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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21699/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado (dichiarando estinti per prescrizione alcuni reati e rideterminando le pene) ma confermando responsabilità penali e misure patrimoniali. Le censure principali: 1) insufficiente e illogica motivazione sull'elemento soggettivo e sul ruolo degli imputati (Tarli e Cecconi) nonché omissione di considerare intercettazioni e misure di controllo ritenute idonee a provare la buona fede; 2) nullità e violazione del diritto di difesa per mancata consegna di copia integrale delle registrazioni intercettate; 3) per Papic: vizio di motivazione e violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, inesistenza o insufficienza di prova sul suo ruolo (broker vs fulcro dell'organizzazione), inadeguatezza della qualificazione dei fatti rispetto ai reati fiscali contestati (art. 8 d.lgs. 74/2000 e connessi), uso improprio della deposizione di un agente di polizia giudiziaria; 4) per MIT/fallimento: errata qualificazione come associazione per delinquere anziché concorso di persone nel reato continuato; vizio nella valutazione di inidoneità del modello 231 adottato e nelle determinazioni sulla confisca e sulla quantificazione del profitto confiscabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per le ragioni indicate in motivazione: i profili proposti erano generici o tardivi, mancava il necessario confronto specifico con la motivazione dei giudici di merito, e molte doglianze attendevano valutazioni di merito non sindacabili in questa sede. In particolare: i rilievi sulla valutazione delle intercettazioni e dei controlli sono stati ritenuti tentativi di riesame del merito; la richiesta di copia integrale delle registrazioni non è stata ritenuta idonea a integrare una nullità senza specifica finalità difensiva e senza dimostrare la concreta lesione del diritto di difesa; le doglianze di Papic su correlazione tra imputazione e sentenza e sulle fatture sono state ritenute tardive o prive di confronto specifico con la motivazione; le censure del Fallimento su 231, qualificazione del reato associativo e quantificazione/confisca sono state ritenute infondate o comunque non tali da superare il controllo di legittimità. Conseguenze pratiche: i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, i ricorrenti condannati alle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende; inoltre Tarli e Cecconi condannati a rimborsare le spese della parte civile in questo grado.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.

    Usato come reato presupposto per la responsabilità dell'ente e per motivare la confisca del profitto dell'associazione; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito sulla sussistenza di un vincolo associativo articolato.

  • d.lgs. 231/2001, art. 19

    Prevede la confisca del profitto del reato a carico dell'ente; la Corte ha ritenuto applicabile la confisca disposta nei confronti della MIT, con la possibilità di computare un profitto ricollegabile all'associazione.

  • d.lgs. 231/2001, art. 24-ter

    Indica la responsabilità dell'ente per l'art. 416 c.p.; la Corte ha confermato la possibilità di ritenere la responsabilità amministrativa dell'ente se sussiste colpa di organizzazione e profitto riconducibile all'associazione.

  • d.lgs. 74/2000, art. 8

    Riguarda l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la difesa ha contestato l'idoneità delle fatture MIT a produrre evasione IVA, ma la Corte ha ritenuto che le fatture servivano al meccanismo di svincolo dei tabacchi dal regime sospensivo.

  • d.lgs. 74/2000, artt. 2 e 9

    Art. 2 relativo all'utilizzo di fatture per evadere; art. 9 sulla concorrenza e cumulabilità: la Corte ha ritenuto che la dinamica descritta dall'accusa collegava le fatture e il meccanismo di svincolo e commercializzazione, rendendo irrilevante la lettura differente proposta dalla difesa.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)

    Limita il controllo di legittimità al vizio di motivazione manifestamente illogico o alla violazione delle norme; la Corte l'ha richiamato per escludere un riesame del merito probatorio.

  • art. 178 lett. c) c.p.p.

    Norma sulle nullità procedurali; discussa in relazione alla mancata consegna delle registrazioni, ma la Corte ha ritenuto non configurabile la nullità automatica senza specifica finalità difensiva indicata.

  • art. 180 c.p.p.

    Regola la deducibilità delle nullità a regime intermedio; richiamato nel contesto delle eccezioni non tempestivamente sollevate.

  • art. 181 c.p.p., comma 2

    Richiamato in discussione sulla tempestività delle eccezioni; la Corte ha precisato ambiti di deducibilità delle nullità.

  • art. 522 c.p.p.

    Principio di correlazione tra accusa e sentenza; contestato da Papic ma la Corte ha valutato che la questione non fosse stata tempestivamente sollevata in appello o non fosse specifica.

  • art. 526 c.p.p.

    Disciplina limiti all'uso di atti istruttori; la difesa ha contestato la deposizione di un agente, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di specificità.

  • d.lgs. 504/1995, art. 2

    Norma sul regime di accise e immissione in consumo: la Corte ha condiviso la ricostruzione che lo svincolo irregolare dal regime sospensivo consente l'immissione illecita sul mercato e costituisce elemento cruciale del meccanismo di profitto.

  • D.P.R. 43/1973, art. 291-quater

    Richiamato nel modello 231 e nella valutazione dei rischi specifici del settore; segnalato come menzionato nei modelli ma non adeguatamente declinato rispetto ai rischi effettivi.

  • art. 73 I. n. 907/1942

    Norma (richiamata storicamente) sul contrabbando di tabacchi: la sentenza richiama che sottrarre tabacchi al pagamento del monopolio è rilevante per la qualificazione penale delle operazioni.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato con riferimento alle doglianze sulle misure patrimoniali; la Corte ha ritenuto che le censure non avessero efficacia nel sindacare la congruità della confisca in questa sede.

  • art. 1, comma 64, L. 103/2017

    Autorizza aumento della sanzione per inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il versamento alla Cassa delle ammende (euro 3.000) in base a criteri equitativi.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere l'annullamento basandosi su una diversa valutazione delle prove: il ricorso deve indicare specifici vizi di motivazione o profili di diritto, non una semplice richiesta di riesame del merito.
  • Le censure per omissione o travisamento della prova richiedono che la difesa indichi quali atti non considerati siano in grado, di per sé e in modo oggettivo, di disarticolare la motivazione della sentenza; riferimenti generici o massivi a intercettazioni sono inammissibili.
  • La richiesta di copie integrali di intercettazioni deve motivare finalità difensive precise e dimostrare la concreta impossibilità di esercitare i diritti di difesa con le modalità di accesso già consentite (ascolto e copie mirate); altrimenti la mancata consegna non determina automaticamente una nullità.
  • Nel giudizio sulla responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 va valutata l'idoneità del modello organizzativo rispetto ai reati presupposto esistenti al momento dei fatti: contestazioni fondate sull'applicazione di reati introdotti successivamente rischiano di essere inefficaci.
  • La confisca dei profitti ai sensi del d.lgs. 231/2001 può riguardare vantaggi riconducibili all'associazione per delinquere anche se concorrono reati 'fine'; è necessario dimostrare il nesso causale tra l'organizzazione delittuosa e l'incremento patrimoniale, nonché quantificare il profitto con adeguata motivazione.
  • Le doglianze sui profili tecnici-fiscali (es. natura delle fatture IVA/esenzione) devono confrontarsi puntualmente con la ricostruzione fattuale adottata dai giudici di merito: una diversa interpretazione normativa senza confronto probatorio specifico è insufficiente in Cassazione.
  • Eccezioni non sollevate tempestivamente in appello sono spesso inammissibili in sede di legittimità: la strategia difensiva deve prevedere la puntualizzazione delle censure già nel gravame di secondo grado.

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