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Sentenza

Sentenza del 10/11/2017 n. 1579 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Crediti d'imposta - Rimborsi -Presenza di carichi fiscali pendenti - Inesigibilità del credito. Art. 69, comma 6, R.D. 2440/1923

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità della sospensione del rimborso, sostenendo che l’Amministrazione non potesse opporre al cessionario i debiti tributari della società cedente. Deduceva inoltre che la domanda dell’Ufficio di ammissione al passivo fallimentare della società cedente era stata respinta e che tale decisione non era stata impugnata, ritenendo quindi insussistente il debito fiscale rilevante ai fini della sospensione.

La decisione

La sospensione del rimborso è stata ritenuta legittima. L’art. 69, comma 6, del R.D. n. 2440/1923 consente all’Amministrazione di sospendere il pagamento di somme dovute a un soggetto che risulti contemporaneamente debitore dell’Erario, e tale potere può essere esercitato anche nei confronti del cessionario del credito fiscale della società fallita. Il rigetto della domanda di ammissione al passivo non impedisce la sospensione, perché i provvedimenti del giudice delegato hanno efficacia limitata alla procedura fallimentare e non producono giudicato esterno sul rapporto sostanziale tra Amministrazione e debitore.

Norme richiamate

  • Art. 69, comma 6, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440

    sospensione dei pagamenti e dei rimborsi in presenza di soggetti contemporaneamente creditori e debitori dell’Erario

    La norma legittima l’Amministrazione a sospendere il rimborso di un credito fiscale quando il beneficiario, anche quale cessionario del credito, risulti gravato da pendenze tributarie. La sospensione può operare anche se il credito è stato ceduto da una società fallita.

  • Disciplina del passivo fallimentare

    I provvedimenti del giudice delegato hanno efficacia endofallimentare e non di giudicato esterno

    Il rigetto della domanda di ammissione al passivo produce effetti all’interno della procedura concorsuale, ma non definisce con efficacia vincolante e generale l’esistenza del rapporto tributario né impedisce all’Amministrazione di far valere la pendenza fiscale ai fini della sospensione del rimborso.

Massime di principio

  • La cessione di un credito verso l’Erario non esclude automaticamente l’applicazione delle misure di sospensione previste per la presenza di debiti fiscali.
  • Il cessionario può essere assoggettato alla sospensione del rimborso anche se i debiti tributari riguardano originariamente il cedente fallito, quando il credito deriva dalla posizione fiscale di quest’ultimo.
  • Il rigetto della domanda di ammissione di un credito al passivo fallimentare non equivale necessariamente all’accertamento definitivo dell’inesistenza del debito tributario.
  • Le decisioni assunte nella procedura fallimentare, se prive di efficacia di giudicato esterno, non impediscono all’Amministrazione di adottare provvedimenti amministrativi fondati sulla situazione fiscale sostanziale.
  • Per contestare efficacemente una sospensione del rimborso occorre dimostrare non soltanto l’esito della procedura fallimentare, ma anche l’inesistenza, l’estinzione o l’insussistenza attuale della specifica pendenza tributaria posta a fondamento del provvedimento.

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