Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25705/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF ritenendo che sul trattamento di fine rapporto corrisposto da un ente pubblico fossero stati applicati, con riferimento a una quota di interessi incorporata in buoni postali fruttiferi emessi dopo il 20 settembre 1986, due prelievi fiscalmente incompatibili: la ritenuta del 33% operata dal datore di lavoro sul T.F.R. e la ritenuta del 12,5% applicata al momento dell'incasso dei buoni. Formatosi il silenzio-rifiuto sull'istanza, il ricorso introduttivo era stato respinto in primo grado e accolto in appello dalla Commissione tributaria regionale, che aveva ravvisato una duplicazione d'imposta. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 17 e 127 T.U.I.R. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il contribuente non avesse dimostrato quando gli interessi dei buoni fossero stati assoggettati alla ritenuta del 12,5% e se le somme fossero state corrisposte al lordo o al netto di tale prelievo; in ogni caso, secondo la ricorrente, si tratterebbe di mera doppia imposizione economica, fiscalmente irrilevante.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha escluso la violazione delle regole sull'onere della prova, osservando che la CTR aveva accertato in fatto, sulla base della documentazione agli atti, la sussistenza dell'illegittima duplicazione d'imposta. Ha inoltre richiamato l'orientamento consolidato secondo cui, quando buoni postali fruttiferi emessi dopo il 20 settembre 1986, consegnati al dipendente a titolo di T.F.R., abbiano maturato interessi non riscossi dal datore di lavoro e ricompresi nel conteggio dell'indennità senza aver scontato la ritenuta a titolo d'imposta, la tassazione del trattamento di fine rapporto deve essere limitata all'eventuale differenza tra l'aliquota applicata sull'intera indennità e quella relativa alla ritenuta sugli interessi, per evitare una duplicazione illegittima. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di legge

    è la norma processuale invocata per censurare in cassazione la decisione di merito sotto il profilo della violazione di legge

  • artt. 16, 17 e 127 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)

    richiamati dalla ricorrente per contestare il trattamento fiscale del T.F.R. e degli interessi sui buoni postali fruttiferi

  • art. 2697 c.c.

    invocato in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di rimborso

  • d.l. n. 556 del 1986, conv. con modif. dalla l. n. 759 del 1986

    ha introdotto la ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui buoni postali fruttiferi emessi dopo il 20 settembre 1986

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito

Massime di principio

  • Nel giudizio di rimborso tributario, il contribuente deve provare i fatti costitutivi della pretesa restitutoria; tuttavia, quando il giudice di merito accerta in concreto, sulla base della documentazione acquisita, la sussistenza del presupposto del rimborso, non può configurarsi una violazione dell'art. 2697 c.c. solo perché l'amministrazione contesti la prova della data o della modalità di assoggettamento a ritenuta.
  • In tema di T.F.R. corrisposto mediante buoni postali fruttiferi emessi dopo il 20 settembre 1986, gli interessi già assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta non possono essere nuovamente tassati nella liquidazione del trattamento; la tassazione del T.F.R. va quindi limitata alla sola eventuale differenza tra l'aliquota applicata sull'intera indennità e quella riferibile agli interessi già colpiti dalla ritenuta.
  • La denuncia di una duplicazione d'imposta è fondata quando il medesimo importo venga colpito due volte in modo giuridicamente incompatibile; se invece il secondo prelievo grava su un diverso presupposto, la doglianza resta priva di rilievo. Nel caso esaminato, però, la Corte ha ritenuto accertata una duplicazione illegittima degli interessi.
  • In cassazione, la censura di violazione di legge non è ammissibile come semplice richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio quando la decisione impugnata ha già dato conto, in modo espresso, della documentazione posta a base dell'accertamento di fatto.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.