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Sentenza

Sentenza del 10/11/2017 n. 4542 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Contributo unificato maggiorato - Soccombenza in appello - Non applicabile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'applicabilità, nel giudizio tributario d'appello davanti alla Commissione tributaria regionale, dell'aumento del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. La questione consisteva nello stabilire se tale maggiorazione potesse essere richiesta anche nel processo tributario regionale, nonostante l'art. 261 del medesimo testo unico richiami espressamente l'applicazione della disciplina soltanto per il processo tributario davanti alla Corte di cassazione.

La decisione

La pretesa è stata ritenuta non applicabile. In assenza di una specifica disposizione normativa che estenda il contributo unificato maggiorato al giudizio tributario d'appello davanti alle commissioni tributarie regionali, l'importo aggiuntivo non può essere richiesto. L'art. 261 TUSG, estendendo espressamente la disciplina al solo giudizio tributario dinanzi alla Corte di cassazione, impedisce un'applicazione automatica o analogica della maggiorazione al grado regionale.

Norme richiamate

  • Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    contributo unificato maggiorato in caso di rigetto integrale o declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione

    La maggiorazione del contributo unificato opera soltanto nei giudizi e nei gradi per i quali la sua applicazione risulti prevista dalla legge; non può essere estesa al giudizio tributario regionale in assenza di una disposizione specifica.

  • Art. 261 d.P.R. n. 115/2002, Testo unico delle spese di giustizia

    estende l'applicazione della disciplina al processo tributario dinanzi alla Corte di cassazione

    La norma individua espressamente il giudizio tributario di legittimità come ambito di applicazione della disciplina, senza includere il giudizio d'appello davanti alle commissioni tributarie regionali.

Massime di principio

  • Le prestazioni patrimoniali imposte e gli oneri processuali devono trovare una base normativa chiara e specifica; non è sufficiente un'applicazione analogica della disciplina.
  • Nel processo tributario, il contributo unificato aggiuntivo per soccombenza in appello non è dovuto se la normativa richiama espressamente soltanto il giudizio davanti alla Corte di cassazione.
  • Quando una norma individua espressamente uno specifico grado o giudice, l'estensione ad altri gradi di giudizio richiede una previsione legislativa ulteriore e non può presumersi.
  • In caso di richiesta amministrativa del contributo maggiorato per un appello tributario regionale, il contribuente può contestarla sostenendo l'assenza di una disposizione specifica che ne autorizzi l'applicazione.

Testo integrale

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