Cassazione Penale, Sentenza n. 21696/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per estorsione tentata (art. 629 c.p.) in concorso (art. 56 c.p.) e per l'aggravante dell'uso di armi. La difesa contestava la carenza di gravi indizi a carico di Ferrante, l'inattendibilita della dichiarazione della persona offesa (Ciotti), la mancata prova della sua presenza sul luogo (alibi e utilizzo promiscuo dell'auto), l'assenza di riscontri sull'uso di armi e la sproporzione/insussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e proporzionalita della misura).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il giudice ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza nei confronti di Ferrante, valorizzando la coerenza e consistenza delle dichiarazioni della persona offesa e i riscontri oggettivi raccolti: immagini di videosorveglianza che riprendono due aggressori giunti a bordo di una Range Rover, il tracciamento GPS dell'auto (spostamenti compatibili con la ricostruzione), la circostanza che la Range Rover fosse in uso a Ferrante e risultanze intercettive che collegano Marino (presunto mandante) agli eventi. La Corte ha ritenuto altresì credibile il riconoscimento/descrizione delle armi fornita dalla vittima e ha confermato il giudizio di pericolosità e la necessità della custodia in carcere. Infine è disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La Corte ha applicato la nozione di concorso di persone ritenendo che più soggetti avessero partecipato all'azione estorsiva e che Ferrante fosse collegato come esecutore materiale nel quadro indiziario complessivo
Il fatto contestato è stato qualificato come tentata estorsione; la valutazione degli indizi ha riguardato gli elementi necessari a sostenere tale imputazione
Richiamata dalla difesa in relazione alla motivazione, la norma è stata comunque ritenuta rispettata: il giudice di merito ha fornito motivazione ritenuta congrua e non manifestamente illogica
legge 2 ottobre 1967 (artt. 2, 4 e 7)
Norme relative alle armi invocate per l'aggravante dell'uso di armi: il giudice ha ritenuto sufficiente la descrizione tecnica delle armi fornita dalla vittima e il contesto per valorizzare l'aggravante
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata nelle disposizioni operative finali per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione (oneri formali relativi alla comunicazione e registrazione della decisione)
art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309/1990
Norma citata solo in relazione ai precedenti penali e agli accertamenti pregressi del ricorrente; utilizzata per delineare la personalità e la pericolosità processuale del proposto
Massime di principio
- La coerenza e la stabilità della dichiarazione della persona offesa, se corroborate da riscontri oggettivi (videosorveglianza, tracce materiali, reperti rinvenuti sulla scena), possono costituire base valida per gravi indizi anche se il riconoscimento fotografico non è pieno
- L'utilizzo abituale o l'effettivo uso di un veicolo può essere provato in via indiziaria mediante dati GPS, tracciamenti, controlli anomali e circostanze di contatto con terzi; non è sempre necessario dimostrare l'uso esclusivo del mezzo per ritenere la presenza o partecipazione
- L'aggravante dell'uso di armi può essere ritenuta fondata sulla descrizione tecnica fornita da una vittima esperta e sul contesto fattuale, anche in assenza del rinvenimento materiale delle armi
- Per la conferma della misura cautelare il giudice valuta congiuntamente gravità del reato, personalità del soggetto (precedenti, condotte pregresse), partecipazione a contesti criminali e concretezza del pericolo di reiterazione: la mera tardività delle indagini o la sporadicità di contatti non escludono la sussistenza del pericolo se il quadro indiziario è grave
- Nel contestare la misura cautelare è necessario offrire argomentazioni e prova alternative concrete che si confrontino con i riscontri oggettivi prodotti; deduzioni meramente contrarie o ipotetiche hanno scarso effetto se non scalfiscono i riscontri fattuali
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