Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25389/2022 del 26/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento catastale relativi a immobili adibiti a impianto di depurazione acque e a impianto di sollevamento acque. La società proprietaria/gestore aveva chiesto l'attribuzione in categoria del gruppo E; l'amministrazione catastale aveva invece rettificato la proposta classificazione in categoria D/1 determinando le rendite. La CTP aveva annullato gli avvisi e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo gli immobili classificabili in E/9 perché destinati a un servizio di interesse pubblico. In Cassazione l'Agenzia deduceva: (1) violazione del R.D. 652/1939 e del d.P.R. 1142/1949 per avere la CTR valorizzato la funzione di pubblica utilità dell'attività svolta dalla società anziché le caratteristiche oggettive dei beni; (2) violazione del D.M. 28/1988 e dell'art. 2, comma 40, d.l. 262/2006, conv. in l. 286/2006, per avere escluso l'autonomia funzionale e reddituale delle unità immobiliari solo perché adibite al servizio idrico integrato di due Comuni. La società ha resistito eccependo l'inammissibilità del primo motivo per asserita richiesta di rivalutazione del merito e per difetto di autosufficienza.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla resistente, ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha accolti. Ha richiamato un precedente tra le stesse parti e su fattispecie sostanzialmente analoga, ribadendo che gli impianti di depurazione e smaltimento reflui, quando inseriti in una gestione del servizio idrico con natura economica, non rientrano nella categoria catastale E ma nel gruppo D; nel caso del depuratore la categoria corretta è D/7. Ha inoltre precisato che la destinazione a servizio pubblico non esclude la natura imprenditoriale dell'attività, ove il servizio sia gestito secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e con tariffa corrispettiva idonea alla copertura dei costi. Di conseguenza la sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, per l'esame delle questioni rimaste assorbite e per la liquidazione delle spese dell'intero processo.

Norme richiamate

  • R.D. 652/1939

    Richiamato come disciplina della classificazione catastale; la Corte lo legge in combinazione con la normativa successiva nel senso che conta la destinazione funzionale e le caratteristiche oggettive del bene.

  • d.P.R. 1142/1949

    Richiamato come fonte della disciplina catastale; non consente di classificare in E immobili aventi caratteristiche e destinazione proprie del gruppo D.

  • D.M. 28/1988

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla classificazione catastale e all'autonomia funzionale/reddituale degli immobili.

  • art. 2, comma 40, d.l. 262/2006, conv. in l. 286/2006

    Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

    La Corte ne ricava un'incompatibilità tra categoria E e destinazione commerciale/industriale quando il bene presenti autonomia funzionale e reddituale; tale disposizione orienta la collocazione nel gruppo D.

  • L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 9, comma 1

    Il servizio idrico integrato deve essere organizzato e gestito secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 141

    Il servizio idrico integrato deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154, comma 1

    La tariffa è corrispettivo del servizio idrico integrato e deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio, secondo il principio del recupero dei costi.

  • D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113

    I servizi pubblici locali a rilevanza economica sono quelli in cui la tariffa può coprire integralmente i costi di gestione e generare utile d'impresa.

  • art. 117 Cost., comma 2, lett. e e lett. s

    Richiamato per il riconoscimento del servizio idrico integrato come materia riconducibile anche a tutela della concorrenza e dell'ambiente.

  • art. 2050 c.c.

    Richiamato in motivazione come riferimento al requisito teleologico minimo dell'attività imprenditoriale nel contesto della gestione del servizio idrico integrato.

Massime di principio

  • Ai fini della classificazione catastale, la destinazione a pubblico interesse dell'attività svolta nell'immobile non è decisiva: occorre verificare le caratteristiche oggettive del bene e la sua concreta destinazione funzionale e reddituale.
  • Gli immobili che ospitano impianti industriali inseriti in un servizio economicamente organizzato, con tariffe idonee alla copertura dei costi, non rientrano nella categoria E, riservata a fabbricati sostanzialmente incommerciabili e estranei a logiche produttive.
  • Per il servizio idrico integrato rilevano i criteri di efficienza, efficacia ed economicità; la sua gestione può mantenere natura imprenditoriale anche se svolta da soggetti pubblici o partecipati.
  • La corretta censura in cassazione può investire la violazione delle norme catastali quando il giudice di merito abbia attribuito rilievo decisivo alla sola funzione pubblica del servizio, trascurando i presupposti oggettivi della classificazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.