Sentenza del 07/08/2015 n. 16608 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Piemonte che aveva annullato l'accertamento IRPEF 2001 relativo al maggior reddito di partecipazione imputato al socio, in conseguenza dell'annullamento dell'accertamento emesso nei confronti della società. Il motivo principale riguardava la nullità del giudizio per mancata partecipazione della società e degli altri soci, che dovevano essere considerati litisconsorti necessari in una controversia fondata su un accertamento unitario del reddito della società di persone e dei soci. Il secondo motivo, relativo a presunte violazioni del codice civile e al divieto di abuso del diritto, è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio, poiché la controversia si era svolta senza la partecipazione della società e degli altri soci. La causa è stata rinviata alla CTP di Torino per un nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5
I redditi delle società di persone sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla quota di partecipazione.
L'accertamento del reddito della società di persone si riflette automaticamente sui redditi imputati ai soci, creando un collegamento inscindibile tra le rispettive posizioni.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14
Quando la controversia riguarda una fattispecie inscindibile e coinvolge più soggetti, tutti i litisconsorti necessari devono partecipare allo stesso giudizio; in mancanza, il contraddittorio deve essere integrato.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29
È possibile riunire procedimenti connessi, ma nel caso concreto non era possibile utilizzare tale strumento per sanare la mancata partecipazione della società e degli altri soci.
Codice di procedura civile, artt. 101 e 102
Garantiscono il rispetto del contraddittorio e prevedono la partecipazione al giudizio di tutti i soggetti necessari quando la decisione deve essere resa nei confronti di più parti.
Costituzione, art. 111, comma 2
Il principio del giusto processo e del pieno contraddittorio impone che tutti i soggetti direttamente coinvolti nella controversia possano partecipare al giudizio.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2
Rileva per l'accertamento dei redditi prodotti in forma associata e per il collegamento tra l'accertamento societario e quello riferito ai soci.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 14815 del 2008
Ha stabilito che le controversie relative al reddito di una società di persone e ai redditi di partecipazione dei soci, salvo questioni personali, costituiscono un caso di litisconsorzio necessario originario. La mancata partecipazione di tutti i soggetti determina la nullità assoluta del giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
Massime di principio
- Quando viene contestato il reddito di una società di persone e, per effetto automatico, il reddito imputato ai soci, la controversia riguarda normalmente una posizione fiscale unitaria e inscindibile.
- Devono partecipare allo stesso giudizio la società e tutti i soci interessati, salvo che siano dedotte esclusivamente questioni personali riferibili a un singolo soggetto.
- La mancata integrazione del contraddittorio con tutti i litisconsorti necessari comporta la nullità dell'intero processo, non soltanto della decisione finale.
- La nullità può essere rilevata anche d'ufficio dalla Corte in qualsiasi fase o grado del giudizio e comporta il rinvio al giudice di primo grado per la corretta instaurazione del contraddittorio.
- L'annullamento o la conferma dell'accertamento societario può incidere direttamente sugli accertamenti dei soci, ma il giudizio deve comunque rispettare la partecipazione processuale di tutti i soggetti coinvolti.
- La riunione di procedimenti connessi può evitare decisioni contrastanti solo quando i procedimenti siano già correttamente instaurati; non sostituisce, di regola, la necessaria partecipazione delle parti al giudizio.
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