Cassazione Civile, Ordinanza n. 08511/2026 del 06/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'istanza di liquidazione dei compensi professionali presentata da un'avvocata per l'attività difensiva svolta in favore di due assistiti ammessi al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio davanti alla Corte di cassazione. La Corte d'Appello aveva inizialmente rigettato l'istanza per mancata produzione della documentazione integrativa richiesta, in particolare la prova dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 81 d.P.R. n. 115 del 2002. L'avvocata proponeva opposizione ex art. 170 T.U.S.G. e l'opposizione veniva rigettata con ordinanza dal Presidente della Corte d'Appello, sul rilievo che i compensi richiesti risultavano già stati liquidati per il giudizio presupposto di appello. Con il ricorso per cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché il giudice dell'opposizione avrebbe deciso su un petitum e una causa petendi diversi da quelli dedotti, avendo confuso la richiesta relativa al giudizio di cassazione con quella, già definita, relativa al giudizio di appello; 2) ancora violazione dell'art. 112 c.p.c., perché il giudice avrebbe rilevato d'ufficio un'eccezione di avvenuto pagamento fuori dai casi consentiti, e comunque senza basarsi su elementi probatori ritualmente acquisiti, trattandosi di pagamento riferito a un diverso grado di giudizio. La ricorrente sosteneva anche che dall'istanza e dagli allegati risultava chiaramente che la domanda riguardava il terzo grado dinanzi alla Cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha dichiarati inammissibili. Ha rilevato che il provvedimento impugnato aveva deciso sull'opposizione ex art. 170 T.U.S.G. al decreto di rigetto concernente, in realtà, il giudizio di appello presupposto, come risultava dal ricorso stesso e dalla documentazione richiamata, e non dal giudizio di legittimità. Ha inoltre osservato che la censura, per come formulata, finiva per prospettare un eventuale errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., non deducibile in questa sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la sostanziale mancata attività difensiva della controparte, limitatasi a costituirsi per eventuale discussione orale. È stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 81 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come norma che impone la prova documentale dell'iscrizione nell'elenco rilevante per la liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
indicato come rimedio di opposizione avverso il decreto di liquidazione o di rigetto in materia di spese di giustizia
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale norma che attribuisce alla Corte d'Appello la competenza a decidere anche sull'istanza di liquidazione relativa a un procedimento presupposto svoltosi in cassazione
invocato dalla ricorrente come parametro del vizio di ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto che le censure non colpissero effettivamente la ratio decidendi della decisione impugnata
richiamato dalla Corte per evidenziare che la doglianza, se fondata su supposizione di errore percettivo o di fatto, avrebbe potuto integrare semmai un errore revocatorio, non deducibile nel ricorso per cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato rispetto al quale calcolare l'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, le censure devono aggredire la reale ratio decidendi del provvedimento impugnato; se la decisione si fonda su un diverso presupposto fattuale o processuale rispetto a quello dedotto dalla parte, il motivo è inammissibile quando non si confronta con tale effettiva ragione della decisione.
- L'errore del giudice nell'individuare il procedimento o il grado di giudizio cui si riferisce la domanda di liquidazione, quando dipenda da una falsa percezione del contenuto degli atti o del ricorso, può integrare un errore revocatorio e non un vizio deducibile come violazione dell'art. 112 c.p.c. in sede di legittimità.
- In materia di patrocinio a spese dello Stato, la domanda di liquidazione dei compensi va esaminata con riferimento al procedimento effettivamente indicato negli atti e negli allegati; la documentazione prodotta assume rilievo decisivo per identificare il giudizio presupposto cui la richiesta si riferisce.
- La Corte d'Appello, quale giudice dell'opposizione ex art. 170 T.U.S.G., può essere competente anche per la liquidazione dei compensi relativi a un procedimento svoltosi in cassazione, ma la contestazione in cassazione è inammissibile se mira solo a una diversa lettura degli atti non idonea a scardinare la motivazione della decisione impugnata.
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