Cassazione Civile, Ordinanza n. 10102/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall’assegnazione del lavoratore, nel luglio 2016, a una diversa unità organizzativa nell’ambito della medesima città di Palermo e dello stesso stabile. Il dipendente sosteneva che tale spostamento integrasse un vero trasferimento di sede di lavoro, illegittimo per violazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 45 del CCNL applicato, oltre a determinare una dequalificazione professionale. La Corte d’appello aveva invece ritenuto che non vi fosse mutamento di sede tra diverse unità produttive, ma mera mobilità individuale interna ex art. 46 CCNL, e che le nuove mansioni fossero coerenti con le competenze tecniche e professionali del dipendente. In cassazione il lavoratore ha dedotto, con due motivi, violazione degli artt. 345, 437, 115 e 116 c.p.c. per l’inammissibilità di nuovi documenti prodotti in appello, sostenendo che tali documenti erano necessari per provare l’esistenza di due distinte unità produttive a Palermo e per superare l’incertezza sui fatti costitutivi; con il secondo motivo ha denunciato vizi motivazionali e violazione di norme processuali e sostanziali, lamentando che il datore non avesse provato l’equivalenza delle mansioni, che la prova testimoniale fosse stata male apprezzata, che alcune circostanze decisive non fossero state esaminate e che mancasse prova della non dequalificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure mirassero, in realtà, a ottenere una rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la doglianza sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non era prospettata nei limiti consentiti dalla giurisprudenza, perché tendeva a contestare l’apprezzamento delle prove e non l’utilizzo di prove inesistenti o fuori dai limiti legali. Quanto al primo motivo, ha rilevato che non era stata aggredita la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, poiché la Corte territoriale aveva comunque esaminato i documenti prodotti, giudicandoli irrilevanti o non decisivi rispetto alla nozione convenzionale di unità produttiva prevista dal CCNL. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile anche perché mescolava questioni di fatto e profili di diritto, lasciando al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con l’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della legittimità dello jus variandi e della dedotta illegittimità del mutamento di sede/mansioni.
art. 45 CCNL applicato in azienda
Usato dalla Corte territoriale per definire in senso convenzionale la nozione di trasferimento di sede e distinguere il trasferimento dalla mobilità interna.
art. 46 CCNL applicato in azienda
Richiamato per qualificare lo spostamento come mera mobilità individuale nell’ambito della medesima unità produttiva.
Invocato per affermare l’inammissibilità delle nuove produzioni documentali e delle nuove allegazioni in appello, perché tardive e non pertinenti.
Richiamato per escludere l’ammissibilità delle nuove prove per difetto del requisito della indispensabilità ai fini della decisione.
La Corte ribadisce che la sua violazione non può essere dedotta per contestare il mero cattivo apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.
La censura è ammissibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, disposte fuori dai limiti legali o trattato prove legali come liberamente valutabili, non quando si contesti la valutazione del compendio probatorio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Richiamato quale parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per il vizio motivazionale, ma la Corte esclude che possa essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito.
Invocato dal ricorrente in relazione all’asserito inadempimento datoriale, ma non ritenuto decisivo dalla Corte di legittimità.
Richiamato per affermare che l’incapacità a testimoniare richiede un interesse giuridico, personale e concreto, non la semplice qualità di dipendente di una parte.
Usato per regolare le spese secondo il criterio della soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Indicata come norma che ha introdotto il comma 1 quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Menizionato solo incidentalmente rispetto alla documentazione sulle unità produttive, quale riferimento normativo diverso e non decisivo per la controversia.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di riesame del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- La censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia utilizzato prove non introdotte ritualmente, abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non l’hanno o abbia disatteso prove legali nei limiti in cui ciò sia consentito; non basta contestare la valutazione del convincimento del giudice.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione si fonda anche su una autonoma valutazione di irrilevanza o non decisività del materiale prodotto, la sola critica al capo processuale sull’inammissibilità della prova non è sufficiente.
- La mescolanza nello stesso motivo di questioni di fatto e di diritto, senza distinguere chiaramente le singole censure, può determinare l’inammissibilità del motivo perché impedisce alla Corte di legittimità di ricondurre ciascuna doglianza al corretto paradigma impugnatorio.
- La qualità di dipendente di una parte non determina di per sé l’incapacità a testimoniare né comporta automaticamente inattendibilità del teste; occorre un interesse giuridico, personale e concreto idoneo a radicare l’incapacità ex art. 246 c.p.c.
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