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Sentenza

Sentenza del 10/11/2017 n. 167 - Comm. Trib. Prov. Mantova

Srl a ristretta base societaria - Utili Extracontabili - Presunzione di distribuzione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La presunzione è stata ritenuta legittima. Secondo il principio affermato, il fatto noto da cui si ricava la distribuzione degli utili non è costituito esclusivamente dall'accertamento dei maggiori redditi societari, ma dalla ristrettezza della base sociale, elemento che rende plausibile la conoscenza e la disponibilità degli utili da parte dei soci. Non è stata quindi ravvisata una violazione del divieto di doppia presunzione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

È stata contestata la legittimità della presunzione secondo cui, nelle società a ristretta base societaria, gli utili extracontabili accertati in capo alla società si presumono distribuiti ai soci. La contestazione riguardava in particolare la presunta violazione del divieto di doppia presunzione o di presunzione di secondo grado, sostenendo che la distribuzione ai soci sarebbe stata desunta soltanto dai maggiori redditi accertati alla società.

Norme richiamate

  • Principio giurisprudenziale sulla presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base societaria

    Nel caso di società a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili rilevati in sede di accertamento.

    La ristrettezza della compagine sociale consente di presumere, salvo prova contraria, che gli utili extracontabili siano stati distribuiti ai soci, in ragione della maggiore possibilità di conoscenza e di controllo reciproco all'interno della società.

  • Divieto di doppia presunzione o presunzione di secondo grado

    Il fatto ignoto a cui si risale può essere desunto solo da un fatto noto e non viceversa.

    La presunzione non è illegittima quando la distribuzione degli utili non viene dedotta automaticamente dai maggiori redditi societari, ma dalla ristrettezza della base sociale, considerata il fatto noto idoneo a fondare l'inferenza presuntiva.

Massime di principio

  • Nelle società con pochi soci, l'accertamento di utili extracontabili può fondare la presunzione della loro distribuzione ai soci, anche senza una prova diretta dei singoli pagamenti.
  • La presunzione è normalmente superabile mediante prova contraria concreta, ad esempio dimostrando che gli utili non sono stati distribuiti, che sono stati reinvestiti o che il socio non ne ha avuto disponibilità o conoscenza.
  • La presunzione non costituisce automaticamente una doppia presunzione se il giudice individua nella ristretta base sociale il fatto noto principale e valuta gli utili extracontabili come elemento coerente con tale ricostruzione.
  • La sola contestazione astratta della presunzione non è sufficiente: occorre mettere in discussione la ristrettezza della base sociale, la partecipazione effettiva del socio, la sua conoscenza della gestione oppure fornire elementi documentali contrari alla distribuzione.

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