Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00238/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda un dipendente direttivo di un Comune che, dopo avere ottenuto due precedenti pronunce passate in giudicato sul demansionamento e sul risarcimento di alcuni danni fino a una certa data, ha agito nuovamente per ottenere il ristoro del danno maturato successivamente. In sede di rinvio, la Corte territoriale ha riconosciuto il danno solo fino al giugno 2005, ritenendo che da una deliberazione di quel mese e da una successiva del 2006 il lavoratore fosse stato adibito a mansioni formalmente equivalenti alla categoria di appartenenza; ha inoltre confermato il rigetto del danno biologico. Il ricorso principale censura: la violazione dell’art. 52 d.lgs. 165/2001 e del CCNL per errata ricostruzione delle mansioni e per mancato rilievo dell’effettiva persistente dequalificazione; la violazione del giudicato derivante dalle precedenti sentenze inter partes; l’erronea valutazione delle prove e degli atti sopravvenuti, sostenendosi che le nuove delibere non avrebbero mutato sostanzialmente le mansioni e che solo nel 2007 vi sarebbe stato un effettivo recupero funzionale. Il ricorso incidentale del controinteressato riguarda invece le spese di lite: deduce che la Corte di rinvio non avrebbe potuto compensare anche le spese già definitivamente regolate nei suoi confronti, poiché sul capo relativo alle spese di primo grado e di appello si sarebbe formato giudicato interno.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso principale, ritenendo infondate o inammissibili le censure perché dirette a sollecitare una rivalutazione del fatto e perché la Corte di merito ha correttamente applicato il criterio dell’equivalenza formale delle mansioni nel pubblico impiego privatizzato, valorizzando i fatti nuovi costituiti dalle delibere del 2005 e del 2006. Quanto al giudicato, la Corte afferma che esso non impediva la nuova valutazione delle sopravvenienze e che il periodo fino al giugno 2005 era stato comunque ricondotto alle mansioni già giudicate inferiori. Accoglie invece il ricorso incidentale sul punto del giudicato interno sulle spese: rileva che la definitività delle statuizioni sulle spese del primo grado e della compensazione in appello impediva alla sentenza di rinvio di disporre una nuova compensazione nei confronti del controinteressato. Cassa quindi la sentenza impugnata nei limiti del ricorso incidentale accolto e decide nel merito regolando le spese del primo grado, compensando quelle di appello e ponendo a carico del ricorrente principale le spese del giudizio di rinvio; compensa inoltre le spese del giudizio di legittimità in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    nel pubblico impiego privatizzato rileva il solo criterio dell’equivalenza formale delle mansioni rispetto alle declaratorie contrattuali, non la professionalità in concreto acquisita.

  • art. 2103 c.c.

    non è applicabile come parametro diretto per sindacare la equivalenza delle mansioni nel pubblico impiego privatizzato, secondo il principio richiamato dalla Corte.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    utilizzato come vizio dedotto per violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 5, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come omesso esame di un fatto decisivo, ma le doglianze sono state ritenute in realtà dirette a una rivalutazione del merito.

  • art. 101 Cost.

    invocato tra le norme asseritamente violate nei motivi di ricorso.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione delle prove e dei fatti di causa.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.

  • art. 421 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso, in relazione ai poteri istruttori del giudice del lavoro.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    l’errore fatale nel deposito telematico non produce effetti invalidanti quando lo scopo dell’atto è comunque raggiunto.

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato per verificare la tempestività del deposito del controricorso con ricorso incidentale.

  • art. 16-bis d.l. 179/2012

    disciplina il deposito telematico degli atti e il momento di perfezionamento del deposito con la ricevuta di avvenuta consegna.

  • d.m. n. 44 del 2011

    normativa regolamentare richiamata per la disciplina tecnica del deposito telematico.

  • Provv. DGSIA 16.4.2014

    richiamato quale ulteriore fonte tecnica per il funzionamento del deposito telematico.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale non partecipata con proposta del relatore.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, la verifica del demansionamento va condotta sulla base dell’equivalenza formale delle mansioni rispetto alle declaratorie del contratto collettivo, non sulla comparazione con la professionalità concretamente maturata dal dipendente o con la precedente posizione di fatto.
  • Il giudizio di cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: quando il ricorso mira sostanzialmente a una revisione del convincimento del giudice di merito, la censura è inammissibile.
  • Il giudicato copre la situazione giuridica accertata in relazione a un determinato fatto storico, ma non impedisce la valutazione di fatti nuovi sopravvenuti, che possono legittimare una diversa decisione sul periodo successivo.
  • Il riconoscimento di un danno professionale o non patrimoniale in un certo periodo non consente di presumere automaticamente la persistenza del medesimo danno per i periodi successivi, in assenza di specifica prova.
  • Nel processo telematico, l’eventuale "errore fatale" emerso nei controlli successivi al deposito non incide di per sé sul perfezionamento del deposito se la ricevuta di avvenuta consegna si è già formata e lo scopo processuale dell’atto è stato raggiunto.
  • Le statuizioni sulle spese diventano intangibili nei limiti in cui non siano specificamente impugnate: se una parte vittoriosa su un capo non propone impugnazione contro la regolazione delle spese, su quel punto si forma giudicato interno.
  • In sede di rinvio, il giudice non può rimettere in discussione capi ormai coperti da giudicato interno, ma deve attenersi ai limiti segnati dalla precedente fase di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.