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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07201/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La lite nasce da un contratto di appalto per la realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici, nel quale era prevista una prestazione di custodia tra collaudo e accettazione provvisoria dietro corrispettivo forfettario. L'appaltatrice ha chiesto il pagamento di tale corrispettivo, sostenendo di non avere mai rinunciato al credito. La controparte ha resistito eccependo, da un lato, una pretesa remissione tacita del debito ricavabile da corrispondenza, annullamento di fatture e mancata fatturazione per anni, dall'altro il difetto di legittimazione passiva della società di gestione rispetto al fondo. In cassazione la società di gestione ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla legittimazione passiva e sulla separazione patrimoniale dei fondi; 2) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria sul medesimo punto; 3) violazione delle norme del procedimento sommario e del diritto di difesa per l'ammissione in appello di nuovi documenti; 4) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che una mail del 15 settembre 2010 provasse la remissione del debito condizionata a futuri incarichi e poi verificatasi; 5) violazione delle norme sulla confessione stragiudiziale per la mancata indicazione del credito alla società di revisione; 6) violazione dei canoni di buona fede e correttezza, sostenendo che la condotta del creditore integrasse una rinuncia/abuso del diritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale, ritenendo infondati i motivi sulla legittimazione passiva, sull'ammissibilità dei documenti nel procedimento sommario, sulla remissione tacita del debito, sulla confessione stragiudiziale e sulla pretesa violazione di buona fede. Ha affermato che i fondi comuni di investimento non hanno autonoma soggettività giuridica ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione; che nel procedimento sommario di cognizione non operano le rigide preclusioni del rito ordinario e la produzione documentale successiva è ammissibile fino all'ordinanza conclusiva; che la remissione del debito può essere tacita ma solo da circostanze univoche e non equivoche, e può anche essere condizionata; che il mero silenzio o la mancata indicazione di un credito a un revisore non integra confessione; che l'inerzia del creditore non basta, da sola, a configurare remissione, abuso del diritto o violazione di buona fede. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La sentenza d'appello che aveva condannato la società di gestione al pagamento del corrispettivo è stata quindi confermata.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato come base del ricorso introduttivo nel procedimento sommario di cognizione

  • art. 702-ter c.p.c.

    il procedimento sommario è caratterizzato da ampia discrezionalità del giudice e dall'assenza di rigide preclusioni assertive e istruttorie

  • art. 702-quater c.p.c.

    consente la valutazione e produzione documentale in appello nei limiti dell'indispensabilità ai fini del decidere

  • art. 81 c.p.c.

    invocato sulla legittimazione ad agire e resistere in giudizio

  • art. 101 c.p.c.

    invocato in relazione al contraddittorio e alla legittimazione passiva

  • art. 111 Cost.

    richiamato sia in tema di giusto processo sia di motivazione e contraddittorio

  • art. 36, quarto comma, T.U.F.

    i fondi comuni costituiscono patrimonio autonomo e separato da quello della SGR; le obbligazioni contratte per conto del fondo gravano sul patrimonio del fondo

  • art. 57, comma 6-bis, T.U.F.

    richiamato a sostegno della tesi della autonomia del fondo, ma non ritenuto decisivo per affermarne la soggettività

  • art. 6, comma 8-bis, legge n. 183/2011

    richiamato dalla ricorrente sulla possibilità dei fondi di acquistare beni immobili

  • art. 1236 c.c.

    la remissione del debito può essere espressa o tacita; può anche essere inserita in un assetto negoziale più ampio e condizionata sospensivamente

  • art. 2735 c.c.

    la dichiarazione resa a un terzo non ha valore di confessione legale; il mero contegno omissivo non integra di per sé confessione

  • art. 2730 c.c.

    la confessione richiede l'ammissione di fatti sfavorevoli e favorevoli all'altra parte, non ricavabile dal solo silenzio

  • art. 1175 c.c.

    la buona fede nell'esecuzione non è violata dal semplice ritardo nell'azione di credito, se sorretto da un interesse del titolare

  • art. 1375 c.c.

    richiamato in tema di correttezza nell'esecuzione del rapporto obbligatorio

  • art. 2 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della doverosità di comportamenti solidaristici, ma senza accoglimento

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per lamentare un vizio motivazionale radicale

  • art. 276 c.p.c.

    invocato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    invocato in tema di motivazione della decisione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    parametro dei motivi di violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    parametro della censura di nullità della sentenza

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    parametro del motivo per omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente soccombente

Massime di principio

  • Nel procedimento sommario di cognizione non operano le stesse preclusioni rigorose del rito ordinario: la produzione documentale successiva al primo atto difensivo può essere ammessa fino all'ordinanza conclusiva, e in appello possono essere valorizzati documenti indispensabili ai fini della decisione.
  • I fondi comuni di investimento, pur privi di autonoma soggettività giuridica, costituiscono patrimoni separati della società di gestione; per le obbligazioni assunte per conto del fondo, la legittimazione passiva spetta alla società di gestione, che risponde nei limiti del patrimonio del fondo secondo la disciplina speciale.
  • La remissione del debito può risultare anche da comportamento tacito, ma solo se emergono circostanze univoche e incompatibili con la volontà di mantenere il credito; non basta un comportamento ambiguo o interpretabile in più modi.
  • La remissione del debito, per il suo carattere neutro, può inserirsi in un più ampio assetto di interessi tra le parti ed essere validamente sottoposta a condizione sospensiva, anche nell'ambito di trattative o di un contratto già concluso.
  • Il mero silenzio del creditore o la mancata menzione del credito verso un terzo revisore non integra confessione stragiudiziale, perché la confessione richiede un'ammissione chiara di fatti sfavorevoli e favorevoli all'altra parte.
  • La sola inerzia del creditore nell'esercizio del diritto non vale, di per sé, né come remissione tacita né come abuso del diritto; una violazione di buona fede può ipotizzarsi solo se il ritardo è privo di interesse per il titolare e arreca un concreto pregiudizio alla controparte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppaltoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàGiudicato

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