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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33684/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Isernia ha dichiarato la responsabilità dell'imputato per la violazione dell'art. 727, comma 2, c.p., per avere detenuto otto cardellini in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche e tali da cagionare loro gravi sofferenze, nonché per la violazione dell'art. 30, lettera i), della legge n. 157 del 1992, in relazione all'art. 2, lettera c), della medesima legge, per avere detenuto illecitamente sei esemplari di cardellino appartenenti a una specie protetta. I reati sono stati unificati mediante continuazione e l'imputato è stato condannato alla pena di 2.000 euro di ammenda. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'omessa motivazione sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. e chiedendone l'applicazione. Il ricorrente ha sostenuto che il giudice avrebbe dovuto esaminare d'ufficio la sussistenza della causa di non punibilità, assimilabile alla previsione dell'art. 129 c.p.p., e che l'assenza di una motivazione espressa non potesse essere qualificata come motivazione implicita. In subordine, ha affermato che non ricorressero fattori ostativi e che la condotta non fosse di notevole gravità per la tutela della fauna, sicché l'offesa sarebbe stata minimale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha rilevato che, anche prescindendo dall'orientamento secondo cui la questione relativa all'art. 131-bis c.p. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione quando la norma era già vigente al momento della sentenza impugnata e non sussiste un obbligo del giudice di merito di pronunciarsi d'ufficio in assenza di una specifica richiesta, il ricorso avrebbe dovuto indicare concretamente i presupposti applicativi della causa di non punibilità. Le mere affermazioni secondo cui la condotta non sarebbe stata di notevole gravità e l'offesa sarebbe stata minimale sono state ritenute formule di stile, prive di argomentazioni idonee a evidenziare la decisiva rilevanza del dedotto vizio motivazionale. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 727, comma 2, c.p.

    La norma è richiamata quale disposizione incriminatrice della detenzione di animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche e tali da cagionare loro gravi sofferenze.

  • art. 30, lettera i), legge n. 157 del 1992

    La norma è richiamata quale disposizione incriminatrice della detenzione illecita di esemplari appartenenti a specie protetta.

  • art. 2, lettera c), legge n. 157 del 1992

    La disposizione è richiamata in relazione alla qualificazione dei cardellini come esemplari appartenenti a una specie protetta.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede che il ricorso indichi specificamente i presupposti concreti che ne giustificano l'applicazione; mere affermazioni sulla minima offensività non sono sufficienti.

  • art. 129 c.p.p.

    La norma è richiamata per il confronto con l'obbligo di rilevazione d'ufficio delle cause di non punibilità; la Corte precisa che il dedotto difetto di motivazione sulla particolare tenuità è comunque scrutinabile in cassazione solo se il ricorso specifica i relativi presupposti.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    È richiamato quale fondamento dell'orientamento secondo cui la questione sull'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. non può essere proposta per la prima volta in cassazione quando la norma era già vigente al momento della decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che deduca l'omessa valutazione della particolare tenuità del fatto è inammissibile per genericità quando si limiti a invocare l'offesa minimale o la non particolare gravità della condotta senza indicare specificamente gli elementi concreti dai quali risultino i presupposti dell'art. 131-bis c.p.
  • Anche qualora si deduca il difetto di motivazione della sentenza d'appello per mancato rilievo d'ufficio della particolare tenuità del fatto, la censura è scrutinabile in cassazione solo se il ricorso evidenzia la decisiva rilevanza della lacuna motivazionale attraverso la puntuale indicazione dei presupposti applicativi della causa di non punibilità.
  • Secondo l'orientamento richiamato dalla Corte, quando l'art. 131-bis c.p. era già vigente al momento della decisione impugnata, la relativa questione non può essere proposta per la prima volta in cassazione e, in assenza di una specifica richiesta, il giudice di merito non è necessariamente tenuto a pronunciarsi comunque sulla causa di non punibilità.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàGestione rifiutiImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaReati ambientaliProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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