Cassazione Civile, Ordinanza n. 08512/2026 del 06/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
La parte richiedente aveva presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di un procedimento dinanzi alla giurisdizione tributaria di primo grado. L'istanza era stata rigettata per asserita mancanza della dichiarazione sostitutiva attestante il reddito complessivo. L'interessata aveva quindi impugnato il decreto di rigetto davanti al presidente del giudice tributario di primo grado, ma la decisione aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile, ritenendo mancante una disciplina del gravame avverso il diniego di ammissione e osservando, inoltre, che non fosse possibile comprendere il giudizio di merito per il quale si chiedeva il beneficio. Con il ricorso per cassazione veniva denunciata violazione e falsa applicazione delle norme del d.P.R. n. 115/2002 in tema di patrocinio a spese dello Stato, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso l'esistenza di un rimedio impugnatorio avverso il diniego e che la domanda fosse stata proposta tempestivamente davanti al giudice competente. I controricorrenti hanno resistito e proposto ricorso incidentale condizionato, sostenendo che la controversia dovesse essere devoluta al giudice ordinario e non alla giurisdizione tributaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato la giurisdizione del giudice civile ordinario, davanti al quale ha rimesso le parti. Ha ritenuto che, in materia di impugnazione del diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, il rimedio esperibile non sia quello prospettato dalla ricorrente sulla base degli artt. 99 e 137 d.P.R. n. 115/2002, ma l'opposizione ex art. 170 del T.U. spese di giustizia dinanzi al giudice ordinario. Ha inoltre compensato integralmente le spese per la novità della questione e per la posizione processuale assunta dai controricorrenti sulla giurisdizione.
Norme richiamate
art. 79, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come norma che impone la produzione della dichiarazione sostitutiva di certificazione reddituale con specifica determinazione del reddito complessivo per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 99 d.P.R. n. 115/2002
ritenuto non estensibile al processo tributario, per la sua stretta inerenza al processo penale e per l'assenza di un espresso richiamo nel testo applicabile.
art. 137 d.P.R. n. 115/2002
richiamato dalla ricorrente come base del gravame, ma escluso dalla Corte quale rimedio idoneo per l'impugnazione del diniego nel processo tributario.
art. 139 d.P.R. n. 115/2002
considerato come disposizione speciale del processo tributario, che attribuisce alla Commissione la decisione sull'istanza e prevede che l'istanza respinta o inammissibile non possa essere riproposta davanti al magistrato davanti a cui pende il processo.
art. 170 T.U.S.G.
individuato come unico rimedio esperibile per contestare il provvedimento di rigetto o inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, mediante opposizione dinanzi al giudice civile ordinario.
art. 84 T.U.S.G.
richiamato in via sistematica quale norma che rinvia all'opposizione ex art. 170 per i decreti di liquidazione dei compensi, a conferma della funzione generale dell'opposizione civile.
art. 24 Cost.
evocato per affermare che il patrocinio a spese dello Stato costituisce strumento di effettività del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale dei non abbienti.
art. 374, comma 1, c.p.c.
richiamato per affermare che le sezioni semplici possono decidere la questione di giurisdizione quando le Sezioni Unite abbiano già enunciato principi chiari e orientativi sulla medesima questione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il diniego o la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non si impugna con il rimedio previsto per il processo penale, né con il ricorso per cassazione, ma con l'opposizione ex art. 170 T.U.S.G. davanti al giudice civile ordinario.
- La disciplina del patrocinio a spese dello Stato, in quanto strumentale all'effettività del diritto di difesa dei non abbienti ex art. 24 Cost., non può essere interpretata in senso tale da escludere ogni rimedio contro il provvedimento di rigetto o inammissibilità dell'istanza.
- Le norme speciali sul processo tributario in materia di patrocinio prevalgono e impediscono la riproposizione dell'istanza davanti al giudice del merito, sicché il controllo sul diniego deve avvenire nel diverso giudizio di opposizione previsto dal T.U. spese di giustizia.
- Quando la Corte di cassazione ha già espresso, con le Sezioni Unite, principi chiari sulla giurisdizione o sul rimedio esperibile, la sezione semplice può applicarli senza rimettere nuovamente la questione alle Sezioni Unite.
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