Cassazione Civile, Ordinanza n. 23453/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
Nel giudizio di verifica del passivo di un fallimento, l'agente della riscossione aveva presentato domanda di insinuazione per crediti tributari e/o previdenziali fondati su iscrizioni a ruolo. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo proposta contro l'esclusione parziale del credito, ritenendo insufficiente la sola produzione degli estratti di ruolo e necessaria la prova della notifica delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito. Il ricorrente ha impugnato il decreto con tre motivi: con il primo ha dedotto violazione della disciplina fallimentare e della riscossione, sostenendo che per l'ammissione al passivo di crediti tributari e previdenziali è sufficiente il ruolo/estratto di ruolo senza bisogno della prova di notifica degli atti presupposti; con il secondo ha denunciato, in via subordinata, l'omesso esame delle relate di notifica allegate; con il terzo ha censurato la liquidazione delle spese, invocando la natura di volontaria giurisdizione del procedimento e, comunque, la compensazione per contrasto con la giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e, per assorbimento, non ha esaminato gli altri due. Ha cassato il decreto del Tribunale di Nola e ha rinviato al medesimo tribunale, in diversa composizione, perché riesamini l'opposizione attenendosi al principio secondo cui, ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare dei crediti tributari o previdenziali insinuati dall'agente della riscossione, non è necessaria la prova della notificazione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, essendo sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo. Il rinvio comprende anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla domanda di insinuazione al passivo; non è richiesta, ai fini dell'ammissibilità della domanda dell'agente della riscossione, la prova della notificazione della cartella o dell'avviso di addebito.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina della riscossione e della legittimazione dell'agente della riscossione.
artt. 87 e 88 d.P.R. n. 602/1973
La Corte richiama in particolare l'art. 88, comma 2, affermando che, per i crediti tributari, l'estratto di ruolo consente, ricorrendone le condizioni, anche l'impugnazione dinanzi al giudice tributario.
artt. 17 e 18 d.lgs. n. 46/1999
Richiamati per i crediti previdenziali; la Corte afferma che per l'insinuazione al passivo è sufficiente la documentazione prodotta con l'estratto di ruolo, integrabile ai sensi dell'art. 31 del medesimo decreto.
artt. 29 e 30 d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010
Gli avvisi di accertamento e di addebito ivi previsti non devono essere notificati ai fini dell'ammissibilità dell'insinuazione al passivo; basta l'estratto di ruolo.
La notificazione degli atti che svolgono funzione assimilabile al precetto è ritenuta incompatibile con la concorsualità del fallimento, poiché orientata all'esecuzione individuale.
Richiamato per affermare l'efficacia probatoria degli estratti del ruolo formati su supporto analogico da documento informatico, se non contestata la conformità all'originale.
Richiamato per affermare che, quanto ai crediti previdenziali, la documentazione giustificativa può essere integrata nel procedimento di verifica.
art. 13, comma 6, l. n. 247/2012
Evocato nel terzo motivo in relazione alla liquidazione delle spese.
Evocato nel terzo motivo in relazione ai parametri per la liquidazione delle spese.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare dei crediti iscritti a ruolo dall'agente della riscossione, la produzione dell'estratto di ruolo è sufficiente a provare il credito, non essendo necessaria la dimostrazione della notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito.
- La funzione della notificazione degli atti della riscossione, quando sia meramente informativa o assimilabile al precetto dell'esecuzione individuale, non può essere elevata a requisito di ammissibilità della domanda di insinuazione in sede concorsuale, poiché ciò confliggerebbe con i principi della concorsualità.
- Gli estratti di ruolo provenienti da documenti informatici hanno piena efficacia probatoria, salvo specifica contestazione della loro conformità all'originale da parte del curatore o della massa.
- Per i crediti tributari e previdenziali, il giudizio di verifica dello stato passivo non richiede la previa notificazione degli atti presupposti quando la pretesa sia documentalmente provata mediante estratto di ruolo e la documentazione sia idonea a consentire le eventuali difese del curatore.
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