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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21901/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 17/04/2025 per violazione di legge (art. 63, comma 4, c.p.) e vizi di motivazione: il ricorrente deduce che non doveva essere mantenuto l'aumento di pena relativo a circostanze aggravanti concorrenziali, in particolare l'aggravante "agevolazione mafiosa" (art. 7 d.l. 13/5/1991, n.152, poi confluita in art. 416-bis.1 c.p.), essendo questa incompatibile con la diminuzione per dissociazione attuosa (art. 8 d.l. 152/1991). Sosteneva inoltre che la Corte di appello aveva ingiustificatamente giustificato frazione di aumento con la "negativa personalità" nonostante il riconoscimento della collaborazione attuosa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nel dispositivo la Corte ha ricostruito l'iter: condanna per associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990) con aggravanti (carattere armato, transnazionalità, aggravante di tipo mafioso; recidiva reiterata). Le precedenti pronunce rescindenti avevano stabilito che l'aggravante "mafiosa" era incompatibile con la dissociazione attuosa e che, dunque, la frazione di aumento corrispondente doveva essere depurata nel nuovo calcolo della pena, pur mantenendo le altre aggravanti. La Corte d'appello, nella sentenza impugnata, ha rimodulato la pena escludendo la quota parte riferibile all'aggravante mafiosa e computando gli aumenti per le restanti aggravanti prima di applicare la diminuzione per dissociazione; la Corte di Cassazione ha ritenuto tale motivazione coerente e logica. Esito pratico: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pari a euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 63 cod. pen. (comma 4)

    Permette l'aumento della pena fino a un terzo per ulteriori circostanze aggravanti; la Corte ha precisato che, se una frazione dell'aumento si riferisce a un'aggravante poi esclusa per incompatibilità con una diminuzione speciale, occorre depurare l'aumento da quella quota e ricalcolare la pena tenendo conto delle residue aggravanti

  • art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. L. 12 luglio 1991, n. 203) / oggi art. 416-bis.1 c.p.

    Aggravante di agevolazione mafiosa (e metodo mafioso). La Corte ha confermato che tale aggravante è incompatibile con la riconosciuta diminuzione per dissociazione attuosa e quindi la relativa quota di aumento non può essere mantenuta

  • art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. L. 12 luglio 1991, n. 203)

    Prevede la diminuente per dissociazione attuosa (collaborazione). La Corte ha richiamato il principio secondo cui questa diminuzione è autonoma rispetto alle altre aggravanti/attenuanti e, se applicata, esclude la compatibilità con l'aggravante prevista dall'art. 7 cit.; la diminuzione va applicata dopo aver computato le residue aggravanti

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Tipicizza la partecipazione ad associazione dedita al traffico di stupefacenti; qui è stato il reato di riferimento per il quale sono state accertate le aggravanti

  • art. 4 legge 16 marzo 2006, n. 146

    Aggravante per la transnazionalità del reato; la Corte ha ritenuto questa aggravante rilevante e computabile ai fini dell'aumento nella misura residua

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dalle sentenze rescindenti come principio di diritto in relazione al corretto trattamento sanzionatorio dopo l'espunzione di una aggravante incompatibile; ordina la nuova valutazione del trattamento sanzionatorio da parte del giudice di rinvio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione fissando la somma in euro 3.000,00

Massime di principio

  • Quando una diminuente speciale (es. dissociazione attuosa) è dichiarata incompatibile con una specifica aggravante (es. aggravante mafiosa), la quota di aumento della pena riferibile a quella aggravante deve essere espunta e il calcolo della pena deve essere ricalcolato sulle residue aggravanti prima di applicare la diminuzione
  • L'applicazione della diminuente per dissociazione attuosa è autonoma rispetto al bilanciamento con altre aggravanti e attenuanti: essa si applica dopo il computo degli aumenti derivanti dalle aggravanti compatibili
  • Il mero riconoscimento di attenuanti (collaborazione) non comporta automaticamente l'esclusione di tutte le aggravanti accertate; il giudice deve motivare in modo puntuale quali aggravanti restano rilevanti e come incidono sul trattamento sanzionatorio
  • Nella determinazione della pena il giudice può utilizzare elementi attinenti alla personalità del reo per valutare la gravità complessiva, purché tali considerazioni non contraddicano esplicitamente il riconoscimento di attenuanti e siano adeguatamente motivate
  • Se il giudice di rinvio non modifica concretamente la quota di aumento già applicata nonostante la necessità di depurarla per l'esclusione di un'aggravante, la motivazione può essere censurata e portare a pronunce rescindenti; il corretto procedimento è: calcolo della pena base + aumenti per aggravanti residue -> applicazione diminuzione speciale -> determinazione finale

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