruppo D.
D.M. 28/1988
Richiamato dal ricorrente in relazione alla classificazione catastale e all'autonomia funzionale/reddituale degli immobili.
art. 2, comma 40, d.l. 262/2006, conv. in l. 286/2006
Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.
La Corte ne ricava un'incompatibilità tra categoria E e destinazione commerciale/industriale quando il bene presenti autonomia funzionale e reddituale; tale disposizione orienta la collocazione nel gruppo D.
L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 9, comma 1
Il servizio idrico integrato deve essere organizzato e gestito secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 141
Il servizio idrico integrato deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154, comma 1
La tariffa è corrispettivo del servizio idrico integrato e deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio, secondo il principio del recupero dei costi.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113
I servizi pubblici locali a rilevanza economica sono quelli in cui la tariffa può coprire integralmente i costi di gestione e generare utile d'impresa.
art. 117 Cost., comma 2, lett. e e lett. s
Richiamato per il riconoscimento del servizio idrico integrato come materia riconducibile anche a tutela della concorrenza e dell'ambiente.
Richiamato in motivazione come riferimento al requisito teleologico minimo dell'attività imprenditoriale nel contesto della gestione del servizio idrico integrato.
Massime di principio
- Ai fini della classificazione catastale, la destinazione a pubblico interesse dell'attività svolta nell'immobile non è decisiva: occorre verificare le caratteristiche oggettive del bene e la sua concreta destinazione funzionale e reddituale.
- Gli immobili che ospitano impianti industriali inseriti in un servizio economicamente organizzato, con tariffe idonee alla copertura dei costi, non rientrano nella categoria E, riservata a fabbricati sostanzialmente incommerciabili e estranei a logiche produttive.
- Per il servizio idrico integrato rilevano i criteri di efficienza, efficacia ed economicità; la sua gestione può mantenere natura imprenditoriale anche se svolta da soggetti pubblici o partecipati.
- La corretta censura in cassazione può investire la violazione delle norme catastali quando il giudice di merito abbia attribuito rilievo decisivo alla sola funzione pubblica del servizio, trascurando i presupposti oggettivi della classificazione.
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