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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10102/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dall’assegnazione del lavoratore, nel luglio 2016, a una diversa unità organizzativa nell’ambito della medesima città di Palermo e dello stesso stabile. Il dipendente sosteneva che tale spostamento integrasse un vero trasferimento di sede di lavoro, illegittimo per violazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 45 del CCNL applicato, oltre a determinare una dequalificazione professionale. La Corte d’appello aveva invece ritenuto che non vi fosse mutamento di sede tra diverse unità produttive, ma mera mobilità individuale interna ex art. 46 CCNL, e che le nuove mansioni fossero coerenti con le competenze tecniche e professionali del dipendente. In cassazione il lavoratore ha dedotto, con due motivi, violazione degli artt. 345, 437, 115 e 116 c.p.c. per l’inammissibilità di nuovi documenti prodotti in appello, sostenendo che tali documenti erano necessari per provare l’esistenza di due distinte unità produttive a Palermo e per superare l’incertezza sui fatti costitutivi; con il secondo motivo ha denunciato vizi motivazionali e violazione di norme processuali e sostanziali, lamentando che il datore non avesse provato l’equivalenza delle mansioni, che la prova testimoniale fosse stata male apprezzata, che alcune circostanze decisive non fossero state esaminate e che mancasse prova della non dequalificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure mirassero, in realtà, a ottenere una rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la doglianza sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non era prospettata nei limiti consentiti dalla giurisprudenza, perché tendeva a contestare l’apprezzamento delle prove e non l’utilizzo di prove inesistenti o fuori dai limiti legali. Quanto al primo motivo, ha rilevato che non era stata aggredita la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, poiché la Corte territoriale aveva comunque esaminato i documenti prodotti, giudicandoli irrilevanti o non decisivi rispetto alla nozione convenzionale di unità produttiva prevista dal CCNL. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile anche perché mescolava questioni di fatto e profili di diritto, lasciando al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con l’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato come parametro della legittimità dello jus variandi e della dedotta illegittimità del mutamento di sede/mansioni.

  • art. 45 CCNL applicato in azienda

    Usato dalla Corte territoriale per definire in senso convenzionale la nozione di trasferimento di sede e distinguere il trasferimento dalla mobilità interna.

  • art. 46 CCNL applicato in azienda

    Richiamato per qualificare lo spostamento come mera mobilità individuale nell’ambito della medesima unità produttiva.

  • art. 345, terzo comma, c.p.c.

    Invocato per affermare l’inammissibilità delle nuove produzioni documentali e delle nuove allegazioni in appello, perché tardive e non pertinenti.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato per escludere l’ammissibilità delle nuove prove per difetto del requisito della indispensabilità ai fini della decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la sua violazione non può essere dedotta per contestare il mero cattivo apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, disposte fuori dai limiti legali o trattato prove legali come liberamente valutabili, non quando si contesti la valutazione del compendio probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Richiamato quale parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per il vizio motivazionale, ma la Corte esclude che possa essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 1218 c.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione all’asserito inadempimento datoriale, ma non ritenuto decisivo dalla Corte di legittimità.

  • art. 246 c.p.c.

    Richiamato per affermare che l’incapacità a testimoniare richiede un interesse giuridico, personale e concreto, non la semplice qualità di dipendente di una parte.

  • art. 91 c.p.c.

    Usato per regolare le spese secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Indicata come norma che ha introdotto il comma 1 quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

  • d.lgs. n. 81 del 2008

    Menizionato solo incidentalmente rispetto alla documentazione sulle unità produttive, quale riferimento normativo diverso e non decisivo per la controversia.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di riesame del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • La censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia utilizzato prove non introdotte ritualmente, abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non l’hanno o abbia disatteso prove legali nei limiti in cui ciò sia consentito; non basta contestare la valutazione del convincimento del giudice.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione si fonda anche su una autonoma valutazione di irrilevanza o non decisività del materiale prodotto, la sola critica al capo processuale sull’inammissibilità della prova non è sufficiente.
  • La mescolanza nello stesso motivo di questioni di fatto e di diritto, senza distinguere chiaramente le singole censure, può determinare l’inammissibilità del motivo perché impedisce alla Corte di legittimità di ricondurre ciascuna doglianza al corretto paradigma impugnatorio.
  • La qualità di dipendente di una parte non determina di per sé l’incapacità a testimoniare né comporta automaticamente inattendibilità del teste; occorre un interesse giuridico, personale e concreto idoneo a radicare l’incapacità ex art. 246 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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