Cassazione Civile, Ordinanza n. 02216/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Le ricorrenti, insieme ad altri originari attori, avevano convenuto davanti al Tribunale di Ferrara le amministrazioni statali e l’università presso la quale avevano frequentato scuole di specializzazione in medicina negli anni 1999-2006. In via principale chiedevano il riconoscimento della natura subordinata del rapporto; in subordine il risarcimento dei danni per il ritardato riconoscimento della borsa di studio prevista per gli specializzandi; in ulteriore subordine la condanna al pagamento degli adeguamenti annuali e triennali della borsa di studio previsti dal d.lgs. n. 257/1991. Il Tribunale aveva accolto solo la domanda risarcitoria subordinata; la Corte d’appello di Bologna, invece, aveva accolto l’appello principale delle amministrazioni e rigettato l’appello incidentale degli specializzandi, escludendo l’inadempimento dello Stato rispetto alla disciplina eurounitaria e ritenendo non dovuto l’adeguamento triennale. In cassazione le ricorrenti deducevano violazione delle norme eurounitarie e nazionali richiamate, sostenendo che vi fosse diritto all’indennizzo per mancato tempestivo recepimento delle direttive e che la Corte territoriale non si fosse correttamente pronunciata sulla domanda risarcitoria da condotta antigiuridica dello Stato italiano.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., ritenendo la sentenza impugnata conforme a un orientamento di legittimità consolidato. Ha ribadito che per i medici iscritti alle scuole di specializzazione prima dell’anno accademico 2006-2007 continua ad applicarsi la disciplina del d.lgs. n. 257/1991, sia sotto il profilo ordinamentale sia economico; che la direttiva 93/16/CEE non ha introdotto un nuovo obbligo sulla misura della remunerazione; che il d.lgs. n. 368/1999 ha introdotto un diverso contratto di formazione specialistica applicabile solo dal 2006-2007; e che l’adeguamento triennale della borsa ex art. 6 d.lgs. n. 257/1991 è stato escluso dall’art. 32, comma 12, l. n. 449/1997, confermato dall’art. 36, comma 1, l. n. 289/2002. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese di legittimità e dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
norma invocata come parametro di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione
il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio
art. 5 Trattato CE
invocato dalle ricorrenti nel quadro eurounitario
art. 189 Trattato CE
invocato dalle ricorrenti nel quadro eurounitario
Direttiva 82/76/CEE
richiamata quale fonte eurounitaria sulla remunerazione adeguata degli specializzandi
Direttiva 93/16/CEE
ritenuta non innovativa quanto alla misura della remunerazione, essendo meramente compilativa e di coordinamento
d.lgs. n. 257/1991
ha dato attuazione alla disciplina previgente riconoscendo la borsa di studio annua agli specializzandi; per gli iscritti prima del 2006-2007 resta la disciplina applicabile
ha introdotto il nuovo contratto di formazione specialistica, applicabile solo dall’anno accademico 2006-2007
disciplina il trattamento economico dei medici specializzandi nel nuovo regime
art. 6 d.lgs. n. 257/1991
previsione di adeguamento della borsa, poi esclusa quanto all’applicazione triennale
art. 32, comma 12, l. n. 449/1997
ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale e escluso integralmente l’applicazione dell’art. 6 d.lgs. n. 257/1991
art. 36, comma 1, l. n. 289/2002
ha confermato la disposizione che esclude l’applicazione dell’art. 6 d.lgs. n. 257/1991
art. 1, comma 300, l. n. 266/2005
ha differito l’efficacia delle nuove disposizioni del d.lgs. n. 368/1999 all’anno accademico 2006-2007
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato
art. 36, comma 1, Cost.
ritenuto non applicabile al rapporto degli specializzandi perché non configurabile un rapporto di lavoro subordinato
art. 3 Cost.
richiamato nel percorso argomentativo per escludere la lesione del principio di eguaglianza
Corte cost. n. 432/1997
richiamata come conferma indiretta della legittimità della sospensione degli adeguamenti della borsa alla svalutazione monetaria
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione constata che la decisione impugnata è pienamente conforme a un orientamento di legittimità consolidato, il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- La disciplina economica dei medici specializzandi iscritti prima dell’anno accademico 2006-2007 resta quella del d.lgs. n. 257/1991; il nuovo regime del d.lgs. n. 368/1999 si applica solo dal 2006-2007 e non retroagisce.
- La direttiva europea sulla formazione degli specializzandi, nel testo richiamato, non introduce un criterio immediatamente autoapplicativo sulla misura della remunerazione se non contiene una definizione dettagliata dell’adeguatezza economica.
- La borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257/1991 è considerata dalla Corte idonea ad adempiere agli obblighi eurounitari già recepiti dall’ordinamento italiano, sicché non sorge un diritto ulteriore all’adeguamento sulla base della direttiva successiva richiamata.
- L’adeguamento triennale della borsa di studio ex art. 6 d.lgs. n. 257/1991 non è esigibile quando una successiva disciplina legislativa ha espressamente escluso l’applicazione di quella previsione al finanziamento delle borse di studio.
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