Cassazione Penale, Sentenza n. 21695/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Procura ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva annullato la misura cautelare in carcere disposta dal Gip. Il ricorso articolava due censure: 1) vizio di motivazione per aver ritenuto insussistente il pericolo di inquinamento probatorio, sostenendo che, nonostante la prevalenza di elementi documentali, permangono fonti di prova testimoniali e altre investigazioni che potrebbero essere alterate dall'indagato o da terzi e che non è necessario indicare nello specifico gli atti investigativi futuri; 2) vizio di motivazione in relazione all'esclusione del pericolo di reiterazione di reati, osservando che la contestazione temporale chiusa al 2022 non esclude la rilevanza cautelare quando dall'indagine emerge una struttura criminale radicata e dal ruolo assunto dall'imputato (promotore, organizzatore e coordinatore), nonché aggiornamenti investigativi su altri coindagati e fatti successivi che dimostrerebbero la perdurante operatività o comunque la pericolosità del Dardo.
La decisione
La decisione impugnata è stata annullata parzialmente. Il Collegio ha dichiarato inammissibile per genericità il primo motivo della Procura relativo al pericolo di inquinamento probatorio, ritenendo che la doglianza non avesse allegato elementi specifici capaci di dimostrare concretezza e attualità del rischio. Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte ha rilevato che il Tribunale del riesame non ha adeguatamente valutato e motivato rispetto alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia carceraria prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. in materia di delitti di rilevanza connessa al d.P.R. 309/1990; in particolare il giudice del riesame ha trattato il profilo della reiterazione come se la presunzione non sussistesse ex lege e si è limitato a sottolineare la chiusura temporale dell'imputazione senza svolgere una valutazione prognostica sulla personalità del Dardo, sul ruolo dirigente e sulla possibile continuità tra reato associativo e reati-fine. Per tali ragioni il provvedimento è stato annullato solo per la parte relativa alle esigenze cautelari collegate al pericolo di reiterazione, con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il riesame disposto dal tribunale a seguito di richiesta; utilizzata per indicare la competenza a riesaminare la custodia cautelare dopo l'annullamento e per il rinvio del provvedimento
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura carceraria per taluni reati (tra cui quelli di cui al d.P.R. 309/1990). La Corte ha richiamato l'obbligo di motivare in modo specifico gli elementi che superano tale presunzione
art. 274 cod. proc. pen., lett. c)
Indica il pericolo di reiterazione di reati quale esigenza cautelare; la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente alla valutazione di questa esigenza cautelare
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale sui delitti connessi al narcotraffico richiamata per motivare l'applicabilità della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.; la gravità del delitto associativo giustifica l'esigenza di un esame rigoroso della presunzione
art. 4 legge 16 aprile 2015, n. 47
Ha modificato l'art. 275, comma 3, c.p.p. rafforzando la presunzione relativa per specifici reati; citata per ricordare il regime speciale della presunzione cautelare
Massime di principio
- Per i reati previsti dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (es. reati connessi al narcotraffico) opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere: il giudice che intenda disattenderla deve motivare con elementi concreti e specifici che permettano di superare la presunzione
- Il mero decorso del tempo rispetto agli eventi criminose non è, di per sé, sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione: occorre una valutazione prognostica articolata che consideri ruolo nell'organizzazione, grado di professionalità, mezzi economici, contesti relazionali e ogni elemento che attesti la capacità e la probabilità di compiere nuovi illeciti
- Quando si contesta la necessità della custodia per il pericolo di inquinamento probatorio, la parte che lo deduce deve rappresentare elementi concreti e attuali del rischio; censure generiche o ipotetiche tendono a essere dichiarate inammissibili
- Il giudice del riesame deve esplicitare se e come gli argomenti forniti abbiano il pregio di vincere la presunzione legale; non è sufficiente affermare l'assenza di segni di attualità della pericolosità senza analizzare la personalità dell'imputato e il contesto concreto
- In presenza di un ruolo dirigente o di promotore nell'ambito di un'associazione per il traffico di stupefacenti, l'analisi cautelare deve essere particolarmente approfondita e argomentata, anche rispetto a eventuali elementi successivi che possano indicare persistenza o ripresa dell'attività illecita
- In caso di annullamento parziale per vizio motivazionale il rimedio pratico è il rinvio per nuovo esame al giudice di merito, che dovrà integrare la valutazione secondo le indicazioni della Corte
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