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Sentenza

Sentenza del 10/11/2017 n. 6406 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Notifica via PEC prima dell'avvio delle modalità telematiche - Appello - Inammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che aveva respinto il ricorso contro un'intimazione di pagamento relativa alla tassa automobilistica dell'anno 2004. L'appello contestava, tra l'altro, la mancata prova della notifica della cartella, la prescrizione della pretesa, nonché vizi dell'intimazione concernenti la notifica, il calcolo degli interessi, la motivazione, la sottoscrizione del responsabile del procedimento e la violazione dello Statuto del contribuente. Tuttavia, l'appello era stato notificato via PEC il 16 dicembre 2016, prima dell'attivazione delle modalità telematiche nel Lazio.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato l'appello inammissibile senza esaminare nel merito le contestazioni del contribuente, poiché la notifica via PEC non era ancora consentita nel Lazio alla data del 16 dicembre 2016. Il decreto del 15 dicembre 2016 aveva previsto l'attivazione delle notifiche telematiche nel Lazio soltanto dal 15 aprile 2017. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge, ed è stato dichiarato il raddoppio del contributo unificato tributario.

Norme richiamate

  • D.M. 163/2013

    Richiamato quale fonte della disciplina del processo tributario telematico e delle notifiche tramite PEC.

  • Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 4 agosto 2015

    Ha disciplinato le specifiche tecniche degli strumenti informatici e telematici e previsto una fase sperimentale delle notifiche PEC in determinate Commissioni tributarie.

  • Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 15 dicembre 2016

    Ha stabilito che nel Lazio le modalità telematiche per la notifica degli atti processuali tributari sarebbero state attivate dal 15 aprile 2017. Una notifica via PEC effettuata prima di tale data è stata ritenuta inammissibile.

  • Art. 16 del D.M. 4 agosto 2015

    Secondo il richiamo operato dalla sentenza e dalla Cassazione, le notifiche PEC nel processo tributario erano inizialmente ammesse in via sperimentale soltanto davanti alle Commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria.

  • Art. 15, commi 2, 2-bis e 2-ter, D.Lgs. 546/1992

    Richiamato per la disciplina della condanna alle spese del giudizio tributario.

  • Legge n. 288/2012

    Richiamata quale base normativa per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione.

  • Cassazione, Sezione 6-5, ordinanza n. 17941 del 12 settembre 2016

    "Le notifiche tramite PEC degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1 dicembre 2015 ed esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria"

    La validità della notifica PEC nel processo tributario dipendeva dall'effettiva attivazione territoriale delle modalità telematiche; non era sufficiente che la disciplina generale fosse già entrata in vigore.

Massime di principio

  • Nel processo tributario telematico occorre verificare la data di effettiva attivazione delle notifiche PEC nello specifico territorio e non soltanto l'esistenza della normativa generale.
  • Un atto notificato con uno strumento telematico prima della sua abilitazione territoriale può essere dichiarato inammissibile, impedendo l'esame delle questioni di merito.
  • Prima di notificare un ricorso o un appello è necessario controllare la disciplina temporale applicabile, il territorio della Commissione competente e gli eventuali periodi di sperimentazione.
  • La dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione può comportare la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato.
  • La decisione riguarda la disciplina vigente all'epoca dei fatti: per casi successivi occorre verificare le norme e la giurisprudenza applicabili alla data concreta della notifica.

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