Cassazione Civile, Ordinanza n. 33538/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da un istituto di credito contro alcuni condebitori/garanti e contro la moglie di uno di essi, per far dichiarare la simulazione, o in subordine la revocatoria, di atti dispositivi patrimoniali compiuti dal debitore. In particolare, era stata contestata la vendita della quota del 50% dell’immobile di residenza del debitore alla moglie, con accollo del mutuo, ritenuta pregiudizievole per il creditore. Il tribunale aveva accolto la simulazione, ma la corte d’appello aveva escluso la simulazione e accolto invece la revocatoria ex art. 2901 c.c., ritenendo provati il pregiudizio alle ragioni creditorie e la consapevolezza del debitore e della terza acquirente, valorizzando il rapporto coniugale, l’assenza di altri beni, la qualità di amministratore della società debitrice e il prezzo ritenuto vile. Nel ricorso per cassazione la soccombente ha dedotto due motivi: 1) violazione degli artt. 111, 113, 115 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la cessionaria del credito non avesse provato che il credito azionato fosse effettivamente incluso nella cessione in blocco; 2) violazione degli artt. 2697 e 2901 c.c., contestando la sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria e chiedendo, in sostanza, una rivalutazione del merito.
La decisione
La Corte ha respinto entrambi i motivi. Sul primo ha ritenuto sufficiente, ai fini della legittimazione sostanziale della cessionaria, la produzione del contratto di cessione in blocco, dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e di ulteriori elementi identificativi dei crediti ceduti, in coerenza con l’orientamento consolidato in materia di cessione ex art. 58 t.u.b. Sul secondo ha dichiarato il motivo inammissibile perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del fatto e comunque non idoneo a mettere in discussione la motivazione della sentenza impugnata, che aveva illustrato in modo adeguato i presupposti oggettivi e soggettivi dell’azione revocatoria. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata, ma non ritenuto decisivo dalla Corte
richiamato nel primo motivo; la Corte non accoglie la censura
richiamato per contestare la valutazione delle prove e della documentazione di cessione
invocato per la ripartizione dell’onere della prova; la Corte ribadisce che la prova dell’inclusione del credito nella cessione può essere fornita con l’avviso in Gazzetta Ufficiale e gli elementi identificativi del credito
richiamato per l’azione revocatoria; la Corte conferma che la sentenza di merito aveva correttamente accertato i presupposti oggettivi e soggettivi dell’actio pauliana
art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993
la cessione in blocco dei crediti è disciplinata da tale norma; la legittimazione sostanziale del cessionario si prova con la documentazione della cessione e la pubblicazione dell’avviso
richiamata come base del contratto di cessione pro soluto menzionato nella decisione
indicati come fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuale
richiamato per dichiarare inammissibile il secondo motivo, in quanto la censura non offriva elementi per mutare l’orientamento consolidato
artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore
Massime di principio
- In caso di cessione in blocco di crediti bancari, il cessionario che agisca in giudizio deve provare la propria legittimazione sostanziale dimostrando l’inclusione del credito azionato nell’operazione di cessione, ma tale prova può essere assolta anche mediante l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, se corredato da criteri idonei a individuare senza incertezze i rapporti ceduti.
- L’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non richiede necessariamente l’enumerazione nominativa di ogni singolo credito, quando la descrizione per categorie e i dati comuni consentono di identificare con certezza il rapporto controverso.
- La censura di violazione dell’art. 2901 c.c. è inammissibile in cassazione quando, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito.
- Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, l’accertamento dei presupposti oggettivi e soggettivi compiuto dal giudice di merito è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione coerente con l’orientamento consolidato e non specificamente scalfito da elementi nuovi o decisivi.
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