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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22131/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall’ammissione allo stato passivo di un credito da trattamento di fine rapporto. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione del lavoratore, ammettendolo per un ulteriore importo di euro 3.340,59 in privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c., dopo che tale quota era stata esclusa perché ritenuta spettante al Fondo di Tesoreria presso l’INPS; era invece stato ammesso un diverso importo di euro 381,05. La procedura in amministrazione straordinaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 1, comma 755, l. 296/2006, sostenendo che il lavoratore non aveva contestato la dedotta circostanza del versamento al Fondo di Tesoreria, circostanza che sarebbe risultata anche dalle buste paga; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 1, commi 755-757, l. 296/2006, dell’art. 2 d.m. 30 gennaio 2007 e dell’art. 2116 c.c., assumendo che, per la quota di TFR maturata dopo il 31 dicembre 2006, il lavoratore sarebbe titolare di un credito solo verso il Fondo di Tesoreria, indipendentemente dal versamento effettuato dal datore di lavoro, per effetto dell’automaticità delle prestazioni previdenziali.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la dedotta non contestazione del versamento al Fondo non risultava adeguatamente e specificamente riportata in ricorso, con carenza di specificità ex art. 366, primo comma, nn. 4 e 6 c.p.c.; inoltre ha ribadito che la valutazione della condotta di non contestazione appartiene al giudice di merito e che la generica deduzione di assenza di prova non equivale a specifica contestazione del fatto storico. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che il sistema delineato dalla l. 296/2006 e dal d.m. 30 gennaio 2007 non esonera il datore di lavoro dalla titolarità passiva dell’obbligazione di corrispondere il TFR: il rapporto è trilaterale tra datore, Fondo e lavoratore, il Fondo eroga nei limiti previsti, ma la materiale erogazione del TFR resta affidata al datore di lavoro anche per la quota di competenza del Fondo, con conguaglio successivo. Ne deriva la legittimazione del lavoratore ad insinuare al passivo il credito per le quote maturate e non versate al Fondo. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione produce effetti vincolanti sui fatti non specificamente contestati; tuttavia la mera deduzione generica di mancanza di prova non equivale a contestazione specifica del fatto storico.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sul riparto dell’onere probatorio non è fondata quando il fatto decisivo non sia stato specificamente contestato o non sia stato correttamente trascritto e localizzato in ricorso.

  • art. 1, comma 755, l. 296/2006

    La disposizione è letta come parte di un sistema trilaterale in cui il datore di lavoro resta obbligato al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria e non viene meno la sua responsabilità verso il lavoratore per la quota maturata.

  • art. 1, commi 755-757, l. 296/2006

    Le norme delineano un meccanismo nel quale il Fondo interviene per la quota di TFR maturata dal 1 gennaio 2007, mentre il datore di lavoro rimane obbligato verso il lavoratore e provvede materialmente all’erogazione con conguaglio.

  • art. 2 d.m. 30 gennaio 2007

    Concorre a disciplinare il rapporto tra datore di lavoro, Fondo di Tesoreria e lavoratore nel sistema di accantonamento ed erogazione del TFR.

  • art. 2116 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere l’automaticità delle prestazioni previdenziali, ma la Corte non ne estende l’effetto fino a escludere l’obbligazione del datore di lavoro verso il lavoratore.

  • art. 2751-bis n. 1 c.c.

    Il credito per TFR è assistito da privilegio generale, come riconosciuto dal giudice di merito.

  • art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere esposizione specifica dei fatti e puntuale indicazione/trascrizione degli atti e documenti su cui si fonda la censura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la deduzione di violazione del principio di non contestazione richiede la precisa indicazione del fatto storico asseritamente non contestato e la puntuale localizzazione degli atti rilevanti; la mera affermazione di una mancanza di prova non basta.
  • La valutazione circa l’esistenza di una non contestazione appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o di specifiche violazioni processuali.
  • Nel sistema del Fondo di Tesoreria per il TFR, il datore di lavoro non è liberato dall’obbligazione verso il lavoratore: il rapporto tra datore, Fondo e prestatore è trilaterale e la materiale erogazione del TFR resta in capo al datore, con successivo conguaglio.
  • Per le quote di TFR maturate e non versate al Fondo, il lavoratore conserva la legittimazione ad insinuare il credito al passivo della procedura concorsuale del datore di lavoro.
  • In cassazione, i motivi fondati su documenti o atti processuali devono rispettare il requisito di specificità ex art. 366 c.p.c., con trascrizione o chiara indicazione della sede di produzione degli atti richiamati.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiProveInadempimento
RamiPrevidenzaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

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