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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18522/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (candidata)

La controversia

La controversia nasce dall’esclusione di una candidata da una procedura di selezione per l’assunzione, presso la società ferroviaria, con qualifica di Capo Treno/Capo Servizi Treno, a causa del mancato raggiungimento del requisito minimo di altezza fissato in 1,60 m per entrambi i sessi. Nei gradi di merito è stato accolto il ricorso antidiscriminatorio della candidata, ritenendosi che quel requisito costituisse discriminazione indiretta di genere perché non più giustificato né funzionale alle mansioni. La Corte d’appello ha anche liquidato un risarcimento da perdita di chance, poi ridotto. In cassazione la società ha dedotto: (i) violazione della normativa speciale sulla sicurezza ferroviaria e difetto di giurisdizione/difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il giudice ordinario non potesse disapplicare la disciplina tecnica sull’altezza e che fosse necessaria la partecipazione dell’autorità di sicurezza; (ii) violazione delle stesse norme e vizio motivazionale, assumendo di essersi limitata ad applicare regole vincolanti del settore; (iii) violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. e nullità della consulenza tecnica, perché la CTU sarebbe stata astratta e non riferita al caso concreto; (iv) violazione delle norme sulla liquidazione equitativa del danno, per avere riconosciuto metà delle retribuzioni che la candidata avrebbe percepito nel periodo considerato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione perché coperta da giudicato implicito, essendosi il giudice di primo grado pronunciato nel merito senza che la questione fosse stata specificamente devoluta in appello. Ha escluso un difetto assoluto di potestas iudicandi, chiarendo che la verifica della discriminazione e la disapplicazione della norma secondaria rientrano nell’attività interpretativa del giudice ordinario nelle controversie tra privati. Ha giudicato infondate le censure sulle violazioni di legge, ribadendo che un requisito di altezza identico per uomini e donne può integrare discriminazione indiretta se non risulta oggettivamente giustificato e proporzionato alle mansioni; ha inoltre escluso la necessità di integrare il contraddittorio con l’autorità di sicurezza, poiché la domanda era diretta contro il soggetto che aveva applicato il requisito discriminatorio. Le doglianze sulla prova e sulla CTU sono state ritenute inammissibili perché miravano a un nuovo apprezzamento del merito. Infine, il motivo sul danno è stato respinto poiché la liquidazione equitativa della perdita di chance era adeguatamente motivata e non sindacabile in cassazione solo perché la parte proponeva un diverso criterio di quantificazione. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 198 del 2006

    La domanda antidiscriminatoria è stata ritenuta ammissibile e correttamente proposta contro il soggetto che avrebbe posto in essere la condotta discriminatoria; il giudice ordinario può accertare la discriminazione indiretta e disapplicare la regola secondaria incompatibile con il principio di non discriminazione.

  • art. 2697 c.c.

    La censura è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Non consente di trasformare in vizio di legittimità una richiesta di diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta nei limiti del minimo costituzionale; non è ammesso per ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per rinviare ai precedenti conformi della Corte senza ripetere ulteriori sviluppi già consolidati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 1 e ss. legge n. 874 del 1986

    Richiamate dalla ricorrente come parte della disciplina di sicurezza ferroviaria asseritamente violata o mal valutata dal giudice di merito.

  • d.lgs. n. 188 del 2003

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina tecnica del settore ferroviario.

  • d.lgs. n. 162 del 2007

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina tecnica del settore ferroviario.

  • decreto ANSF n. 1/2009 del 06 aprile 2009

    Richiamato dalla ricorrente quale fonte del requisito di altezza applicato alla selezione.

  • artt. 1226 e ss. c.c.

    La liquidazione equitativa del danno è legittima se motivata e non manifestamente incongrua, anche nel caso di perdita di chance.

  • artt. 3 e 4 del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23

    Richiamati dalla ricorrente in via comparativa per contestare il criterio di quantificazione del danno, ma ritenuti non decisivi rispetto alla liquidazione della perdita di chance.

  • art. 19 della Direttiva CE n. 2006/54

    Richiamato per affermare l’attenuazione del regime probatorio ordinario nelle controversie discriminatorie, con onere del convenuto di provare l’inesistenza della discriminazione.

Massime di principio

  • Nei giudizi antidiscriminatori, un requisito fisico identico per uomini e donne può integrare discriminazione indiretta se non è oggettivamente giustificato e proporzionato alle mansioni concretamente richieste.
  • Il giudice ordinario, investito di una domanda tra privati, può verificare incidentalmente la legittimità di una norma secondaria e disapplicarla ove incompatibile con il principio di non discriminazione, senza sconfinare nella giurisdizione amministrativa.
  • L’eccezione di difetto di giurisdizione è preclusa dal giudicato implicito quando il giudice di primo grado ha deciso il merito e la questione non è stata specificamente devoluta in appello.
  • La discriminazione opera in modo oggettivo: non rileva l’intento soggettivo dell’autore della condotta, ma l’effetto deteriore prodotto sull’appartenente alla categoria protetta.
  • Nel processo antidiscriminatorio l’onere probatorio è attenuato e grava sul convenuto dimostrare l’assenza di discriminazione.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice ha invertito l’onere della prova, non quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio.
  • La liquidazione equitativa del danno, anche per perdita di chance, è censurabile in cassazione solo se manca di giustificazione, è manifestamente illogica o sproporzionata; non basta proporre un diverso criterio di stima.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaDanno non patrimonialeNesso di causalità

Testo integrale

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