Cassazione Civile, Ordinanza n. 24231/2022 del 04/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato davanti al Giudice di pace due ordinanze-ingiunzioni emesse dalla Prefettura di Roma per violazioni del codice della strada, deducendo: vizi di motivazione; irritualità della convocazione all'audizione personale; illegittimità dell'ordinanza per mancanza di firma e carenza di delega; insussistenza nel merito delle infrazioni. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, in cassazione ha proposto due motivi, entrambi rivolti contro il rigetto del terzo motivo di appello: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 18 L. 689/1981 e dell'art. 214 c.d.s., sostenendo che la delega al Vice-prefetto dovesse presumersi e che il giudice avrebbe dovuto attivare i poteri istruttori, anche a fronte di richieste di esibizione ex art. 213 c.p.c.; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 18 L. 689/1981 e 204 c.d.s. per mancanza di firma autografa del Prefetto, con conseguente incertezza sulla provenienza dell'atto e nullità dell'ordinanza.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo ha affermato che chi oppone un'ordinanza-ingiunzione deducendo l'assenza di delega di firma del funzionario che ha sottoscritto il provvedimento è onerato della prova della carenza di delega; se non riesce a procurarsi la documentazione dall'amministrazione, deve attivare il giudice con richiesta di acquisizione di informazioni ex art. 213 c.p.c. o utilizzare i poteri istruttori previsti dalla disciplina speciale. In mancanza di tale attivazione, il giudice non deve accertare d'ufficio la legittimità del provvedimento. La documentazione prodotta con memoria è stata inoltre ritenuta inammissibile e comunque non pertinente. Sul secondo ha chiarito che, se l'ordinanza è redatta con sistemi meccanizzati, la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2, L. 39/1993; poiché l'atto risultava redatto con sistema meccanizzato, l'indicazione a stampa del funzionario era sufficiente. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa della Prefettura; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nell'opposizione a ordinanza-ingiunzione, la parte che deduce l'illegittimità del provvedimento deve assolvere l'onere di allegazione e prova dei vizi dedotti; il giudice non supplisce d'ufficio alla mancata dimostrazione della carenza di delega.
è richiamato quale norma invocata dal ricorrente, ma la Corte non ne ricava un diverso criterio decisorio rispetto all'onere probatorio sulla delega del funzionario.
il potere del giudice di richiedere informazioni non è strumento per acquisire atti o documenti che la parte avrebbe potuto e dovuto produrre; l'opponente deve attivarsi per procurarsi la documentazione necessaria.
è richiamato come potere istruttorio speciale nell'opposizione a sanzione amministrativa, utilizzabile dall'opponente per l'acquisizione degli elementi necessari a provare i vizi dedotti.
art. 7, comma 7, d.lgs. n. 150/2011
norma attualmente sostitutiva del previgente potere istruttorio speciale richiamato dalla Corte per il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa.
art. 3, comma 2, L. 39/1993
"nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnati dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Inoltre, qualora per la validità degli atti adottati sia prevista l'apposizione di firma autografa, quest'ultima è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile"
negli atti amministrativi redatti con sistemi meccanizzati o automatizzati, l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile sostituisce la firma autografa ed è sufficiente ai fini della validità dell'atto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
è il parametro cui commisurare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
la memoria depositata in prossimità dell'udienza non può introdurre utilmente documentazione inammissibile o comunque non pertinente ai fatti controversi.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, chi contesta la legittimità del provvedimento per difetto di delega di firma del funzionario sottoscrittore ha l'onere di dimostrare la carenza di delega; se non riesce a procurarsi la documentazione, deve chiedere l'acquisizione di informazioni o avvalersi dei poteri istruttori previsti dalla disciplina speciale.
- Il giudice non è tenuto ad accertare d'ufficio la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione quando la parte non abbia attivato gli strumenti processuali disponibili per acquisire gli atti o i documenti necessari, specie se tali documenti sono nella disponibilità della parte stessa.
- Negli atti amministrativi formati con sistemi meccanizzati o automatizzati, la firma autografa può essere validamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile, purché il documento rechi la fonte e il responsabile dell'emanazione.
- La produzione documentale tardiva è inidonea a colmare carenze probatorie quando sia inammissibile o non riferita agli specifici procedimenti oggetto di causa.
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