Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21700/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugna l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Aosta (sentenza 17/2/2025) per il reato previsto dagli artt. 110 c.p. e 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. In via preliminare solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., nella parte che impedirebbe al pubblico ministero di appellare sentenze di proscioglimento per i reati indicati nell'art. 550, commi 1 e 2, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. Sostiene poi l'erronea valutazione dei fatti da parte del Tribunale: afferma che l'unica autorizzazione paesaggistica richiamata non riguarderebbe l'opera contestata ma altra pista; che non sarebbe stata presentata istanza di avvio del procedimento amministrativo come invece ritenuto dal giudice; che non si sarebbe tenuta la presunta conferenza di servizi del febbraio 2021; che l'autorizzazione demaniale non poteva autorizzare trasformazioni sul bene paesaggistico (ghiacciaio) e non avrebbe sostituito competenze di altre amministrazioni; che la sentenza avrebbe travisato documenti, relazioni e dichiarazioni testimoniali relative alla natura e all'effetto dei lavori (rimozione/asportazione di ghiaccio, danno al ghiacciaio). Chiede condanna degli imputati in primo grado o, in subordine, annullamento con rinvio.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sul divieto di appello del pubblico ministero ai sensi dell'art. 593, comma 2, richiamando e aderendo alle argomentazioni già espresse dalla Corte d'appello di Torino. Quanto al merito dell'impugnazione, la Corte ha dichiarato l'appello inammissibile per carenza dei requisiti propri del ricorso per cassazione: l'atto del Procuratore si configurava sostanzialmente come ricorso di merito, volto a rivalutare prove, documenti e valutazioni fattuali (cosa non consentita in sede di legittimità). La Corte ha rilevato che l'impugnazione non ha denunciato i vizi formali e/o di motivazione necessari (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) né ha rispettato i rigorosi criteri richiesti per la censura per travisamento della prova (identificazione precisa dell'atto, prova della verità del fatto allegato, dimostrazione dell'effetto decisivo sull'impianto motivazionale). Pertanto l'impugnazione è stata respinta come inammissibile e la sentenza di assoluzione del Tribunale di Aosta è rimasta confermata.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    norma richiamata come presupposto del concorso di persone nel reato contestato; utilizzata come titolo di accusa in primo grado

  • art. 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    norma del Testo Unico sui beni paesaggistici richiamata quale norma sostanziale violata dall'intervento sul ghiacciaio

  • art. 593, comma 2, cod. proc. pen.

    il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2

    la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa a tale divieto, aderendo alle conclusioni della Corte d'appello che lo ha già dichiarato compatibile con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.

  • art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

    richiamato in relazione al divieto di appello del pubblico ministero previsto dall'art. 593, comma 2

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    norma richiamata quale presidio procedurale che impone al giudice di verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento e la "voluntas impugnationis" quando il mezzo di gravame non sia quello legislativamente corretto

  • art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    citato dai resistenti per dedurre insufficiente specificità dell'atto di gravame; la Corte richiama l'esigenza di chiarezza e specificità nelle censure dirette alla Cassazione

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    criterio di ammissibilità del ricorso: la Corte sottolinea che la censura in cassazione deve aderire ai parametri rigorosi di quest'articolo e non può trasformarsi in riedizione del giudizio di merito

  • art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. n. 42/2004

    norma richiamata dagli imputati a titolo di possibile causa estintiva del reato; non è stata la questione decisiva per la Corte di legittimità in ordine all'ammissibilità dell'appello

Massime di principio

  • Una questione di legittimità costituzionale sull'impossibilità per il pubblico ministero di appellare sentenze di proscioglimento ai sensi dell'art. 593, comma 2, è, di per sé, difficilmente fondata: le Corti possono dichiararla manifestamente infondata se già affrontata e motivatamente respinta da altro giudice competente.
  • La Corte di Cassazione non è la sede per rieditare la valutazione delle prove: un impugnazione che si risolva in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle fonti di prova è inammissibile come ricorso per cassazione.
  • Per censurare la motivazione per travisamento della prova occorre rispettare requisiti stringenti: indicare l'atto processuale, individuare il dato fattuale incompatibile con la sentenza, dimostrare la verità dell'elemento dedotto e spiegare come esso comprometta in modo decisivo la tenuta logica della motivazione.
  • Se l'atto di impugnazione utilizza un mezzo diverso da quello previsto dalla legge (es. appello invece di ricorso per cassazione), il giudice valutatore deve verificare l'oggettiva impugnabilità e la volontà di impugnare (voluntas impugnationis); tuttavia, se il petitum evidenzia chiaramente la natura di impugnazione di merito, l'atto potrà essere dichiarato inammissibile.
  • Quando si contestano autorizzazioni amministrative (paesaggistiche, demaniali, conferenze di servizi), in sede di legittimità è necessario dimostrare vizi di diritto o di motivazione della sentenza, non semplicemente produrre documentazione che contrasti la valutazione probatoria operata dal giudice di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.