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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07992/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale/riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di sei estratti di ruolo relativi a pretese tributarie, deducendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento sottostanti e della preventiva comunicazione di irregolarità. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società, ritenendo non provata la regolare notifica delle cartelle e quindi nulli i ruoli. Le amministrazioni fiscali hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per contrasto insanabile tra motivazione ed elementi fattuali/documentali prodotti; (2) violazione delle norme sulla notificazione, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la validità delle notifiche nonostante la documentazione attestasse la consegna presso la sede legale a persona incaricata; (3) violazione delle norme processuali tributarie sull'impugnabilità degli estratti di ruolo, deducendo che il ricorso originario fosse inammissibile perché, ove le cartelle fossero state regolarmente notificate, il titolo era definitivo e, comunque, l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammessa solo in presenza di uno specifico pregiudizio qualificato. La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo nei termini indicati in motivazione, assorbendo gli altri, e ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso della contribuente, cassando senza rinvio la sentenza impugnata e compensando integralmente le spese per la novità normativa e giurisprudenziale intervenuta.

La decisione

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso nei termini della motivazione, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa senza rinvio la sentenza della CTR e dichiara inammissibile l'originario ricorso della società contribuente contro gli estratti di ruolo, perché la causa non poteva essere proposta ab initio in assenza di allegazione di uno specifico interesse qualificato all'impugnazione. Le spese dell'intero giudizio sono integralmente compensate tra le parti per la novità della disciplina e dell'orientamento giurisprudenziale applicato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per vizio motivazionale/strutturale.

  • art. 132 c.p.c.

    È invocato per censurare l'asserito contrasto insanabile tra motivazione e risultanze documentali.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È richiamato per dedurre la violazione di legge in punto notificazione e impugnabilità dell'estratto di ruolo.

  • art. 145 c.p.c.

    È evocato dalla ricorrente come disciplina della notificazione presso la sede legale a persona incaricata di ricevere l'atto.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato per sostenere l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo quando la pretesa sia già divenuta definitiva per regolare notifica delle cartelle.

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato insieme all'art. 19, comma 3, quale norma processuale a sostegno dell'inammissibilità del ricorso introduttivo.

  • art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021

    È la disposizione che, inserendo l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, esclude in via generale l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e ne limita la tutela a casi qualificati.

  • l. n. 215 del 2021

    È richiamata come legge di conversione che ha introdotto la disciplina sull'estratto di ruolo non impugnabile.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile"

    La norma è interpretata come specificazione/concretizzazione dell'interesse ad agire, con applicazione ai processi pendenti e con impugnazione diretta ammessa solo in presenza di uno specifico pregiudizio qualificato.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016

    È richiamato come uno dei casi in cui l'iscrizione a ruolo può arrecare un pregiudizio rilevante per la partecipazione a procedure di appalto.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato come ulteriore ipotesi di pregiudizio qualificato per la riscossione di somme dovute da pubbliche amministrazioni.

  • art. 1, comma 1, lettera a), regolamento MEF 18 gennaio 2008, n. 40

    È richiamato quale norma collegata alle verifiche eseguite sulle somme dovute da soggetti pubblici.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    È il parametro della cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta.

  • art. 372 c.p.c.

    È richiamato per il deposito documentale nel giudizio di legittimità ai fini della dimostrazione dell'interesse ad agire.

  • art. 3 Cost.

    È menzionato nel vaglio di manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della disciplina sull'estratto di ruolo.

  • art. 24 Cost.

    È menzionato nel vaglio di manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale.

  • art. 101 Cost.

    È menzionato nel vaglio di manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale.

  • art. 104 Cost.

    È menzionato nel vaglio di manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale.

  • art. 113 Cost.

    È menzionato nel vaglio di manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale.

  • art. 117 Cost.

    È menzionato con riferimento al controllo di compatibilità della disciplina con la CEDU e il Protocollo addizionale n. 1.

  • art. 6 CEDU

    È richiamato nel giudizio di manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità/compatibilità convenzionale.

  • art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU

    È richiamato nel medesimo vaglio di compatibilità convenzionale.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non è di regola impugnabile autonomamente; l'impugnazione del ruolo o della cartella asseritamente non notificata è ammessa solo se il debitore dimostri uno specifico pregiudizio attuale e qualificato, nei casi tipizzati dalla norma sopravvenuta.
  • La disciplina introdotta dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 incide sull'interesse ad agire, che ha natura dinamica e deve sussistere fino alla decisione; perciò si applica anche ai giudizi pendenti.
  • Nel giudizio di legittimità, la prova dello specifico interesse all'impugnazione può essere data mediante deposito documentale ex art. 372 c.p.c. fino ai limiti processuali indicati dalla Corte.
  • Se manca la dimostrazione di un interesse qualificato all'impugnazione dell'estratto di ruolo, il ricorso introduttivo è inammissibile ab origine e la sentenza che abbia deciso nel merito va cassata senza rinvio.
  • La novità normativa e l'evoluzione giurisprudenziale possono giustificare la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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