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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37391/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla società una cartella di pagamento per IVA e IRAP relativa all'anno d'imposta 2004, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973. La contribuente aveva impugnato la cartella e la controversia era giunta in appello, dove la CTR aveva rigettato il gravame dell'Ufficio ritenendo non documentata la previa notifica dell'avviso bonario ex art. 6, comma 5, della L. n. 212 del 2000. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c., 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, 10-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000, 6 della L. n. 212 del 2000 e 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462 del 1997, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto obbligatoria e non provata la previa comunicazione dell'avviso bonario, nonostante si trattasse di controllo automatizzato che non richiede tale adempimento e, in ogni caso, la notifica fosse stata comunque dimostrata.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso. Ha affermato che, in tema di controllo automatizzato ex art. 36-bis, la cartella di pagamento è legittima anche se non preceduta dall'avviso bonario, quando non emergano irregolarità nella dichiarazione; inoltre, il contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente non è imposto in via generale, ma solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, evenienza non necessaria nei controlli meramente documentali di cui all'art. 36-bis. La seconda doglianza, relativa alla prova della notifica dell'avviso, è stata dichiarata assorbita. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 4 e 3, c.p.c.

    viene richiamato come base formale del motivo di ricorso per cassazione per vizio processuale e violazione di legge

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente come norma asseritamente violata dalla sentenza d'appello

  • art. 115 c.p.c.

    invocato come parametro della dedotta falsa applicazione in tema di valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    invocato come parametro della dedotta falsa applicazione in tema di valutazione delle prove

  • art. 2697 c.c.

    richiamato quale norma sull'onere della prova, ma la Corte non entra nel merito della specifica ripartizione oltre a ritenere assorbita la doglianza sulla prova della notifica

  • art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973

    il controllo automatizzato è qualificato come controllo documentale sui dati contabili riportati in dichiarazione, senza margini interpretativi; in tale ambito la cartella è legittima anche senza previo avviso bonario quando non risultino irregolarità

  • art. 10-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000

    citato nel ricorso come norma asseritamente violata, senza sviluppo argomentativo specifico nella decisione

  • art. 6, comma 5, della L. n. 212 del 2000

    il contraddittorio endoprocedimentale è imposto solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non è previsto in modo generalizzato nei controlli automatizzati ex art. 36-bis

  • art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462 del 1997

    citato nel ricorso come norma asseritamente violata, senza autonoma elaborazione nella motivazione finale

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale sulla proposta del relatore

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, la cartella di pagamento è legittima anche se non preceduta dall'avviso bonario, quando l'attività dell'Ufficio si limita a riscontri documentali e non emergono irregolarità nella dichiarazione.
  • L'avviso bonario e il correlato contraddittorio endoprocedimentale non costituiscono un adempimento sempre necessario: l'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente opera solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
  • Un motivo di ricorso che cumuli più profili di censura non è inammissibile se i diversi errori dedotti sono chiaramente distinguibili e consentono un esame separato.
  • Quando la questione decisiva è già risolta in senso favorevole all'accoglimento di una censura principale, le ulteriori doglianze connesse restano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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