Sentenza del 10/11/2017 n. 26637 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la debenza della tariffa rifiuti/TARSU per l'anno 2005, richiesta mediante fatture e cartella di pagamento per Euro 11.295,48, oltre sanzioni e interessi. T. S.r.l. sosteneva di non dover pagare, o comunque di avere diritto a una riduzione, perché gli scarti ferrosi presenti nei locali non sarebbero stati rifiuti prodotti dall'attività, bensì merci danneggiate o difettose, e contestava inoltre la validità degli atti posti a fondamento della cartella. La CTR aveva riconosciuto una riduzione del 70% della parte variabile della tariffa, applicando il tributo nella misura del 30% in proporzione ai rifiuti avviati al recupero. XXXX contestava sia l'ammissibilità dell'impugnazione della cartella, sia l'applicazione della riduzione, sostenendo che il contribuente non avesse fornito la prova richiesta dalla legge e dal regolamento comunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi del ricorso principale: l'impugnazione della cartella non era tardiva, poiché l'impugnazione delle fatture o dell'atto impositivo precedente costituisce una facoltà e non un onere; inoltre, non vi è stata ultrapetizione, poiché la contribuente aveva contestato di non aver ricevuto gli atti prodromici. È stato invece accolto il terzo motivo di XXXX: le riduzioni o esenzioni dalla tariffa non operano automaticamente e il contribuente deve provare specificamente i relativi presupposti, mediante documentazione idonea, quale l'attestazione del soggetto autorizzato al recupero. I depositi e magazzini, in linea generale, restano superfici tassabili e non sono esenti solo perché vi si trovano materiali o scarti. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso introduttivo di T. S.r.l., rendendo dovuta la pretesa tributaria. Il ricorso incidentale di T. S.r.l. è stato rigettato, quello incidentale di XXXX è stato dichiarato assorbito e le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21
"L'impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19, ma avente natura di atto impositivo, è una facoltà e non un onere".
La mancata impugnazione immediata di una fattura o di altro atto impositivo non impedisce necessariamente di contestare la pretesa con l'impugnazione dell'atto successivo, come la cartella di pagamento.
Non sussiste ultrapetizione quando il giudice decide su un profilo già dedotto, anche se lo ricostruisce o lo qualifica giuridicamente in modo diverso rispetto alle parti.
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 2, lett. g)
Il Comune può assimilare determinati rifiuti speciali agli urbani; nel caso concreto il regolamento del Comune di Roma aveva assimilato gli scarti ferrosi.
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 14
La riduzione della tariffa per rifiuti assimilati avviati al recupero presuppone la prova documentale dell'effettivo recupero secondo le modalità previste dalla normativa e dal regolamento.
Regolamento Ta.Ri. del Comune di Roma n. 24 del 2003, art. 13
"Coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero".
La riduzione della parte variabile della tariffa richiede una prova specifica, normalmente costituita dall'attestazione dell'operatore autorizzato al recupero; semplici fatture di vendita degli scarti non sono necessariamente sufficienti.
Legge n. 147 del 2013, art. 1, comma 649
La superficie in cui si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali può essere esclusa dalla superficie tassabile se il contribuente dimostra l'avvenuto trattamento conforme alla legge. Per i rifiuti speciali assimilati, il Comune può prevedere riduzioni proporzionali alle quantità avviate al recupero e documentate.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3
La regola generale è l'assoggettamento alla tassa dei locali e delle aree detenuti o occupati; esenzioni e riduzioni costituiscono eccezioni che devono essere dimostrate dal contribuente.
D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. n)
La qualificazione di un materiale come rifiuto deve essere effettuata secondo la disciplina ambientale applicabile, ma la mera presenza di materiali difettosi o di scarti in un deposito non esclude automaticamente la tassazione della superficie.
Massime di principio
- La disponibilità o detenzione di locali e aree produttive costituisce normalmente il presupposto della tassa rifiuti; l'esenzione o la riduzione sono eccezioni e devono essere provate dal contribuente.
- La sola destinazione dei locali a deposito o magazzino non comporta automaticamente l'esclusione dalla tassa: tali aree sono normalmente considerate operative e potenzialmente produttrici di rifiuti.
- Per ottenere una riduzione sulla parte variabile della tariffa occorre dimostrare concretamente l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati, preferibilmente mediante attestazioni del soggetto autorizzato al recupero; documenti commerciali generici possono non bastare.
- La qualificazione di materiali come merci difettose, scarti o rifiuti deve essere sostenuta da elementi oggettivi e coerenti con l'attività svolta; la mera contestazione del contribuente non è sufficiente.
- L'impugnazione dell'atto successivo, come la cartella di pagamento, può essere ammissibile anche se non è stato impugnato un precedente atto impositivo non espressamente previsto tra quelli obbligatoriamente impugnabili.
- Quando si invoca l'esenzione o la riduzione, è necessario indicare con precisione le superfici interessate, la tipologia dei rifiuti, la loro produzione continuativa e prevalente e le modalità di smaltimento o recupero.
- La decisione riguarda la disciplina applicata ai fatti del 2005, ma afferma principi generali utilizzabili anche per TARI e tributi analoghi, verificando sempre la normativa e il regolamento comunale vigenti nel periodo interessato.
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