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Sentenza

Sentenza del 10/11/2017 n. 302 - Comm. Trib. Prov. Grosseto

Imu - Terreni agricoli - Agevolazioni introdotte dal comma 707 L. 147/2013 - Possibilità di fruizione per le società agricole - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato il calcolo dell’IMU relativo all’anno d’imposta 2014, sostenendo che l’imposta dovesse essere determinata applicando la riduzione del coefficiente al 75% prevista dal comma 707 della legge n. 147/2013. L’ente aveva escluso l’agevolazione ritenendo che essa non fosse fruibile dalle società agricole. La ricorrente ha invece evidenziato che i terreni erano effettivamente coltivati e che le società agricole sono strettamente collegate alla figura dell’imprenditore agricolo professionale persona fisica, iscritto alla previdenza agricola, il quale deve necessariamente amministrarle.

La decisione

Il ricorso è stato accolto nel merito. Il giudice ha ritenuto che il calcolo dell’IMU dovesse tenere conto della modifica introdotta dal comma 707 della legge n. 147/2013, applicando il coefficiente del 75%. È stata quindi disattesa l’interpretazione dell’ente secondo cui le società agricole sarebbero automaticamente escluse dall’agevolazione, poiché i terreni risultavano agricoli e coltivati e la società era riconducibile alla figura dell’imprenditore agricolo professionale.

Norme richiamate

  • Legge n. 147/2013, comma 707

    La disposizione è stata interpretata nel senso che, per i terreni agricoli rientranti nella fattispecie, il calcolo della base imponibile IMU doveva beneficiare del coefficiente ridotto al 75%. L’agevolazione non può essere esclusa per il solo fatto che il soggetto passivo sia una società agricola, quando ricorrono i requisiti sostanziali e soggettivi collegati all’attività agricola professionale.

Massime di principio

  • Le agevolazioni IMU per i terreni agricoli devono essere valutate principalmente in base alla natura effettivamente agricola e coltivata dei terreni e alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, non mediante un’esclusione automatica fondata sulla forma societaria.
  • Una società agricola può beneficiare dell’agevolazione quando è strutturalmente e funzionalmente collegata a un imprenditore agricolo professionale persona fisica, iscritto alla previdenza agricola e coinvolto nella gestione secondo quanto richiesto dalla normativa.
  • L’ente impositore non può negare il coefficiente agevolato basandosi soltanto sul fatto che il contribuente sia una società: deve verificare concretamente la coltivazione dei terreni, la qualifica dei soggetti coinvolti e il rispetto delle condizioni normative.
  • In controversie analoghe è opportuno documentare sia la destinazione agricola e l’effettiva coltivazione dei terreni, sia la qualifica di imprenditore agricolo professionale e l’iscrizione alla previdenza agricola del soggetto che amministra o gestisce la società.

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