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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08542/2026 del 06/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (socio)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento notificato a una società poi cancellata dal registro delle imprese, con rideterminazione del reddito d'impresa per l'anno 2009 e recupero di maggiori IRES e IVA. Dopo la cancellazione della società, l'Ufficio notificava a due soggetti che avevano rivestito la qualità di socio e, per uno di essi, anche di liquidatore, un'intimazione di pagamento riferita al medesimo debito tributario, sostenendo la loro responsabilità pro quota in base agli artt. 2495 c.c. e 36 d.P.R. 602/1973. I destinatari impugnavano l'atto deducendo di non essere stati colpiti dall'originario accertamento societario e, soprattutto, che non risultava provato alcun riparto di attivo finale né alcuna percezione di somme o beni sociali. I giudici di merito accoglievano la loro tesi e l'Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 2495 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la responsabilità del liquidatore e del socio nonostante il recupero a tassazione di maggiori ricavi non contabilizzati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia, richiamando i principi delle Sezioni Unite sulla distinzione tra la responsabilità successoria ex art. 2495 c.c. e la responsabilità propria e autonoma ex art. 36 d.P.R. 602/1973. Ha affermato che, quando l'Amministrazione intenda far valere la responsabilità dei soci per i debiti tributari della società estinta, deve notificare un apposito avviso di accertamento diretto ai soci e provare, se contestato, che essi abbiano ricevuto somme o beni dal bilancio finale di liquidazione o comunque in altri periodi rilevanti. Tale verifica non può essere introdotta nel giudizio promosso contro l'avviso originariamente notificato alla società, anche se il processo prosegue nei confronti dei soci quali successori. Nel caso concreto mancava un autonomo e motivato avviso di accertamento rivolto direttamente ai soci, essendo stato notificato un atto di intimazione di pagamento; mancava inoltre la prova della riscossione di somme o della ripartizione di utili. Conseguentemente, la pretesa erariale non poteva essere accolta. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    è stata la norma processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione di legge sostanziale

  • art. 36 d.P.R. 602/1973

    disciplina una responsabilità autonoma e propria dei soci, amministratori e liquidatori della società estinta; richiede un apposito accertamento e la prova delle somme o beni ricevuti nei limiti di valore previsti

  • art. 2495 c.c.

    la cancellazione della società determina un fenomeno successorio in favore dei soci rispetto alle obbligazioni sociali, ma non coincide con la responsabilità propria ex art. 36 d.P.R. 602/1973

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    richiamato come base per la notifica dell'apposito avviso di accertamento ai soci

  • art. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973

    norma posta a fondamento dell'accertamento del reddito d'impresa della società

  • art. 24 Cost.

    evocato nel richiamo ai principi delle Sezioni Unite per escludere che la cancellazione comporti estinzione in danno dei creditori e in violazione del diritto di difesa

  • artt. 299 ss. c.p.c.

    richiamati per affermare che la cancellazione della società nel corso del giudizio comporta interruzione del processo, non cessazione della materia del contendere

  • art. 110 c.p.c.

    indicato come norma applicabile per il venir meno della parte processuale per altra causa

  • art. 111 c.p.c.

    escluso in quanto non si versa in ipotesi di trasferimento a titolo particolare di un determinato rapporto o diritto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    non applicato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato

Massime di principio

  • Nella responsabilità dei soci per i debiti tributari della società cancellata dal registro delle imprese va distinta la successione nei rapporti sociali ex art. 2495 c.c. dalla responsabilità propria dei soci ex art. 36 d.P.R. 602/1973: si tratta di regimi diversi, con presupposti e strumenti di accertamento diversi.
  • La pretesa tributaria nei confronti dei soci non può essere fatta valere in via implicita o incidentale attraverso l'atto originariamente notificato alla società, ma richiede un autonomo avviso di accertamento diretto ai soci, motivato sui presupposti specifici della loro responsabilità.
  • Se contestata, la percezione di somme o beni dal bilancio finale di liquidazione costituisce fatto costitutivo che l'Amministrazione finanziaria deve provare; l'onere probatorio grava sul Fisco.
  • La mancata percezione di somme dal bilancio finale di liquidazione non esclude necessariamente l'interesse ad agire dell'Amministrazione, che può fondarsi anche su altri beni o diritti trasferiti ai soci o sull'escussione di garanzie; tuttavia tali presupposti devono essere dedotti nel corretto procedimento di accertamento.
  • Nel giudizio instaurato contro la società e proseguito dopo la sua cancellazione non possono essere introdotte questioni diverse dai presupposti dell'obbligazione societaria e dalla legittimazione dei successori; i requisiti della responsabilità ex art. 36 d.P.R. 602/1973 devono essere accertati in un distinto procedimento nei confronti dei soci.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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