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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15050/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2009 nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica, con contestazione dei requisiti per ottenere e mantenere il regime agevolato riconosciuto alle associazioni ex art. 148 TUIR e norme collegate, in particolare in relazione alle agevolazioni previste per gli enti associativi e alla disciplina di settore richiamata dall'Ufficio. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'accertamento ritenendo sufficienti elementi formali come l'iscrizione al registro CONI e la compilazione del modello EAS. L'Agenzia ricorre in cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 19 d.lgs. n. 158/2015, dell'art. 73 TUIR e dell'art. 25, comma 5, l. n. 133/1999, ma la censura viene letta dalla Corte come diretta sostanzialmente a contestare la corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 148 TUIR, e in particolare del necessario rispetto delle clausole statutarie e della verifica in concreto dell'attività svolta. La Corte rileva che il giudice di merito si è limitato a valorizzare aspetti formali, senza esaminare elementi fattuali contrari, quali carenze del libro soci, mancata contabilizzazione delle quote associative, ruolo dei soci e assenza di convocazioni assembleari.

La decisione

La Corte ritiene fondato l'unico motivo del ricorso. Richiama il principio secondo cui le associazioni possono beneficiare del trattamento agevolato solo se, oltre a prevedere nello statuto le clausole richieste, dimostrano in concreto che la propria attività e gestione si svolgano nel rispetto effettivo di tali clausole. Sottolinea inoltre che l'onere di provare i presupposti di fatto dell'agevolazione grava sull'ente che la invoca. Poiché la CTR ha riconosciuto il regime agevolato sulla base di elementi meramente formali e senza verificare la concreta rispondenza dell'attività alle condizioni di legge, la sentenza viene cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 19, d.lgs. n. 158/2015

    Richiamato nel ricorso come norma violata, ma nel ragionamento della Corte la questione viene ricondotta soprattutto alla disciplina sostanziale delle agevolazioni per gli enti associativi.

  • art. 73 TUIR

    Citato nel motivo di ricorso come disposizione violata, nel quadro della disciplina fiscale degli enti e della loro qualificazione ai fini tributari.

  • art. 25, comma 5, l. n. 133/1999

    Richiamato dall'Agenzia a sostegno della doglianza sul regime agevolativo delle associazioni sportive dilettantistiche.

  • art. 148 TUIR

    Norma centrale: le agevolazioni per gli enti associativi spettano solo se lo statuto contiene le clausole richieste e se l'attività concreta è effettivamente conforme a tali clausole.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l'agevolazione fiscale grava sul soggetto collettivo che la invoca.

  • art. 111 TUIR

    Richiamato come disciplina originaria delle agevolazioni per gli enti associativi, in deroga alla regola generale di tassazione dei redditi degli enti diversi dalle persone fisiche.

  • artt. 86 e 87 TUIR

    Richiamati per evidenziare la regola generale secondo cui l'IRPEG colpisce tutti i redditi posseduti dai soggetti diversi dalle persone fisiche.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 111

    Corrisponde alla disciplina agevolativa originaria per gli enti associativi, poi trasfusa nell'attuale art. 148 TUIR.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4

    Richiamato in relazione al trattamento agevolato in materia IVA per gli enti associativi.

  • D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 5

    Indicata come norma che ha introdotto clausole anti-elusive e requisiti statutari specifici per il regime agevolato degli enti associativi.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali previste per gli enti associativi non possono essere riconosciute in base alla sola qualifica formale dell'ente o alla mera conformità statutaria astratta, essendo necessario accertare in concreto che l'attività e la gestione si svolgano nel rispetto effettivo delle clausole richieste dalla legge.
  • L'onere di provare i presupposti fattuali dell'agevolazione fiscale grava sul contribuente che la invoca, secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c.
  • Il giudice di merito commette errore di diritto quando fonda il riconoscimento del regime agevolato su elementi meramente formali e omette di verificare gli indici sostanziali contrari emersi dagli atti di causa.
  • Nella valutazione della spettanza delle agevolazioni agli enti associativi occorre verificare non solo il contenuto dello statuto, ma anche il concreto funzionamento della vita associativa, la regolarità delle convocazioni, la tenuta del libro soci e la gestione delle quote associative.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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