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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34206/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da una domanda risarcitoria proposta dal proprietario di alcuni terreni nei confronti del Comune per asserita occupazione appropriativa di aree private utilizzate per la realizzazione e sistemazione di strade e di un depuratore. Il Comune aveva a sua volta proposto domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento delle spese di urbanizzazione asseritamente poste a carico del privato nell'ambito di una lottizzazione edilizia. In primo grado entrambe le domande erano state rigettate per prescrizione; la Corte d'appello aveva confermato. In sede di cassazione nel 2015 era stato accolto il ricorso principale del proprietario per interrompere la prescrizione e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Comune. Riassunta la causa in rinvio, la Corte d'appello ha ritenuto che non si fosse formato alcun giudicato implicito sulla fondatezza nel merito della pretesa risarcitoria del proprietario e ha escluso il diritto al risarcimento perché le aree destinate a strada risultavano già previste nel progetto di lottizzazione del 1957 presentato dal proprietario, con corrispondente destinazione ad uso pubblico e con vantaggio per il medesimo derivante dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria. Con il ricorso per cassazione gli eredi hanno dedotto: 1) violazione del giudicato interno ed esterno, degli artt. 384 e 112 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la precedente sentenza di cassazione avrebbe implicitamente riconosciuto l'esistenza del diritto risarcitorio non prescritto e che la Corte di rinvio non avrebbe potuto rimettere in discussione i presupposti fattuali della decisione; 2) violazione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza di appello e degli artt. 2909, 324 e 112 c.p.c., con riferimento alla domanda riconvenzionale del Comune e agli obblighi urbanistici del privato; 3) violazione dell'art. 8 l. n. 765/1967 per avere la Corte valorizzato la lottizzazione del 1957 nonostante l'asserita mancanza di convenzione e l'incompatibilità urbanistica; 4) violazione dell'art. 132 c.p.c. e dei principi costituzionali per illogicità della motivazione, perché la Corte avrebbe insieme negato e valorizzato la regolarità della lottizzazione e la destinazione a strada; 5) violazione degli artt. 4 e 5 della legge sulle abrogazioni, sostenendo che la delibera comunale del 1957 sarebbe stata illegittima e non poteva fondare la decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che dalla precedente sentenza di cassazione del 2015 fosse derivato un giudicato implicito sulla fondatezza della domanda risarcitoria del privato: quell'arresto aveva soltanto accolto il motivo relativo alla prescrizione, senza statuire sul merito della pretesa. Ha inoltre ritenuto che non vi fosse violazione del giudicato sulla domanda riconvenzionale del Comune, poiché la sentenza precedente aveva riguardato la sola prescrizione del credito comunale e non aveva deciso sulla diversa eccezione di infondatezza della domanda risarcitoria per assenza del danno. Quanto ai motivi successivi, il terzo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione nuova non trattata nei gradi di merito; il quarto e il quinto sono stati dichiarati inammissibili perché colpivano solo argomentazioni accessorie della sentenza impugnata e non la ratio decidendi, fondata sull'accertamento che le aree erano già destinate a strada dal proprietario stesso nel progetto di lottizzazione e che, quindi, mancava un danno risarcibile da occupazione appropriativa. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità e dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e alle premesse logico-giuridiche della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione o omissione è infondata quando la sentenza si limita a decidere entro i limiti del devolutum e delle rationes effettivamente in discussione.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato copre il dedotto e il deducibile della statuizione effettivamente resa, ma non si estende automaticamente al merito di questioni non decise.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato si forma sulla decisione effettivamente resa e non su profili non oggetto di autonoma statuizione.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso devono denunciare violazioni di legge o vizi processuali pertinenti e ammissibili rispetto al thema decidendum.

  • art. 2944 c.c.

    Nel precedente giudizio era invocato quale norma sull'interruzione della prescrizione mediante riconoscimento del debito.

  • art. 2947 c.c.

    Per il danno da occupazione illegittima il dies a quo della prescrizione va individuato nel momento in cui il danneggiato può percepire il danno come ingiusto e irreversibile, con onere probatorio a carico dell'amministrazione.

  • art. 345 c.p.c.

    Nel precedente giudizio il rilievo dell'eccezione di prescrizione in appello è stato ritenuto ammissibile nei limiti consentiti ratione temporis.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se ne ricorrono i presupposti.

  • art. 8 l. n. 765/1967

    È richiamato dai ricorrenti per contestare la validità della lottizzazione e la cessione delle aree per urbanizzazione primaria.

  • art. 4 l. n. 2248/1865

    È invocato per sostenere la necessità di disapplicare l'atto amministrativo ritenuto illegittimo.

  • art. 5 l. n. 2248/1865

    È invocato insieme all'art. 4 della legge di abolizione del contenzioso amministrativo per chiedere la disapplicazione dell'atto comunale.

  • art. 28 l. n. 1150/1942

    La consulenza e la sentenza di rinvio valorizzano la lottizzazione privata dei terreni inquadrandola come opera di trasformazione urbanistica ed edilizia.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi sulla sentenza di cassazione con rinvio vincola il giudice di rinvio non solo sul principio di diritto enunciato, ma anche sulle premesse logico-giuridiche che ne costituiscono il necessario presupposto; tuttavia non si estende automaticamente a questioni di merito non decise dalla precedente pronuncia.
  • Il giudicato interno non si forma sul mero fatto, ma sulla statuizione minima composta da fatto, norma ed effetto: se la precedente impugnazione ha riguardato solo una componente della statuizione, la cognizione sulla questione resta aperta nei limiti della ratio effettivamente devoluta.
  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove, né possono essere prospettati per la prima volta fatti costitutivi o norme la cui applicazione dipenda da elementi di fatto non dedotti nei precedenti gradi.
  • Per configurare un danno risarcibile da occupazione appropriativa è decisivo accertare se l'amministrazione abbia trasformato il bene privato in un aliud rispetto alla sua destinazione originaria; se l'area era già destinata dal proprietario a uso pubblico o infrastrutturale nell'ambito della lottizzazione, può mancare il pregiudizio risarcibile.
  • La censura di una sentenza di rinvio deve colpire la ratio decidendi effettiva e autonoma della decisione: non è sufficiente contestare argomentazioni svolte ad abundantiam o rilievi accessori, se la decisione si regge su un distinto e decisivo fondamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàResponsabilità della PACompravendita immobiliare
RamiProcesso civileDiritti realiResponsabilità civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNesso di causalità

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