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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24231/2022 del 04/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato davanti al Giudice di pace due ordinanze-ingiunzioni emesse dalla Prefettura di Roma per violazioni del codice della strada, deducendo: vizi di motivazione; irritualità della convocazione all'audizione personale; illegittimità dell'ordinanza per mancanza di firma e carenza di delega; insussistenza nel merito delle infrazioni. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, in cassazione ha proposto due motivi, entrambi rivolti contro il rigetto del terzo motivo di appello: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 18 L. 689/1981 e dell'art. 214 c.d.s., sostenendo che la delega al Vice-prefetto dovesse presumersi e che il giudice avrebbe dovuto attivare i poteri istruttori, anche a fronte di richieste di esibizione ex art. 213 c.p.c.; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 18 L. 689/1981 e 204 c.d.s. per mancanza di firma autografa del Prefetto, con conseguente incertezza sulla provenienza dell'atto e nullità dell'ordinanza.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo ha affermato che chi oppone un'ordinanza-ingiunzione deducendo l'assenza di delega di firma del funzionario che ha sottoscritto il provvedimento è onerato della prova della carenza di delega; se non riesce a procurarsi la documentazione dall'amministrazione, deve attivare il giudice con richiesta di acquisizione di informazioni ex art. 213 c.p.c. o utilizzare i poteri istruttori previsti dalla disciplina speciale. In mancanza di tale attivazione, il giudice non deve accertare d'ufficio la legittimità del provvedimento. La documentazione prodotta con memoria è stata inoltre ritenuta inammissibile e comunque non pertinente. Sul secondo ha chiarito che, se l'ordinanza è redatta con sistemi meccanizzati, la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2, L. 39/1993; poiché l'atto risultava redatto con sistema meccanizzato, l'indicazione a stampa del funzionario era sufficiente. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa della Prefettura; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 L. 689/1981

    nell'opposizione a ordinanza-ingiunzione, la parte che deduce l'illegittimità del provvedimento deve assolvere l'onere di allegazione e prova dei vizi dedotti; il giudice non supplisce d'ufficio alla mancata dimostrazione della carenza di delega.

  • art. 214 c.d.s.

    è richiamato quale norma invocata dal ricorrente, ma la Corte non ne ricava un diverso criterio decisorio rispetto all'onere probatorio sulla delega del funzionario.

  • art. 213 c.p.c.

    il potere del giudice di richiedere informazioni non è strumento per acquisire atti o documenti che la parte avrebbe potuto e dovuto produrre; l'opponente deve attivarsi per procurarsi la documentazione necessaria.

  • art. 23, comma 6, L. 689/1981

    è richiamato come potere istruttorio speciale nell'opposizione a sanzione amministrativa, utilizzabile dall'opponente per l'acquisizione degli elementi necessari a provare i vizi dedotti.

  • art. 7, comma 7, d.lgs. n. 150/2011

    norma attualmente sostitutiva del previgente potere istruttorio speciale richiamato dalla Corte per il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa.

  • art. 3, comma 2, L. 39/1993

    "nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnati dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Inoltre, qualora per la validità degli atti adottati sia prevista l'apposizione di firma autografa, quest'ultima è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile"

    negli atti amministrativi redatti con sistemi meccanizzati o automatizzati, l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile sostituisce la firma autografa ed è sufficiente ai fini della validità dell'atto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    è il parametro cui commisurare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 381-bis.1 c.p.c.

    la memoria depositata in prossimità dell'udienza non può introdurre utilmente documentazione inammissibile o comunque non pertinente ai fatti controversi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, chi contesta la legittimità del provvedimento per difetto di delega di firma del funzionario sottoscrittore ha l'onere di dimostrare la carenza di delega; se non riesce a procurarsi la documentazione, deve chiedere l'acquisizione di informazioni o avvalersi dei poteri istruttori previsti dalla disciplina speciale.
  • Il giudice non è tenuto ad accertare d'ufficio la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione quando la parte non abbia attivato gli strumenti processuali disponibili per acquisire gli atti o i documenti necessari, specie se tali documenti sono nella disponibilità della parte stessa.
  • Negli atti amministrativi formati con sistemi meccanizzati o automatizzati, la firma autografa può essere validamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile, purché il documento rechi la fonte e il responsabile dell'emanazione.
  • La produzione documentale tardiva è inidonea a colmare carenze probatorie quando sia inammissibile o non riferita agli specifici procedimenti oggetto di causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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