Cassazione Civile, Ordinanza n. 13587/2023 del 17/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società che svolgeva analisi cliniche in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del residuo di corrispettivo non liquidato dall'azienda sanitaria, pari a euro 28.333,46, sostenendo che per le prestazioni rese nel 2009 non dovesse applicarsi lo sconto tariffario previsto dalla normativa regionale e statale di contenimento della spesa. L'azienda sanitaria aveva proposto opposizione, deducendo che lo sconto era dovuto. In appello l'opposizione era stata accolta e il decreto revocato. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata considerazione della richiesta di sospensione del giudizio civile in attesa della definizione del giudizio amministrativo pendente sul provvedimento regionale; 2) violazione dell'art. 2909 c.c. per avere la Corte territoriale applicato lo sconto nonostante un preteso giudicato esterno derivante da un precedente decreto ingiuntivo relativo ad annualità precedente, che avrebbe riconosciuto il compenso senza sconto; 3) violazione dell'art. 113 c.p.c. e dell'allegato E della l. n. 2248/1865, sostenendo che il regolamento regionale sullo sconto fosse comunque illegittimo o inefficace per il 2009 e disapplicabile dal giudice ordinario; 4) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. per asserita ultrapetizione, poiché la Asl avrebbe solo eccepito l'illegittimità del decreto ingiuntivo senza proporre domanda di compensazione del proprio controcredito da sconto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sospensione del processo civile in attesa di quello amministrativo non era dovuta in mancanza di una reale pregiudizialità idonea a creare un contrasto di giudicati, e comunque il giudice civile dispone di poteri di disapplicazione; infondato il secondo motivo perché il decreto ingiuntivo precedente poteva valere come giudicato esterno solo se contenesse una motivazione espressa sulla questione dello sconto, circostanza non dimostrata; infondato il terzo motivo perché la pretesa della società trovava la sua base nella legge statale di contenimento della spesa e il provvedimento regionale del 2013 aveva natura ricognitiva, non costitutiva o retroattiva; infondato il quarto motivo perché, nel giudizio di opposizione, l'azienda sanitaria poteva limitarsi a contestare la debenza del corrispettivo nella misura pretesa, senza necessità di formulare una domanda di compensazione. Le spese sono state compensate per la complessità normativa della vicenda.
Norme richiamate
La Corte esclude l'omessa pronuncia e ritiene corretta la decisione di non sospendere il processo in difetto di effettiva pregiudizialità.
Il giudicato esterno derivante da decreto ingiuntivo non opera automaticamente per annualità successive se non risulta una motivazione espressa sulla questione giuridica controversa.
Il giudice ordinario non deve disapplicare un provvedimento amministrativo quando la decisione dipende anzitutto dalla disciplina sostanziale statale e la questione non è meramente incidentale.
allegato E della legge n. 2248 del 1865
Richiamato come base del potere di disapplicazione del giudice ordinario, ritenuto però non dirimente nella fattispecie.
È la fonte primaria del meccanismo di contenimento della spesa che impone lo sconto alle strutture convenzionate.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, secondo la disciplina processuale vigente.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La sospensione del giudizio civile in attesa della definizione di un giudizio amministrativo è ammissibile solo quando la decisione dell'uno possa incidere in modo tale da evitare un effettivo contrasto di giudicati; non è sufficiente la mera pendenza di un altro processo.
- Il giudicato formatosi su decreto ingiuntivo relativo a prestazioni periodiche non preclude automaticamente contestazioni per annualità successive, se dal provvedimento non emergono in modo espresso le ragioni giuridiche poste a base della decisione.
- Il giudicato esterno può essere opposto solo quando il precedente titolo giudiziale consenta di ricavare chiaramente la statuizione sulla specifica questione di diritto invocata come preclusiva.
- Quando la pretesa sostanziale discende da una norma primaria di contenimento della spesa, il provvedimento amministrativo successivo ha valore meramente ricognitivo se si limita a prendere atto dell'efficacia già derivante dalla legge e dagli esiti dei contenziosi precedenti.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto in senso sostanziale può difendersi contestando l'esistenza o l'ampiezza del credito azionato senza dover necessariamente proporre una domanda autonoma di compensazione se non fa valere un controcredito proprio.
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