Cassazione Penale, Sentenza n. 21699/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado (dichiarando estinti per prescrizione alcuni reati e rideterminando le pene) ma confermando responsabilità penali e misure patrimoniali. Le censure principali: 1) insufficiente e illogica motivazione sull'elemento soggettivo e sul ruolo degli imputati (Tarli e Cecconi) nonché omissione di considerare intercettazioni e misure di controllo ritenute idonee a provare la buona fede; 2) nullità e violazione del diritto di difesa per mancata consegna di copia integrale delle registrazioni intercettate; 3) per Papic: vizio di motivazione e violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, inesistenza o insufficienza di prova sul suo ruolo (broker vs fulcro dell'organizzazione), inadeguatezza della qualificazione dei fatti rispetto ai reati fiscali contestati (art. 8 d.lgs. 74/2000 e connessi), uso improprio della deposizione di un agente di polizia giudiziaria; 4) per MIT/fallimento: errata qualificazione come associazione per delinquere anziché concorso di persone nel reato continuato; vizio nella valutazione di inidoneità del modello 231 adottato e nelle determinazioni sulla confisca e sulla quantificazione del profitto confiscabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per le ragioni indicate in motivazione: i profili proposti erano generici o tardivi, mancava il necessario confronto specifico con la motivazione dei giudici di merito, e molte doglianze attendevano valutazioni di merito non sindacabili in questa sede. In particolare: i rilievi sulla valutazione delle intercettazioni e dei controlli sono stati ritenuti tentativi di riesame del merito; la richiesta di copia integrale delle registrazioni non è stata ritenuta idonea a integrare una nullità senza specifica finalità difensiva e senza dimostrare la concreta lesione del diritto di difesa; le doglianze di Papic su correlazione tra imputazione e sentenza e sulle fatture sono state ritenute tardive o prive di confronto specifico con la motivazione; le censure del Fallimento su 231, qualificazione del reato associativo e quantificazione/confisca sono state ritenute infondate o comunque non tali da superare il controllo di legittimità. Conseguenze pratiche: i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, i ricorrenti condannati alle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende; inoltre Tarli e Cecconi condannati a rimborsare le spese della parte civile in questo grado.
Norme richiamate
art. 416 c.p.
Usato come reato presupposto per la responsabilità dell'ente e per motivare la confisca del profitto dell'associazione; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito sulla sussistenza di un vincolo associativo articolato.
d.lgs. 231/2001, art. 19
Prevede la confisca del profitto del reato a carico dell'ente; la Corte ha ritenuto applicabile la confisca disposta nei confronti della MIT, con la possibilità di computare un profitto ricollegabile all'associazione.
d.lgs. 231/2001, art. 24-ter
Indica la responsabilità dell'ente per l'art. 416 c.p.; la Corte ha confermato la possibilità di ritenere la responsabilità amministrativa dell'ente se sussiste colpa di organizzazione e profitto riconducibile all'associazione.
d.lgs. 74/2000, art. 8
Riguarda l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la difesa ha contestato l'idoneità delle fatture MIT a produrre evasione IVA, ma la Corte ha ritenuto che le fatture servivano al meccanismo di svincolo dei tabacchi dal regime sospensivo.
d.lgs. 74/2000, artt. 2 e 9
Art. 2 relativo all'utilizzo di fatture per evadere; art. 9 sulla concorrenza e cumulabilità: la Corte ha ritenuto che la dinamica descritta dall'accusa collegava le fatture e il meccanismo di svincolo e commercializzazione, rendendo irrilevante la lettura differente proposta dalla difesa.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
Limita il controllo di legittimità al vizio di motivazione manifestamente illogico o alla violazione delle norme; la Corte l'ha richiamato per escludere un riesame del merito probatorio.
art. 178 lett. c) c.p.p.
Norma sulle nullità procedurali; discussa in relazione alla mancata consegna delle registrazioni, ma la Corte ha ritenuto non configurabile la nullità automatica senza specifica finalità difensiva indicata.
art. 180 c.p.p.
Regola la deducibilità delle nullità a regime intermedio; richiamato nel contesto delle eccezioni non tempestivamente sollevate.
art. 181 c.p.p., comma 2
Richiamato in discussione sulla tempestività delle eccezioni; la Corte ha precisato ambiti di deducibilità delle nullità.
art. 522 c.p.p.
Principio di correlazione tra accusa e sentenza; contestato da Papic ma la Corte ha valutato che la questione non fosse stata tempestivamente sollevata in appello o non fosse specifica.
art. 526 c.p.p.
Disciplina limiti all'uso di atti istruttori; la difesa ha contestato la deposizione di un agente, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di specificità.
d.lgs. 504/1995, art. 2
Norma sul regime di accise e immissione in consumo: la Corte ha condiviso la ricostruzione che lo svincolo irregolare dal regime sospensivo consente l'immissione illecita sul mercato e costituisce elemento cruciale del meccanismo di profitto.
D.P.R. 43/1973, art. 291-quater
Richiamato nel modello 231 e nella valutazione dei rischi specifici del settore; segnalato come menzionato nei modelli ma non adeguatamente declinato rispetto ai rischi effettivi.
art. 73 I. n. 907/1942
Norma (richiamata storicamente) sul contrabbando di tabacchi: la sentenza richiama che sottrarre tabacchi al pagamento del monopolio è rilevante per la qualificazione penale delle operazioni.
art. 125 c.p.p.
Richiamato con riferimento alle doglianze sulle misure patrimoniali; la Corte ha ritenuto che le censure non avessero efficacia nel sindacare la congruità della confisca in questa sede.
art. 1, comma 64, L. 103/2017
Autorizza aumento della sanzione per inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il versamento alla Cassa delle ammende (euro 3.000) in base a criteri equitativi.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere l'annullamento basandosi su una diversa valutazione delle prove: il ricorso deve indicare specifici vizi di motivazione o profili di diritto, non una semplice richiesta di riesame del merito.
- Le censure per omissione o travisamento della prova richiedono che la difesa indichi quali atti non considerati siano in grado, di per sé e in modo oggettivo, di disarticolare la motivazione della sentenza; riferimenti generici o massivi a intercettazioni sono inammissibili.
- La richiesta di copie integrali di intercettazioni deve motivare finalità difensive precise e dimostrare la concreta impossibilità di esercitare i diritti di difesa con le modalità di accesso già consentite (ascolto e copie mirate); altrimenti la mancata consegna non determina automaticamente una nullità.
- Nel giudizio sulla responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 va valutata l'idoneità del modello organizzativo rispetto ai reati presupposto esistenti al momento dei fatti: contestazioni fondate sull'applicazione di reati introdotti successivamente rischiano di essere inefficaci.
- La confisca dei profitti ai sensi del d.lgs. 231/2001 può riguardare vantaggi riconducibili all'associazione per delinquere anche se concorrono reati 'fine'; è necessario dimostrare il nesso causale tra l'organizzazione delittuosa e l'incremento patrimoniale, nonché quantificare il profitto con adeguata motivazione.
- Le doglianze sui profili tecnici-fiscali (es. natura delle fatture IVA/esenzione) devono confrontarsi puntualmente con la ricostruzione fattuale adottata dai giudici di merito: una diversa interpretazione normativa senza confronto probatorio specifico è insufficiente in Cassazione.
- Eccezioni non sollevate tempestivamente in appello sono spesso inammissibili in sede di legittimità: la strategia difensiva deve prevedere la puntualizzazione delle censure già nel gravame di secondo grado.
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