Cassazione Penale, Sentenza n. 21701/2026 del 12/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il delitto previsto dall'art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401, deducendo: 1) nullità della sentenza per difetto di notifica via PEC (estratto incompleto e duplicazione della pagina 2) con violazione degli artt. 125, comma 5, 546 c.p.p. e dell'art. 111 Cost., per carenza di conoscibilità della motivazione; 2) violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 178, lett. c) c.p.p. per mancata comunicazione/notifica alla difesa della requisitoria del Procuratore Generale d'appello (privazione della possibilità di memoria di replica); 3) errata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della particolare tenuità): la Corte d'appello avrebbe ritenuto ostativa l'applicazione dell'istituto richiamando una cornice edittale non pertinente e una causa ostativa (commesso in occasione di manifestazioni sportive) che era stata introdotta successivamente alla data del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi e ha accolto il terzo motivo. In dettaglio: sul primo motivo (notifica PEC incompleta/duplicata) la Corte ha ritenuto che la seconde trasmissione conteneva la sentenza nella sua integralità, la difesa ha potuto proporre ricorso tempestivamente e non sussiste un pregiudizio tale da far dichiarare la nullità; sul secondo motivo (mancata notifica della requisitoria del Procuratore Generale) la Corte ha richiamato la disciplina del procedimento cartolare post "riforma Cartabia" (vigente dal 1/7/2024) secondo cui le conclusioni del P.G. devono essere depositate 15 giorni prima dell'udienza e sono a disposizione delle parti, ma la loro comunicazione da parte della cancelleria non è più obbligatoria, per cui la mancata notifica non determina automaticamente nullità; sul terzo motivo la Corte ha invece riscontrato un errore dell'appello nell'interpretazione dell'art. 131-bis c.p.: la Corte d'appello aveva escluso la particolare tenuità richiamando una soglia edittale e una causa ostativa (manifestazioni sportive) che, per ratione temporis, non potevano essere applicate al fatto commesso il 7/4/2019. Pertanto la sentenza è stata annullata con rinvio limitatamente alla omissione di valutazione/applicazione dell'art. 131-bis c.p., per nuovo giudizio su quel punto; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401
Norma che definisce il delitto per cui l'imputato è stato condannato; al tempo del fatto la pena massima prevista per tale reato era coerente con l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p.
art. 131-bis cod. pen.
Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
La Corte ha applicato la norma ratione temporis: va considerata la cornice edittale vigente al momento del fatto; eventuali clausole ostative introdotte successivamente non possono essere valutate retroattivamente.
art. 133 cod. pen.
Richiamato come criterio di valutazione per la gravità della condotta, ai fini dell'accertamento della particolare tenuità dell'offesa.
artt. 125, comma 5; 546 cod. proc. pen.; art. 111 Cost.
Riferiti dalla difesa in relazione alla validità della notifica elettronica della sentenza; la Corte ha ritenuto che l'irregolarità formale (impaginazione errata/duplicazione di pagina) non abbia determinato pregiudizio alla difesa quando la versione integrale era poi disponibile e il ricorso tempestivo.
art. 24 e art. 111 Cost.; art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamati dalla difesa in relazione alla mancata comunicazione della requisitoria del P.G.; la Corte ha ritenuto che, alla luce della disciplina post-riforma Cartabia, la mancata comunicazione da parte della cancelleria non integri automaticamente una nullità, essendo le conclusioni del P.G. depositate e messe a disposizione delle parti.
art. 598-bis e art. 611 cod. proc. pen.
Norme richiamate per spiegare il nuovo regime del rito cartolare dopo la riforma: le richieste del Procuratore Generale devono essere depositate 15 giorni prima dell'udienza e le parti possono presentare memorie e repliche entro termini previsti; non esiste più l'obbligo di comunicazione automatica da parte della cancelleria.
D.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv. L. 8 agosto 2019, n. 77
Ha introdotto, successivamente al fatto, la causa ostativa relativa ai reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive; tale modifica non poteva essere applicata al fatto commesso il 7/4/2019 (principio di irretroattività delle norme sfavorevoli o modifiche post factum).
Riforma "Cartabia" (entrata in vigore il 1 luglio 2024)
Ha innovato il procedimento cartolare disponendo che le richieste del P.G. siano depositate 15 giorni prima dell'udienza e che le parti possano richiedere copia alla cancelleria; la comunicazione della cancelleria non è più obbligatoria ma di mera cortesia.
Massime di principio
- Una notifica telematica incompleta o un errore di impaginazione non determina automaticamente la nullità della sentenza: occorre dimostrare il pregiudizio concreto alla difesa; se la versione integrale diventa disponibile e la difesa può esercitare i rimedi (es. proporre ricorso tempestivo), la nullità non sussiste.
- Dopo la riforma Cartabia (1/7/2024), la mancata comunicazione/copia automatica della requisitoria del Procuratore Generale da parte della cancelleria non implica di per sé nullità: le conclusioni devono essere depositate e sono a disposizione delle parti, che possono richiedere copia e presentare memorie nei termini previsti.
- L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. va compiuta con riferimento alla legge vigente al tempo del fatto (ratione temporis): la cornice sanzionatoria da considerare è quella vigente al momento del reato e non possono essere invocate cause ostative introdotte successivamente.
- Se il giudice di merito omette di valutare o applicare la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis, la Cassazione può annullare la decisione con rinvio limitatamente a quel punto per nuovo giudizio di merito.
- In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe tempestivamente chiedere all'ufficio copia integrale degli atti depositati (inclusa la requisitoria del P.G.), annotare ogni irregolarità e, se possibile, proporre ricorso o istanze nei termini: la tempestività e la concreta capacità di esercitare le facoltà difensive attenuano il rilievo delle irregolarità formali.
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