Cassazione Penale, Sentenza n. 45840/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per peculato e numerosi falsi materiali in atto pubblico; il ricorrente deduceva vizi processuali (inammissibilità della riunione dei procedimenti e mancata applicazione della continuazione, violazione del giudice naturale per sostituzione di collegio, irregolarità nella contestazione suppletiva e nel rito abbreviato) e vizi di merito (mancanza/contraddittorietà della motivazione, errata qualificazione del fatto: sosteneva che si sarebbe trattato di truffa aggravata o di peculato mediante profitto dell'errore altrui e non di peculato, prescrizione dei reati di falso, mancata acquisizione di prove decisive, errore nella determinazione della pena).
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso, in gran parte, inammissibile e, sul merito, infondati i motivi proposti. Sono state confermate la qualificazione del fatto come peculato (art. 314 c.p.) e la sussistenza dei falsi materiali; ritenute legittime la contestazione suppletiva e le motivazioni dei giudici di merito; esclusa la riqualificazione in truffa o in peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) perché l'agente, in qualità di custode/delegato alla vendita, aveva la disponibilità delle somme e i falsi erano funzionali a coprirne l'appropriazione; rigettate le censure circa la sostituzione del giudice con componente onorario e circa la mancata applicazione del rito abbreviato condizionato. Conseguentemente è stato confermato il dispositivo di condanna e la determinazione della pena non è stata ritenuta viziata.
Norme richiamate
Riferita alla competenza per connessione/continuità: la Corte ha ritenuto che l'istanza di riunione fosse ordinatoria e non impugnabile in Cassazione, essendo correttamente esclusa la continuazione per mancanza di unico disegno criminoso.
Citato in relazione alla richiesta di applicazione della continuazione; la Corte ha confermato che non ricorrono i presupposti per la continuazione tra i procedimenti.
art. 178 lett. a) cod. proc. pen.
Rilevato nella censura sulla composizione del collegio: la Corte ha ritenuto infondata la nullità invocata per la sostituzione del giudice con giudice onorario, considerandola legittima e non lesiva del principio del giudice naturale.
Applicazione restrittiva: la corte ha precisato che la norma, che prevede la regressione all'udienza preliminare in ipotesi eccezionali, non trova applicazione quando la nuova contestazione sopravvenuta viene formulata per la prima volta in dibattimento in un processo per il quale l'udienza preliminare si è già tenuta.
Peculato: la Corte ha confermato che il delegato alla vendita/custode che dispone indebitamente somme depositate per la procedura, anche avvalendosi di autorizzazioni false, integra il reato di peculato perché aveva la disponibilità delle somme in ragione dell'ufficio.
Peculato mediante profitto dell'errore altrui: la Corte ha escluso questa fattispecie perché richiede un errore preesistente e indipendente dalla condotta dell'agente; qui l'errore, se presente, era determinato dalle false autorizzazioni esibite dall'agente stesso.
Falsità in atto pubblico: la Corte ha confermato la qualificazione dei falsi autorizzativi come falsi in atto pubblico attestando che i documenti erano idonei a sembrare originali e a ingannare, nel contesto, i funzionari bancari.
Rilevata nella distinzione tra falsificazione da parte del pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni e falsificazione da privato; la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 476 e non l'art. 482 essendo la falsificazione connessa all'esercizio di funzione pubblica/ausiliaria.
Richiamato per spiegare la qualifica del professionista delegato alla vendita come ausiliario del giudice e la relativa disponibilità delle somme depositate sulla procedura.
Richiamato per chiarire che, se la riunione non è stata disposta, il giudice dell'esecuzione può comunque valutare l'applicazione della continuazione, giustificando la non impugnabilità dei provvedimenti di separazione/riunione.
art. 111 Cost.
Richiamato nel richiamo al principio della ragionevole durata del processo quale giustificazione di interpretazioni restrittive della regressione del procedimento.
art. 43-bis R.D. 30/01/1941 n. 12
Menzionato in relazione alla funzione organizzativa della ripartizione dei procedimenti tra giudici ordinari e onorari; la Corte ha ritenuto che la sostituzione con giudice onorario non configuri nullità.
Massime di principio
- La distinzione tra peculato e truffa si fonda sulla disponibilità/possesso delle somme: se l'agente, in ragione dell'ufficio (es. delegato alla vendita/custode), ha la disponibilità giuridica delle somme, l'appropriazione integra peculato; i falsi possono essere funzionali a mascherare l'appropriazione e non trasformare automaticamente il fatto in truffa.
- Il peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) richiede un errore preesistente e indipendente dalla condotta dell'agente; se l'errore è provocato dall'agente mediante falsi, si applica invece l'art. 314 c.p.
- Le decisioni ordinarie sulla riunione o separazione dei procedimenti hanno natura meramente organizzativa e, generalmente, non sono sindacabili in Cassazione; l'accertamento della continuazione richiede prova dell'unicità del disegno criminoso.
- La contestazione suppletiva formulata in dibattimento non determina automaticamente la regressione all'udienza preliminare (art. 521-bis c.p.p. ha carattere eccezionale): se l'udienza preliminare si è già svolta per le imputazioni originarie, la nuova contestazione non richiede necessariamente la ritrasmissione al P.M.
- La sostituzione di componenti del collegio con giudici onorari, se prevista dall'organizzazione del tribunale, non determina di per sé nullità del processo né violazione del giudice naturale, salvo specifiche ragioni di incompetenza o incompatibilità.
- Le istanze di rito abbreviato condizionate a questioni di merito (es. derubricazione del reato) possono essere rifiutate in quanto la condizione coincide con la valutazione di merito che compete al giudice; tali richieste vanno formulate nei termini e modi previsti dal codice.
- Per contestare la qualificazione giuridica e la prescrizione è necessario dimostrare i fatti che interrompono o sospendono i termini; la mera affermazione della prescrizione è insufficiente se non supportata dalle risultanze processuali.
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