Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18931/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Sicilia che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'appello del Comune di Palermo e confermato la cartella di pagamento n. 29620100119711649000 emessa per TARSU dovuta per l'anno 2009. Il ricorso era articolato in due motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha depositato memoria chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, deducendo di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 3, conv. in l. n. 136 del 2018, e producendo la documentazione dell'agente della riscossione e dei pagamenti eseguiti nel piano di rateizzazione.

La decisione

La Corte ha rilevato che l'adesione alla definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, se accompagnata dal rispetto delle relative condizioni, determina l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui la domanda di ammissione alla procedura e l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi integrano rinuncia al ricorso in cassazione. Pertanto ha dichiarato estinto il giudizio, compensando integralmente le spese tra le parti e negando l'ulteriore contributo unificato, perché la relativa previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • d.l. n. 119 del 2018, art. 3

    definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo

    La definizione agevolata, se validamente perfezionata e con pagamento delle rate previste, è idonea a determinare la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.

  • l. n. 136 del 2018

    conversione del d.l. n. 119 del 2018

    Norma richiamata quale legge di conversione della disciplina sulla definizione agevolata.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46

    cessazione della materia del contendere

    La definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, ricorrendone le condizioni, estingue il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3

    le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate

    Nel giudizio tributario estinto per definizione agevolata, le spese restano compensate/ a carico di chi le ha anticipate, senza applicare la regola generale della rinuncia ex art. 391 c.p.c.

  • art. 391, comma 2, c.p.c.

    La regola generale sulle spese in caso di rinuncia al ricorso non si applica quando l'estinzione discende dalla definizione agevolata del carico tributario, perché una condanna alle spese contrasterebbe con la ratio della procedura.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    ulteriore versamento del contributo unificato

    La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di previsione eccezionale riferita solo ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    introduzione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamata quale fonte introduttiva della disciplina sull'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La definizione agevolata dei carichi tributari iscritti a ruolo, quando risulti validamente attivata e seguita dal pagamento secondo il piano previsto, produce l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
  • Nel giudizio di legittimità, il deposito della domanda di ammissione alla definizione agevolata, contenente l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi a quei carichi, può essere valorizzato come rinuncia al ricorso.
  • Nel processo tributario estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non si applica automaticamente la disciplina generale della rinuncia al ricorso prevista dal codice di procedura civile.
  • L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il processo si estingue per definizione agevolata, poiché la misura è eccezionale e applicabile solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.