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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16077/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (correntista)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario nel quale il titolare della ditta individuale aveva agito per ottenere la ripetizione di somme asseritamente indebitamente percepite dalla banca a titolo di interessi usurari, anatocistici, commissioni di massimo scoperto, spese non dovute e altre competenze. Il Tribunale aveva rigettato tutte le domande dell'attore e, su domanda riconvenzionale della banca, lo aveva condannato al pagamento del saldo dovuto. Il giudice di merito aveva ritenuto corretto, per verificare l'eventuale superamento del tasso soglia, utilizzare le Istruzioni della Banca d'Italia, perché necessarie a comparare dati omogenei e quindi a ritenere affidabile il calcolo del TEG. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello ex art. 348-bis c.p.c., affermando che, per i rapporti anteriori al 1 gennaio 2010, la commissione di massimo scoperto doveva essere esclusa dal calcolo del TEG del singolo rapporto, e che comunque era corretto il richiamo alle Istruzioni della Banca d'Italia. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 644 c.p., dell'art. 2 L. 108/1996 e dell'art. 2-bis del d.l. 185/2008 conv. in L. 2/2009, sostenendo che la legge impone di considerare tutte le voci di costo collegate al credito, incluse le commissioni di massimo scoperto, senza poterle escludere per ragioni di omogeneità metodologica; con il secondo motivo ha denunciato motivazione apparente per mancata ammissione della CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso la commissione di massimo scoperto dal calcolo dell'usura per i rapporti anteriori al 1 gennaio 2010 e aveva attribuito alle Istruzioni della Banca d'Italia un ruolo impeditivo rispetto all'applicazione della disciplina legale. La Corte ha ribadito che, per tali rapporti, la verifica dell'usurarietà va svolta comparando separatamente TEG e tasso soglia da un lato, e CMS e CMS soglia dall'altro, con possibilità di compensazione tra eventuale eccedenza della CMS e margine residuo degli interessi. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 644 c.p.

    comma 3, prima parte; comma 4; comma 5

    Ai fini della determinazione del tasso usurario devono essere considerate tutte le commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito; la disciplina legale prevale sulle istruzioni amministrative e impone un accertamento che includa anche la commissione di massimo scoperto.

  • art. 2 L. 108/1996

    I decreti ministeriali trimestrali rilevano i tassi medi di mercato e costituiscono il parametro legale per il raffronto con il tasso praticato nel singolo rapporto.

  • art. 2-bis d.l. 185/2008 conv. in L. 2/2009

    La normativa innovativa si applica solo dal 1 gennaio 2010; per i rapporti anteriori continua a valere il criterio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità per la verifica dell'usura.

  • art. 348-bis c.p.c.

    La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., è impugnabile in cassazione la sentenza di primo grado.

  • art. 360 c.p.c.

    Il secondo motivo era costruito come censura di motivazione apparente per il mancato ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per il deposito della memoria nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Nei rapporti bancari anteriori al 1 gennaio 2010, ai fini della verifica dell'usura presunta, la commissione di massimo scoperto non può essere esclusa dal calcolo solo perché non considerata nelle istruzioni della Banca d'Italia o nella metodologia statistica del TEGM.
  • La verifica dell'usurarietà richiede il raffronto tra il tasso effettivo globale del singolo rapporto e il tasso soglia, nonché tra la commissione di massimo scoperto applicata e la relativa CMS soglia, con compensazione tra le eventuali eccedenze e il margine residuo degli interessi.
  • La disciplina legale in materia di usura prevale sulle istruzioni amministrative: queste ultime possono orientare il calcolo statistico, ma non limitare il contenuto della verifica imposta dall'art. 644 c.p.
  • L'omogeneità dei dati di raffronto non è un vincolo assoluto idoneo a escludere voci di costo che la legge impone di considerare nella valutazione dell'usurarietà.
  • Se il primo motivo di ricorso determina la cassazione con rinvio, resta assorbita la censura relativa al vizio motivazionale o alla mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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