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Sentenza

Sentenza del 10/11/2017 n. 6407 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IVA - Mancato versamento da parte del cedente - Cessione di beni a prezzi inferiori a quelli di mercato - Rilevanza di circostanze esimenti - Responsabilità solidale del cessionario - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva annullato una cartella di pagamento di euro 17.703,75, emessa nei confronti del contribuente ai sensi dell'art. 60-bis del d.P.R. 633/1972. L'Ufficio sosteneva che il contribuente fosse solidalmente responsabile dell'IVA non versata dalla società YYYY, fornitrice di beni soggetti alla disciplina speciale, tra cui telefoni e computer, ceduti a prezzi inferiori al valore normale nell'ambito di una presunta frode carosello. Secondo l'Amministrazione, il contribuente non avrebbe dimostrato che il prezzo ridotto dipendesse da circostanze oggettive non collegate al mancato versamento dell'IVA. Il contribuente ha invece dimostrato sia la propria estraneità alla frode sia che i prezzi di acquisto erano sostanzialmente in linea con quelli di mercato.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'esito favorevole al contribuente. Il Collegio ha rilevato che l'Ufficio non aveva fornito elementi sufficienti per dimostrare né l'inesistenza soggettiva delle operazioni né la consapevolezza, o conoscibilità, da parte del contribuente della frode IVA. Gli acquisti dalla fornitrice erano limitati a nove fatture, distribuite in pochi mesi e di entità ridotta rispetto al volume d'affari complessivo. Inoltre, il contribuente aveva prodotto documentazione comparativa idonea a dimostrare che i prezzi non erano inferiori a quelli normalmente praticati sul mercato. In assenza di contestazioni concrete da parte dell'Ufficio, non è stata riconosciuta la responsabilità solidale per l'IVA non versata dal cedente. Le spese di lite sono state compensate anche per il grado d'appello.

Norme richiamate

  • Art. 60-bis del d.P.R. 633/1972

    Il cessionario è solidalmente responsabile del pagamento dell'imposta relativa alla cessione di beni individuati con decreto ministeriale, effettuata a un prezzo inferiore al valore normale, salvo che dimostri che il prezzo inferiore è stato determinato da circostanze o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e comunque non connesse al mancato pagamento dell'imposta.

    La responsabilità solidale del cessionario non opera automaticamente per il solo fatto che i beni siano stati acquistati a un prezzo apparentemente inferiore al valore normale. Il cessionario può escluderla dimostrando l'esistenza di circostanze esimenti oppure provando che, in concreto, i prezzi erano conformi a quelli di mercato.

  • D.M. 22 dicembre 2005

    Individua i beni soggetti alla disciplina speciale dell'art. 60-bis, tra i quali rientrano, nel caso esaminato, prodotti di telefonia e apparecchiature informatiche.

  • Cass. civ., sez. tributaria, 18 dicembre 2014, n. 26854

    L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare, anche mediante presunzioni, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione inserita in una frode IVA.

    Per negare la detrazione o imputare conseguenze fiscali al cessionario non è sufficiente richiamare irregolarità commesse dal cedente. Occorre provare il coinvolgimento diretto del cessionario oppure la sua consapevolezza, o conoscibilità secondo l'ordinaria diligenza professionale, della frode.

Massime di principio

  • La responsabilità solidale del cessionario prevista dall'art. 60-bis del d.P.R. 633/1972 richiede una concreta anomalia del prezzo rispetto al valore normale e non può essere fondata su una presunzione automatica derivante dal mancato versamento dell'IVA da parte del cedente.
  • Il contribuente può escludere la responsabilità dimostrando, con documentazione commerciale e comparazioni attendibili, che i prezzi applicati erano in linea con quelli praticati dal mercato o erano giustificati da circostanze oggettive.
  • In presenza di una contestazione di frode carosello, l'Amministrazione deve fornire elementi specifici dai quali risulti che il cessionario era coinvolto nella frode oppure sapeva o avrebbe dovuto sapere, secondo la diligenza richiesta a un operatore del settore, dell'irregolarità dell'operazione.
  • La limitata durata dei rapporti commerciali, il numero contenuto delle fatture e l'incidenza ridotta degli acquisti sul volume d'affari complessivo possono costituire elementi contrari all'esistenza di un accordo fraudolento, soprattutto se accompagnati da una documentazione coerente.
  • La produzione di prove documentali da parte del contribuente non può essere superata dall'Ufficio mediante il semplice rinvio alle risultanze della verifica svolta nei confronti del cedente: devono essere contestati concretamente i singoli elementi difensivi.

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