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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20124/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva condannato la società ricorrente al pagamento in favore della controparte e aveva respinto le ulteriori domande. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese di lite e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da una vendita immobiliare del 1995, nell'ambito della quale una società sosteneva di aver eseguito, prima e dopo il rogito, lavori e forniture ulteriori rispetto al prezzo pattuito, chiedendone il pagamento e il risarcimento del maggiore danno da ritardo ex art. 1224, comma 2, c.c. La controparte resistette chiedendo in via riconvenzionale, tra l'altro, la riduzione del prezzo per vizi dell'immobile. Il Tribunale compensò i reciproci crediti e condannò la società attrice al pagamento di una modesta differenza; la Corte d'appello, invece, condannò la società appellante a pagare un importo molto più elevato alla controparte. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente dedusse otto motivi: 1) violazione della regola sulla decadenza per i vizi, sostenendo che la tardività della denuncia fosse stata validamente eccepita in via stragiudiziale; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa considerazione dell'eccezione di decadenza; 3) violazione dell'art. 112 e dell'art. 342 c.p.c., assumendo che la riproposizione in appello incidentale della domanda di riduzione del prezzo non fosse specifica; 4) violazione degli artt. 1492 e/o 1668 c.c., sostenendo che l'azione quanti minoris fosse stata accolta nonostante la emendabilità dei vizi e l'asserita mancanza di diminuzione del valore del bene; 5) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. in tema di onere della prova, affermando che l'accettazione dell'opera e la clausola di vendita nello stato di fatto esistente imponessero alla controparte di provare i vizi; 6) violazione del principio che impone al giudice di rispondere alle critiche specifiche alla consulenza tecnica, lamentando il mancato esame delle osservazioni del consulente di parte sui difetti del tetto e dei bagni; 7) violazione degli artt. 1350 e 2725 c.c., sostenendo che la Corte avesse confuso il rapporto di vendita con un preteso appalto extra contratto e avesse richiesto una prova scritta non dovuta; 8) omessa pronuncia sulla domanda di maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi, ritenendo inammissibile l'eccezione di decadenza non proposta tempestivamente nel giudizio di primo grado, specifica la riproposizione della domanda in appello, corretta la valutazione della diminuzione di valore dell'opera difettosa, provata l'esistenza dei vizi, adeguatamente esaminate le critiche alla CTU, non richiesto alcun mezzo scritto ad substantiam per la prova del patto sui lavori extra prezzo e implicitamente rigettata la domanda di maggior danno per effetto della liquidazione finale operata dalla Corte territoriale.

Norme richiamate

  • art. 1224, comma 2, c.c.

    La domanda di maggior danno da ritardo può essere proposta, ma nella specie è stata ritenuta implicitamente rigettata dalla decisione finale che ha liquidato solo quanto spettante a titolo capitale e interessi legali.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura per omessa pronuncia non è fondata quando la questione risulta comunque esaminata o implicitamente respinta dalla decisione complessiva; inoltre un'eccezione in senso stretto non può essere introdotta oltre le preclusioni processuali.

  • art. 342 c.p.c.

    La riproposizione in appello è specifica quando dal contenuto dell'atto emergono critiche sufficientemente puntuali alla decisione di primo grado.

  • artt. 1492 c.c. e 1668 c.c.

    L'azione di riduzione del prezzo presuppone una diminuzione di valore del bene o dell'opera rispetto a quella dovuta; la Corte ha ritenuto corretta la verifica comparativa del valore dell'opera eseguita rispetto a quella eseguita a regola d'arte.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito, che può aderire alla CTU se ne condivide le conclusioni, purché dia conto delle risultanze rilevanti.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha escluso l'errore nel riparto dell'onere probatorio poiché la sussistenza dei vizi è stata comunque accertata in fatto dal giudice di merito.

  • art. 1350 c.c.

    Nel caso concreto non è stata affermata la necessità di una forma scritta ad substantiam per la pattuizione dei lavori ulteriori; il richiamo alla norma non ha trovato accoglimento.

  • art. 2725 c.c.

    La Corte ha chiarito che non ha richiesto una prova scritta della pattuizione dei lavori extra contratto, ma solo che la relativa prova fosse fornita dalla parte che la invocava.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del soccombente.

Massime di principio

  • L'eccezione di decadenza in senso stretto deve essere proposta nel processo nei termini e modi previsti, non essendo sufficiente un mero richiamo stragiudiziale contenuto in una lettera o in atti precontenziosi.
  • La specificità del motivo di appello va valutata in concreto: è sufficiente che l'atto contenga una critica puntuale alle ragioni della decisione impugnata, anche senza formule sacramentali.
  • L'azione di riduzione del prezzo o di diminuzione del corrispettivo per vizi richiede l'accertamento di una effettiva minore utilità o minore valore del bene/opera rispetto a quanto dovuto, potendo il giudice desumerla dal confronto tra opera pattuita e opera difettosa.
  • Nel giudizio sui vizi dell'opera o del bene, il giudice di merito può aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, purché le contestazioni specifiche siano effettivamente esaminate e confutate.
  • L'onere di provare una pattuizione ulteriore rispetto al contratto principale grava su chi la allega come fonte del proprio credito; il richiamo a una clausola contrattuale non basta da solo a dimostrare il titolo della pretesa.
  • La censura per omessa pronuncia è infondata quando la domanda risulti incompatibile con la statuizione complessiva adottata dal giudice di merito, che la rende implicitamente respinta.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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