Cassazione Civile, Ordinanza n. 25300/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società finanziaria)
La controversia
Un'azienda sanitaria impugnava per cassazione la sentenza d'appello che aveva confermato il rigetto della sua opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma dovuta su crediti di fornitori di beni e servizi ceduti a una società di factoring. La controversia riguardava la debenza degli interessi moratori applicati sulle fatture non pagate. Con il primo motivo la ricorrente sosteneva che al factoring non si applicasse la disciplina degli interessi commerciali di cui al d.lgs. n. 231/2002, perché il factoring avrebbe natura prevalentemente finanziaria e rientrerebbe nella disciplina bancaria e finanziaria, non nel paradigma delle "transazioni commerciali" tra imprese e pubbliche amministrazioni. Con il secondo motivo deduceva che la sentenza non avesse considerato la pretesa inapplicabilità del d.lgs. n. 231/2002 in ragione dell'indiretta partecipazione della Regione Piemonte al pagamento del servizio sanitario ricevuto, sostenendo che i rapporti con una struttura sanitaria accreditata avrebbero connotati pubblicistici e non costituirebbero corrispettivo contrattuale in senso proprio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che la natura finanziaria del factoring non incide sul rapporto tra cessionario e debitore ceduto: il credito ceduto mantiene la sua natura e, ove derivi da rapporti di fornitura privatistici tra impresa e azienda sanitaria, rientra nelle transazioni commerciali soggette al d.lgs. n. 231/2002, con automatica decorrenza degli interessi moratori. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, perché la censura non chiariva se i crediti ceduti riguardassero prestazioni strettamente connesse al servizio sanitario nazionale e quindi eventualmente escluse dalla disciplina speciale. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La disciplina sugli interessi moratori nelle transazioni commerciali si applica ai contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni che abbiano a oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi; il credito ceduto in factoring conserva la propria natura rispetto al debitore ceduto.
D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192
Richiamato quale norma di aggiornamento del d.lgs. n. 231/2002.
Richiamata per la disciplina del factoring e della cessione dei crediti d'impresa.
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura finanziaria dell'attività di factoring.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dalla ricorrente sul trattamento fiscale delle operazioni di factoring.
Norma invocata per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza.
Richiamato per dedurre la pretesa nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato aggiuntivo.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma inseritrice del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel factoring la cessione del credito non altera la natura del credito stesso nei rapporti con il debitore ceduto: il cessionario può far valere il credito secondo il regime originario, anche quanto agli interessi moratori, se ricorrono i presupposti della disciplina speciale sulle transazioni commerciali.
- La natura finanziaria del contratto di factoring rileva nei rapporti interni tra cedente e factor, ma non impedisce di qualificare come commerciale il credito ceduto quando esso derivi da forniture di beni o servizi rese da imprese a una pubblica amministrazione.
- La disciplina del d.lgs. n. 231/2002 si applica ai rapporti di fornitura privatistici tra imprese e pubbliche amministrazioni; resta invece esclusa quando il credito derivi da prestazioni inserite in un segmento del servizio sanitario nazionale con connotazione pubblicistica specifica.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: chi invoca l'inapplicabilità di una disciplina speciale deve indicare con precisione la natura concreta dei crediti e il collegamento con il regime pubblicistico che ne escluderebbe l'operatività.
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